Lessico

(popolare propietà), sf. [sec. XIII; dal latino propriĕtas-ātis, da propríus, proprio].

1) L'essere proprio; chiarezza, precisione di significato nell'uso dei vocaboli: si esprime con molta proprietà.

2) Decenza, ordine, garbo: vestire con proprietà.

3) Qualità, peculiarità che è caratteristica di un essere o di una cosa e fa sì che si distingua dagli altri: le proprietà dei liquidi; la durezza è una delle proprietà del diamante; erbe che hanno proprietà medicamentose.

4) Diritto di poter usufruire di un bene in modo esclusivo, entro i limiti stabiliti dalla legge: dimostrare la proprietà di un bene; proprietà letteraria, artistica, diritto spettante all'autore o all'editore su un'opera; di proprietà, loc. usata come agg.: la casa è di mia proprietà.

5) In concreto, la cosa posseduta, particolarmente case e terreni: possiede vaste proprietà in Sardegna.

6) I proprietari presi nel loro insieme: gli interessi della proprietà terriera.

Diritto: generalità

Il Codice Civile italiano, sintetizzando millenarie formulazioni giuridiche, economiche e socio-politiche, definisce la proprietà come il “rapporto avente per contenuto, a favore del titolare, il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”. La polemica sull'affermazione o sulla rogazione del diritto di proprietà è tuttavia sempre aperta e non è esagerato affermare che la strutturazione di questo diritto basta a qualificare un ordinamento giuridico e una concezione di vita della società umana. Prescindendo dalle soluzioni opposte date al problema della proprietà dalla concezione capitalistica (garanzia di ogni forma di proprietà) e da quella marxista (socializzazione dei mezzi di produzione), si può affermare che la proprietà non costituisce una supremazia assoluta e discrezionale dell'individuo sulla cosa, ma il mezzo attraverso il quale ciascuno può e deve collaborare al conseguimento di fini di interesse generale. La proprietà nel diritto italiano è di particolare importanza per i riflessi politici ed economici che comporta. La vigente Costituzione repubblicana prevede una serie di principi che si discostano notevolmente da quanto era affermato nel precedente Statuto Albertino. Mentre l'art. 29 dello Statuto prevedeva che “tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili”, l'art. 42 della Costituzione prevede invece che la proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, a enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. Secondo l'art. 44 della Costituzione la legge impone vincoli e obblighi alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove e impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive, aiuta la piccola e la media proprietà. Da ciò consegue che la proprietà, nell'ordinamento vigente, è un diritto che ha una funzione sociale e che nell'ambito di questa funzione sociale trova il suo riconoscimento e la sua disciplina.

Diritto: oggetto del diritto di proprietà

La proprietà ha come oggetto delle cose, o meglio, dei beni. Infatti sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 Codice Civile) e i beni possono essere mobili e immobili. Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni; sono reputati immobili i mulini e gli altri edifici galleggianti, quando sono saldamente assicurati alla riva e sono destinati a esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono beni mobili tutti gli altri beni. I beni possono appartenere allo Stato, agli enti pubblici, e si distinguono in beni demaniali e patrimoniali. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia, nonché le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno egualmente parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate, gli aerodromi e gli acquedotti, gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia. Gli altri beni appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni costituiscono il patrimonio dello Stato e di questi altri enti pubblici. § Quanto detto vale per la proprietà pubblica. La proprietà privata è fondiaria o edilizia e a ciascuna di queste due forme corrispondono diverse regole: per esempio la proprietà fondiaria, cioè la proprietà del suolo, si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi è contenuto, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a miniere, cave e torbiere. Il proprietario non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante che egli non abbia interesse a escluderli; il fondo può essere chiuso in ogni tempo dal proprietario, ma egli non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egualmente, il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno è dovuta un'adeguata indennità. Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Oltre a questi limiti, la proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico interesse (riordinamento della proprietà rurale e della minima unità colturale, bonifica integrale, vincoli idrogeologici). Norme particolari regolano le distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti fra i fondi, distanze per l'apertura di vedute dirette e balconi ecc.; per lo scarico delle acque piovane il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino; il proprietario del fondo inferiore non può impedire lo scolo di acque dal fondo superiore, ma il proprietario del fondo superiore può renderlo meno gravoso. Per quanto riguarda la proprietà edilizia, la legge prevede che i proprietari di immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti. Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali. La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le costruzioni nelle località sismiche.

Diritto: modi di acquisto della proprietà

Sui modi di acquisto della proprietà il Codice Civile stabilisce che la proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge. Si acquistano con l'occupazione le cose mobili abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca. L'invenzione consiste nel ritrovamento di una cosa mobile di cui non è conosciuto il proprietario. L'inventore deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata indicando le circostanze del ritrovamento. Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune e, decorso un anno senza che il proprietario si presenti, la cosa appartiene a chi l'ha trovata. Per quanto concerne l'accessione, qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo. La specificazione invece riguarda la fattispecie di taluno che ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una cosa nuova; egli ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il prezzo della materia sorpassi notevolmente quello della mano d'opera. Si ha poi unione o commistione allorché più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un solo tutto, e una delle cose è principale o è di molto superiore per valore; il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto, salvo l'obbligo di pagare il valore della cosa unita o mescolata. L'usucapione è un modo di acquisto che avviene in virtù del possesso continuato per un certo periodo di tempo (venti o dieci anni). La vendita è invece il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa dietro il corrispettivo di un prezzo; infine, la proprietà si acquista anche per successione. Sono pure aspetti della proprietà la comunione e il condominio. Nella prima la proprietà spetta in comune a più persone e le quote dei partecipanti si presumono eguali e il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote. Il condominio negli edifici si caratterizza dal fatto che vi sono certe parti comuni dell'edificio (per esempio il suolo su cui sorge l'edificio, i muri maestri, i tetti, le scale ecc.) che non sono soggette a divisione e delle altre parti che sono in proprietà di più condomini.

Diritto: azioni petitorie

Il proprietario può difendere in giudizio la sua proprietà con quattro diverse azioni. L'azione di rivendicazione: il proprietario cioè può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o la detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato per fatto proprio di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione. L'azione negatoria: il proprietario, cioè, può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno. L'azione di regolamento di confini: quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso e il giudice, in mancanza di altri elementi, si attiene al confine delineato dalle mappe catastali. L'azione per apposizione di termini: se i termini tra i fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti e ristabiliti a spese comuni.

Diritto: diritti reali di godimento

Al diritto di proprietà vero e proprio sono collegati altri istituti, e cioè il diritto di superficie, l'enfiteusi e le servitù. In ordine al diritto di superficie, “il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà”. Egli può anche alienare la proprietà della costruzione già esistente separatamente dalla proprietà del suolo. Se la costituzione del diritto è stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione. L'enfiteusi è un istituto per cui l'enfiteuta si obbliga a migliorare il fondo e a pagare al concedente un canone periodico, che può consistere in una somma di danaro o in quantità fissa di prodotti naturali. L'istituto ha subito una radicale evoluzione con le leggi 1 luglio 1952, n. 701; 22 luglio 1966, n. 607; 18 dicembre 1970, n. 1138, parzialmente modificata con legge 14 dicembre 1974, n. 270. Le servitù sono: prediali quando sono imposte sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario; coattive quando il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali; quando il proprietario è tenuto a concedere il passaggio sul proprio fondo agli abitanti di un altro fondo che non ha un accesso proprio sulla pubblica via. Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente. Ogni proprietario è tenuto inoltre a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, nonché alle gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformità delle leggi in materia. Le servitù volontarie sono invece costituite per contratto.

Diritto: i delitti contro la proprietà

Il Codice Penale prevede i delitti contro il patrimonio e in particolare contro la proprietà. Il furto e la rapina sono fra i reati più tipici. Il dato comune a entrambi è l'impossessamento abusivo del reo di un bene (cosa) mobile oltre che il fine di lucro di tale atto. Nella rapina la presa di possesso è accompagnata dalla violenza o dalla minaccia della vittima. È punita dalla legge, a querela della persona offesa, anche la sottrazione di cose comuni da parte del comproprietario, del socio o del coerede. Per quanto concerne le cose immobili è previsto il reato di usurpazione che consiste nella rimozione o alterazione dei termini della cosa al fine della sua appropriazione. Infine, il reato di danneggiamento sanziona chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili cose mobili o immobili. In ordine a certe forme di espropriazione, la vigente legge urbanistica, in conseguenza dell'approvazione del piano regolatore generale, riconosce ai comuni la facoltà di espropriare, entro le zone di espansione dell'aggregato urbano, le aree inedificate e quelle su cui insistano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona ovvero a carattere provvisorio. In altri termini, l'istituto dell'espropriazione incide sulla proprietà privata in modo più ampio che nel passato, e le ragioni di pubblica utilità vengono a estendersi sempre di più, restringendo quindi l'ambito della proprietà stessa. Trova quindi conferma quella evoluzione del concetto giuridico di proprietà che si è già considerata nel contesto delle norme costituzionali.

Diritto greco

Nelle sue origini il concetto di proprietà nella Grecia antica è relativo e si prospetta piuttosto come un “possesso conforme al diritto”. Le fonti attestano che le terre, già ai primordi della storia, erano divise fra i vari gruppi familiari, ma non si può ancora stabilire se esse erano date solo in godimento oppure in proprietà. Gli studiosi propendono per un diritto revocabile di semplice godimento per i beni immobili e di proprietà per i beni mobili. Nei tempi omerici (sec. IX ca. a. C.) la proprietà comincia a coesistere assieme al semplice godimento anche per i beni immobili. Primo a usufruire di questo privilegio fu il re e successivamente anche privati cittadini, resisi benemeriti per importanti servigi in favore della collettività; altra forma di acquisto della proprietà privata sarebbe stata quella di recintare un terreno incolto, dove prima chiunque poteva portare l'armento al pascolo. Queste forme tuttavia avevano precise delimitazioni: nei primi tempi la terra non era alienabile né per atto inter vivosmortis causa, ma rimaneva alla famiglia. L'alienazione dei beni immobili venne introdotta ad Atene da Solone, ma fu circondata da severe limitazioni: poteva alienare i beni solo chi non avesse prole; l'acquisto di nuove terre non doveva eccedere determinate estensioni; il dilapidatore del patrimonio paterno era incapace di alienare; le terre alienate, almeno secondo alcuni studiosi, erano sempre riacquistabili dal gruppo che le aveva possedute. Fino a questo punto il diritto di proprietà rimane ancora di carattere familiare. Con il costituirsi della pólis si venne sfaldando l'unità di gruppo (ghénos), la proprietà familiare diventò sempre più individuale, affermandosi come diritto a usufruire e godere del bene, ad alienarlo, a servirsene come garanzia, a diminuire e persino distruggere il suo valore economico. Limitazioni alla proprietà privata erano: l'espropriazione dietro compenso da parte dello Stato per motivo di pubblica utilità; l'imposizione di colture necessarie all'alimentazione della collettività; servitù a favore del fondo dei vicini. Non potevano accedere al diritto di proprietà gli stranieri (tuttavia con alcune eccezioni), i cittadini colpiti da atimia, probabilmente i meteci, gli schiavi (che non potevano essere soggetti di diritti). I modi di acquisto della proprietà erano: la compravendita, la permuta, alcune forme di garanzia reale delle obbligazioni, la donazione, la successione ereditaria, l'usucapione. Per effettuare il passaggio di proprietà non era necessario un contratto specifico ma era sufficiente un semplice accordo fra le parti.

Diritto romano

In mancanza nelle fonti di una definizione propria, la proprietà è indicata dai giuristi romani con meum esse, mancipium, dominium dell'herus (proprietario); in fonti tarde proprietas. Di solito gli studiosi parlano di proprietà civile o quiritaria (dominium ex iure Quiritium), di proprietà provinciale (ususfructus o possessio dei praedia stipendiaria o tributaria), di proprietà pretoria o bonitaria (in bonis habere). Per quanto concerne la proprietà in generale, elemento saliente è l'esclusione da essa d'ingerenze di terzi, mentre consente il godimento in talune direzioni della cosa da parte di persona diversa dal proprietario (per esempio usufruttuario, enfiteuta) o il dovere di quest'ultimo di astenersi dal compiere certi atti (per esempio servitus altius non tollendi). Quando però questi diritti limitati si estinguono, vengono ricompresi immediatamente nella proprietà. Col passare dei secoli vengono posti limiti permanenti alla proprietà nell'interesse pubblico (per esempio per piani regolatori cittadini, per la navigazione e il commercio fluviali, per la riparazione di vie pubbliche). Fin da epoca molto antica, il diffondersi dell'agricoltura fece assegnare in dominium ex iure Quiritium a cittadini romani appezzamenti di terra in modo irrevocabile, esenti da tributo, con confini determinati. Il territorio pubblico di Roma (ager publicus) restò in possesso di chi lo aveva ricevuto in concessione e questa di solito non gli veniva mai revocata se pagava il canone annuo. Perciò potremmo ritenerlo anch'esso un tipo di proprietà simile, ma non eguale, alla proprietà provinciale, essa pure sempre sottoposta a tributo oppure a stipendium. Questa viene protetta dalla prescrizione a lungo termine concessa a favore del possessore e da azioni modellate sulla rei vindicatio, mentre le turbative provocate dall'attività altrui al pacifico godimento dell'agro pubblico in Italia erano sanzionate mediante interdicta retinendae e recuperandae possessionis. I modi di acquisto della proprietà a titolo originario erano: occupazione, acquisto di cosa non in proprietà di alcuno mediante presa di possesso (per esempio caccia); tesoro, cosa mobile di pregio, nascosta da tempo immemorabile; se chi la ritrovava non era il proprietario, dopo Adriano, metà spettava all'inventore, metà al proprietario; accessione, unione tra due cose appartenenti a diversi proprietari, in modo da costituire una cosa sola. L'accrescimento avveniva a favore del proprietario della cosa principale; specificazione, attività che trasforma la materia. I giureconsulti sostennero tesi diverse (per i Sabiniani: la nuova cosa apparteneva al proprietario della materia; per i Proculeiani: allo specificatore). Per Giustiniano la cosa è dello specificatore soltanto se non riducibile allo stato originario; confusione e commistione, fusione in una sola massa di materie suscettibili di essere mescolate; solitamente si determinava una comproprietà, che veniva divisa o con l'actio communi dividendo o con la rivendica della quota spettante al singolo (vindicatio incertae partis); aggiudicazione, giudizio divisorio delle cose o eredità comuni tra condomini o coeredi per pronuncia del giudice, avente efficacia costitutiva del diritto; litis aestimatio, acquisto di proprietà attraverso il processo formulare da parte del convenuto del bene non restituito, da parte dell'attore della somma corrispondente; acquisto dei frutti, al momento in cui essi vengono separati dal bene fruttifero e percepiti a favore del titolare. I modi di acquisto a titolo derivativo erano in iure cessio, mancipatio e traditio, quelli intermedi usucapione e prescrizione a lungo termine. La perdita della proprietà si aveva con la distruzione del bene e, se questo veniva posto fuori commercio, per mezzo della consecratio alla divinità o la publicatio (confisca) e con la manomissione dello schiavo. La difesa della proprietà avveniva: per mezzo di azioni petitorie (rei vindicatio) o mezzi analoghi (actio finium regundorum); con mezzi di difesa contro le invasioni altrui nella sfera di azione del proprietario (azione negatoria, actio aquae pluviae arcendae, cautio damni infecti, operis novi nuntiatio, interdictum quod vi aut clam); con mezzi diretti a garantire l'espansione della proprietà, compiendo una limitata invasione della sfera giuridica altrui (interdetto de arboribus caedendis e de glande legenda).

Diritto medievale

Il primo contatto dei Germani con il diritto romano li vede ancora osservanti della proprietà collettiva di cui erano titolari le singole tribù; ai membri di queste spettava solo il godimento dei beni della comunità. A introdurre il concetto di proprietà privata fu l'influenza esercitata dal diritto romano. Essa però ebbe precisi limiti nella proprietà familiare: per esempio, nella suddivisione dei beni tra padre e figli, la parte spettante al padre era pari alla somma delle parti spettanti ai figli; il padre non poteva alienare bene alcuno senza il consenso dei figli. Un ricordo di questa comunione familiare dei beni si è protratto fino al sec. XVIII con l'istituto del retratto, che prevedeva nella vendita di beni immobili il diritto di prelazione o di riscatto entro breve periodo (al massimo tre mesi) per i parenti, i vicini, i condomini. Presso i popoli germanici il diritto di proprietà non aveva il significato assoluto che vediamo presso i Romani: era soprattutto un diritto al godimento di un bene, di cui si poteva avere un proprietario per il fondo e un altro per le piante che su di esso crescevano. Questo concetto fu largamente applicato nell'età feudale, nel corso della quale i giuristi crearono la suddivisione: dominium directum e dominium utile, il primo spettante al concedente, il secondo al concessionario; dal feudo tale suddivisione si estese anche all'enfiteusi e alle locazioni a lungo termine. Questa pratica tuttavia non rimase la sola, ma si ebbe anche la proprietà piena nel caso dei beni allodiali e quando i Comuni, nella lotta ai feudatari, liberarono molte terre dai vincoli feudali; molte di queste terre diventarono poi proprietà in senso pieno di ricchi mercanti cittadini. I modi di acquisto della proprietà nel Medioevo erano di tipi diversi. L'occupazione derivava soprattutto dai nuovi insediamenti dei popoli che invasero l'Europa meridionale: i Longobardi, per esempio, occuparono un terzo delle terre italiane. La caccia e la pesca, dapprima completamente libere, subirono poi limitazioni con l'istituzione di “foreste regie” (Editto di Rotari) e con il diritto della nobiltà sulla selvaggina grossa. Del tesoro si occupò presto la legislazione: la legge franca riconosceva allo scopritore solo la quarta parte del suo valore, il resto passava al fisco; Guglielmo di Sicilia lo rivendicava in toto al fisco; Carlo II d'Angiò ripristinò la legge romana: metà all'inventore e metà al padrone del fondo in cui il tesoro era stato trovato. I popoli germanici applicavano già la traditio nota ai Romani e perciò finirono per accettarla così come il diritto romano l'aveva definita; non conoscevano invece l'usucapione e le prime applicazioni si ebbero a contatto con il diritto italico: re Grimoaldo la fissò in trent'anni e lo stesso periodo si trova anche presso i Visigoti, i Burgundi nei Capitolari carolingi. Limitazioni alla proprietà privata erano: l'espropriazione per utilità pubblica, il diritto riconosciuto ai proprietari dei fondi maggiori di acquistare i fondi minori limitrofi alla loro proprietà; in età comunale, il diritto di acquedotto collettivo per fornire acqua ai vari fondi; il passaggio coattivo su fondo altrui.

Per la storia

F. Challaye, Histoire de la propriété, Parigi, 1948; G. Archi, Il concetto di proprietà nei diritti del mondo antico, in “Revue International des droits de l'Antiquité”, Parigi, 1959; P. Ourillac, P. Ferratians, Essai du droit privé, Parigi, 1961; G. Diurni, Situazioni possessorie nel Medioevo, Milano, 1988.

Per il diritto

F. Barassi, Proprietà e comproprietà, Milano, 1951; G. Pugliatti, La proprietà nel nuovo diritto, Milano, 1954; B. Bartolomei, L'espropriazione nel diritto pubblico, Milano, 1965; L. Natoli, La proprietà, Milano, 1965; A. Candian, A. Gambaro, B. Pozzo, Property-Propriété-Eigentum, Padova, 1992.

Per il diritto romano

G. Grosso, I problemi dei diritti reali nell'impostazione romana, Torino, 1944; U. Brasiello, La proprietà nella sua estensione, Milano, 1954; M. Keser, Eigenthum und Besitz in alteren römischen Recht, Colonia-Graz, 1956; M. I. Finleym, La proprietà a Roma, Bari, 1980.

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