legato (diritto)

sm. [sec. XIV; dal latino legātum, lascito]. Istituto di diritto successorio consistente nell'attribuzione a favore di un soggetto di un bene dell'asse ereditario. Fondamentale per intendere la natura e i limiti dell'istituto è la distinzione fra l'erede e il legatario. Il primo è colui che, nel fenomeno della successione, è chiamato a subentrare totalmente o per una quota nei rapporti giuridici, attivi e passivi, del testatore, così da assicurarne la continuità giuridica e patrimoniale; il legatario è invece il titolare e destinatario di un singolo atto dispositivo da parte del testatore. Per la forma dell'atto che contiene l'attribuzione del legato e la capacità e volontà del testatore, è sufficiente che appaia la volontà (che può anche esprimersi con una preghiera volta all'erede) di attribuire al legatario un determinato bene o diritto. Presupposto per l'acquisto del legato è la capacità testamentaria passiva, cioè di poter essere erede. È ammesso il legato a favore di nascituri. Se il lascito viene effettuato congiuntamente a favore di più persone, s'intende acquisito da queste in parti uguali. I legati sono: di specie, se costituiti da una o più cose determinate; di qualità, se consistono in cose indicate per genere e quantità (per esempio danaro, prodotti agricoli). Nel legato di specie il legatario acquista la proprietà del bene all'apertura della successione; nel legato di qualità il legatario acquista solo un diritto di credito nei confronti dell'erede il quale resta obbligato a consegnargli i beni o le somme oggetto del legato. Il legato si acquista senza bisogno di accettazione e indipendentemente dalle vicende che possono caratterizzare la successione ereditaria. Il legato è rinunziabile e la relativa rinunzia è irretrattabile. Il legato può essere sottoposto a condizione o a determinati oneri a carico del legatario. Tali oneri tuttavia non possono eccedere il valore del legato. In caso di apposizione di condizione o termine, il legatario può essere anche sottoposto al pagamento di una cauzione. § Nel diritto romano si distinguevano due tipi principali di legato: per vindicationem, se attribuiva direttamente la cosa o il diritto al legatario; per damnationem, se faceva sorgere nell'erede l'obbligo di compiere una certa prestazione a favore del legatario; altri modi meno usati erano: sinendi modo, per praeceptionem. Nei sec. I e II i vari tipi di legato vennero assimilandosi e il modello prototipo fu il legato per damnationem. § Legato pio (o fondazione), bene i cui redditi siano destinati in perpetuo a scopo di culto, con personalità giuridica propria o semplicemente come parte “differenziata” dei patrimoni di determinati soggetti.

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