interèsse (diritto)
esigenza tutelata dal diritto di soddisfare un bisogno. Nell'ambito del diritto amministrativo, si definisce interesse legittimo l'interesse tutelato in via mediata e indiretta attraverso la tutela dell'interesse pubblico. Precise norme giuridiche disciplinano modalità, limiti e forme per l'emanazione degli atti e provvedimenti della Pubblica Amministrazione, onde sia garantita la tutela del pubblico interesse. Ora, quando l'interesse di un soggetto si evidenzia rispetto a quello generale della collettività, a che la Pubblica Amministrazione agisca nei limiti delle norme prescritte (interesse semplice), questo interesse assume la qualifica di “interesse legittimo”; esso riceve una tutela giuridica non diretta, ma indiretta attraverso la tutela dell'interesse generale. Perciò quando un atto della Pubblica Amministrazione viene emanato in violazione delle norme giuridiche che lo prevedono, viene violato non solo l'interesse generale della collettività, ma anche quello legittimo del singolo, il quale è legittimato a impugnare l'atto: è il caso, per esempio, di un concorso pubblico, viziato dal mancato rispetto dei termini di tempo fra il bando e lo svolgimento del concorso. Ne consegue che caratteristica fondamentale dell'interesse legittimo è di essere un interesse “differenziato”, “qualificato” rispetto a quello generale della collettività. Pur essendo una categoria giuridica autonoma, l'interesse legittimo assume particolare rilevanza nel momento della tutela. Essa può essere amministrativa, ossia a opera degli organi stessi della Pubblica Amministrazione, o giurisdizionale, se operata da organi giudicanti. La Costituzione infatti (art. 24) prevede che ognuno possa agire in giudizio per la tutela non solo dei propri diritti soggettivi, ma anche dei propri interessi legittimi; essa però è affidata a organi particolari e non all'autorità giudiziaria ordinaria. Il concetto d'interesse legittimo è infine spesso legato al concetto di “discrezionalità” della Pubblica Amministrazione, ritenendosi che ogni suo atto discrezionale non possa mai violare dei diritti soggettivi ma solo degli interessi semplici o degli interessi legittimi. Ciò si verifica, per esempio, quando si ammette che un atto legittimo della Pubblica Amministrazione sia impugnabile nel “merito” ossia perché viziato nell'opportunità. Peraltro la regola generale definisce impugnabile un atto perché illegittimo e, soltanto nei casi tassativamente stabiliti dalla legge, anche nel merito. § Nel diritto processuale, si ha l'interesse ad agire, quando si voglia acquisire o recuperare un bene tramite l'amministrazione civile o giudiziaria perché non acquisibile o recuperabile per altra via. Esso si distingue dall'interesse sostanziale, che è un diritto soggettivo, e dalla legittimazione ad agire, che vede identificata la persona dell'attore con quella che per legge ha diritto all'azione. § Nel diritto internazionale, l'interesse s'identifica con le esigenze dei vari Stati in quanto organizzazioni politiche che debbono coesistere per i rapporti fra loro ricorrenti. In particolare questi interessi riguardano: aspetti geografici, demografici ed economici propri a uno Stato; indirizzo della politica estera; natura giuridica degli ordinamenti (per esempio in rapporto al commercio estero, ai propri emigrati, agli immigrati, ecc.). Fra due o più Stati vi possono essere interesse in conflitto, quando l'interesse di uno di essi comporta un danno all'interesse dell'altro; oppure interessi comuni, per cui si stabilisce fra gli Stati ugualmente interessati una solidarietà: per esempio la costruzione di un oleodotto, a cui entrambi gli Stati interessati hanno bisogno di attingere. Le norme internazionali riconoscono a tali interessi una protezione diretta quando si tratti di casi espressamente previsti dalle stesse e in questi casi sorge per gli altri Stati l'obbligo di osservarle. Per i casi non previsti la protezione, anche se indiretta, viene esercitata attraverso il ricorso a procedimenti atti a dirimere eventuali controversie (per esempio tramite la Corte Internazionale di Giustizia). Quando si tratti per uno Stato di difendere interessi vitali in pericolo, esso ha il diritto all'autotutela anche attraverso la guerra.