usucapióne
sf. [sec. XVII; dal latino usucapío-ōnis, da usucapĕre, usucapire]. In diritto, modo di acquisto delle proprietà e dei diritti reali attraverso il possesso protratto per un certo tempo (secondo il Codice Civile, 20 anni). In particolare, chi acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore con il decorso di dieci anni dalla data della trascrizione. L'usucapione dei beni mobili si acquista in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede; se il possessore, invece, è in mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di venti anni; il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione, se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata. L'usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno; l'interruzione però non vale se è stata proposta l'azione diretta a recuperare il possesso e questo è stato recuperato. § Nel diritto romano, i requisiti per l'usucapione (che nel diritto classico si compiva soltanto a favore del cittadino) erano: cosa suscettibile di usucapione (escluse, oltre le res extra commercium, le cose furtive, i fondi provinciali, i diritti reali di godimento: servitù prediali, usufrutto), un titolo che giustificasse l'inizio del possesso, la buona fede dell'accipiente (cioè la persuasione di non ledere il diritto altrui) all'inizio del possesso, la signoria sulla cosa (possessio) continua e non interrotta, il decorso di un determinato periodo di tempo (per diritto classico – e fin dalle XII Tavole – 1 o 2 anni secondo che si trattasse di beni mobili o immobili; per il diritto giustinianeo, 3 anni per mobili e 10 o 20 anni per gli immobili, secondo che l'usucapione si compisse inter praesentes o inter absentes).