demànio
sm. [sec. XVI; francese ant. demaine, che risale al latino dominíum]. Il complesso dei beni appartenenti allo Stato e alle persone giuridiche pubbliche, esclusi i beni patrimoniali (vedi patrimonio). Per estensione, l'amministrazione di tali beni. § Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio cosiddetto necessario il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia, le opere destinate alla difesa nazionale; formano invece il demanio accidentale le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi, gli acquedotti (purché appartenenti allo Stato) e gli altri beni indicati dall'art. 822 del Codice Civile. Anche le regioni, secondo l'art. 119 della Costituzione, hanno un proprio demanio. I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e dalla legge 14 ottobre 1974, n. 629. L'uso del bene demaniale deve quindi essere rivolto esclusivamente a fini di utilità pubblica. La tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico spetta all'autorità amministrativa, che ha facoltà di procedere in via amministrativa, come pure di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile. La demanialità cessa per fatto naturale, rispetto ai beni del demanio naturale (per esempio, la variazione dell'alveo di un fiume fa cessare la demanialità dell'alveo abbandonato); rispetto ai beni del demanio artificiale, essa cessa per effetto di un atto volontario della pubblica amministrazione (atto di declassificazione) che stabilisce che certi beni non sono più destinati a un fine di pubblica utilità.