traditio
sf. latino (propr., consegna). Modo di acquisto della proprietà delle res nec mancipi (tutte le cose tranne i fondi italici, gli schiavi, gli animali da lavoro, le servitù di passaggio e di acquedotto), che trovava applicazione anche nei rapporti fra Romani e peregrini (istituto iuris gentium). Requisiti per la validità del trasferimento erano: consegna della cosa (la materialità dell'atto progressivamente si attenuò, tanto che si giunse a parlare di traditio simbolica); volontà delle parti; capacità di disposizione nel tradente; capacità di acquistare nell'accipiente; titolo giustificativo della trasmissione. La traditio di una res mancipi faceva acquistare all'accipiente, cittadino, il possesso della cosa; tale possesso, in presenza di certi requisiti, poteva trasformarsi in dominium ex iure Quiritium per usucapione. La posizione dell'accipiente, fino al compimento a suo favore dell'usucapione, trovava tutela nell'editto pretorio, mediante apposite azioni ed eccezioni.