cauzióne
sf. [sec. XIV; dal latino cautío -ōnis, cautela, circospezione, garanzia]. Nel diritto romano, le cautiones o stipulationes praetoriae erano promesse solenni che i cittadini potevano essere costretti a fare davanti al pretore (in iure), sia al fine di rafforzare un obbligo giuridico preesistente, sia, nella maggioranza dei casi, per creare un'obbligazione nuova a difesa di un interesse altrimenti non tutelato. Quando veniva richiesto l'intervento di garanti la promessa assumeva il nome di satisdatio: così, per esempio, il rappresentante processuale (procurator ad litem) poteva agire in giudizio soltanto dopo aver prestato una satisdatio, al fine di garantire la ratifica del suo operato da parte del titolare dell'interesse. § Secondo il diritto italiano, cauzione significa in senso ampio garanzia; in senso stretto la cauzione è il mezzo per garantire l'adempimento di un'obbligazione o l'esercizio di certe funzioni. Può essere convenzionale, se concordata fra le parti; legale, se imposta dalla legge; giudiziale, se stabilita con provvedimento del giudice. In genere la cauzione avviene in danaro o in titoli di Stato. Essa viene restituita con l'estinzione del debito o il venir meno della causa che l'ha posta in essere. Nel diritto processuale penale, la cauzione, come il sequestro conservativo, è una misura cautelare reale che colpisce i beni dell'imputato. Essa è disposta, su richiesta dell'imputato o del responsabile civile, con decreto del giudice in luogo del sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o del responsabile civile o dell'ipoteca legale sugli stessi beni (art. 319 Codice Procedura Penale; art. 189 Codice Penale). Nel diritto penale, la cauzione di buona condotta è una misura di sicurezza patrimoniale che colpisce i beni del condannato. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di garanzia ipotecaria o fideiussoria. Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la libertà vigilata (art. 228 Codice Penale). La somma viene restituita al depositante se durante il periodo di sicurezza a cui è sottoposto non incorre in contravvenzioni per le quali è previsto l'arresto; diversamente è incamerata dalla cassa delle ammende.