obbligazióne
IndiceLessico
sf. [sec. XIV; dal latino obligatio-onis].
1) Atto con cui ci si obbliga; obbligo: una pesante obbligazione; non voglio obbligazioni con nessuno.
2) Nel diritto, rapporto tra due soggetti, l'uno dei quali è tenuto a un certo comportamento per la soddisfazione di un interesse dell'altro.
3) In economia, titolo di credito emesso da società per azioni sotto forme determinate e con particolari garanzie, che rappresenta la quota di debito contratto dalla società verso terzi; obbligazione cambiaria, quella assunta con cambiali.
Diritto romano
Caratteristica originaria del vincolo è la sua incidenza sulla persona, più che sul patrimonio della stessa. Gli atti o fatti costitutivi di obbligazioni, in ogni momento dell'esperienza giuridica romana, sono stati considerati nella loro individualità. La giurisprudenza dell'ultima età repubblicana o degli inizi del principato provvide a raggruppare le singole figure, da un lato con riferimento all'atto, al momento obbligante; dall'altro con riferimento alla liceità o meno dello stesso.
Diritto moderno
Nel diritto moderno italiano il Codice Civile riserva alle obbligazioni l'intero Libro IV, suddividendolo in nove “titoli”: Delle obbligazioni in generale; Dei contratti in generale; Dei singoli contratti; Delle promesse unilaterali; Dei titoli di credito; Della gestione d'affari; Del pagamento dell'indebito; Dell'arricchimento senza causa; Dei fatti illeciti. Dallo stesso codice l'obbligazione viene definita “quel rapporto giuridico in virtù del quale una persona determinata, chiamata debitore, è tenuta a un comportamento patrimonialmente valutabile al fine di soddisfare un interesse, anche non patrimoniale, di un'altra persona determinata, chiamata creditore, la quale ha diritto all'adempimento”. Da questa definizione emergono, quindi, i tre aspetti essenziali dell'obbligazione: i soggetti, l'oggetto, ossia la prestazione dovuta, e infine la tutela accordata al creditore per ottenere l'adempimento. L'identificazione dei soggetti di un rapporto obbligatorio si raggiunge basandosi sul fatto che le obbligazioni derivano “da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità all'ordinamento giuridico”. Una volta identificata l'origine dell'obbligazione, non è generalmente difficile risalire ai rispettivi titolari del rapporto. Più complesso è invece l'esame del contenuto dell'obbligazione, cioè del suo oggetto. Esso è costituito da una prestazione o da un comportamento ai quali il debitore è tenuto. Oggi la dottrina giuridica sostiene che qualsiasi attività umana, sia in senso positivo, sia in senso negativo, può costituire il contenuto di un'obbligazione, salvo i limiti posti dalla legge (per esempio, l'oggetto di un contratto deve essere “possibile, lecito, determinato o determinabile”). Non hanno efficacia giuridica, quindi, le obbligazioni impossibili (ad impossibilia nemo tenetur): ma tale impossibilità deve essere effettiva e oggettiva e non va confusa con la difficoltà della prestazione o con l'impossibilità economica. Se l'obbligazione diviene impossibile successivamente alla sua assunzione, si estingue. L'obbligazione deve altresì avere un contenuto lecito. Sono illecite le obbligazioni “contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume”. Ultima limitazione all'oggetto dell'obbligazione è costituita dalla sua determinatezza o determinabilità. Le parti, cioè, nello stipulare un negozio, debbono specificare i limiti e la misura delle rispettive prestazioni o, quanto meno, rendere possibile la successiva determinazione delle prestazioni dovute. Tuttavia nella regolamentazione del contratto di compravendita è previsto che le parti affidino a un terzo la determinazione del prezzo o, nel caso di mancata indicazione di questo, si riferiscano a listini di borsa o di mercato. Nel caso di disaggio (deprezzamento della moneta, con la quale al momento del contratto si è stabilito il pagamento) chi è tenuto all'obbligazione deve pagare in moneta corrente secondo il valore intrinseco che la moneta aveva alla data di assunzione dell'obbligazione. Per quanto concerne l'adempimento spettante al creditore, al diritto del creditore all'adempimento dell'obbligazione corrisponde la responsabilità personale e patrimoniale del debitore “con tutti i suoi beni presenti e futuri”. Le ipotesi di estinzione dell'obbligazione in modo diverso dal mero adempimento sono: la novazione, la remissione del debito, la compensazione, la confusione, l'impossibilità sopravvenuta. Si ha la novazione quando le parti, di comune accordo, stabiliscono di sostituire all'obbligazione originaria una nuova obbligazione avente oggetto o titolo diverso; la remissione del debito si concreta in una dichiarazione del creditore, diretta al debitore, con la quale si annulla il credito o quando il creditore restituisce volontariamente al debitore il titolo originale del credito; la compensazione si verifica quando due persone sono reciprocamente titolari di diritti di credito per cui i correlativi debiti si estinguono per le quantità corrispondenti. Perché vi sia compensazione occorre però che i reciproci crediti siano costituiti da somme di danaro o da quantità di cose fungibili, entrambi liquidi ed esigibili. Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona si ha il caso di confusione; per esempio, quando un creditore preleva la situazione economico-patrimoniale di un debitore. In questo caso l'obbligazione viene automaticamente a cessare. Si ha impossibilità sopravvenuta quando per una causa non imputabile al debitore la prestazione da questi dovuta diviene impossibile; in forza della stessa l'obbligazione si estingue. Le principali categorie di obbligazione sono: obbligazioni alternative, quelle che consentono al debitore di scegliere fra due prestazioni specificamente determinate rimanendo liberato con l'esecuzione di una delle due; obbligazioni facoltative, quando il debitore si libera sostituendo all'unica prestazione prevista una diversa prestazione, senza che occorra il consenso del creditore; obbligazione indivisibile, “quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti”. Diversamente l'obbligazione è divisibile, con la conseguenza che il creditore non può domandare ai vari debitori se non la loro parte. Alle obbligazioni indivisibili si applicano invece le norme sulle obbligazioni solidali, nelle quali ciascun debitore può essere tenuto per l'intera obbligazione; obbligazioni naturali, quelle derivanti non dall'ordinamento giuridico ma nascenti da doveri morali o sociali. Tali obbligazioni non sono tutelabili in giudizio; tuttavia, se una parte spontaneamente assolve a esse non può più richiedere ciò che ha dato.
Diritto canonico
In materia il diritto canonico rinvia alla legislazione particolare di ciascun Paese, stabilendo che quanto dispone il diritto civile nel proprio ambito riguardo alle obbligazioni deve essere osservato nell'ambito canonico, salvo che si tratti di norme statuali contrarie al diritto divino, o che altrimenti disponga la norma canonica. Anche per il diritto canonico il reato, quando ha cagionato un danno, comporta nei confronti dell'attore l'obbligo del risarcimento in favore della persona offesa.
Economia
Titolo di credito nominativo o al portatore, rappresentativo di un prestito emesso dalle società azionarie o da altre persone giuridiche autorizzate (Stato, Enti pubblici, Istituti di credito) per l'ottenimento di capitali a medio-lungo termine da destinare all'impiego in investimenti durevoli. I bond si possono dividere in tre macrocategorie: titoli di Stato, cioè i titoli del debito di una nazione che viene finanziata in cambio di interesse (ad es. i BTP italiani); Corporate Bond, quando l’obbligazione è emessa da una società che si indebita sul mercato; Obbligazioni sovranazionali, emesse da organizzazione internazionali come la Banca Europea degli Investimenti o la Banca Mondiale. L'emissione di obbligazioni assegna agli obbligazionisti il diritto ad avere propri organi (assemblea e rappresentante) per la tutela dei loro interessi. I sottoscrittori di obbligazioni sono creditori della società emittente, acquisendo il diritto alla restituzione del valore nominale alla scadenza prestabilita e alla corresponsione di interessi periodicamente maturati. Le obbligazioni possono essere emesse "alla pari", ossia ad un prezzo pari al valore nominale, "sopra la pari" (prezzo di emissione superiore al valore nominale), oppure "sotto la pari". Il rendimento di un'obbligazione può essere a tasso fisso o variabile. Nel primo caso il saggio di interesse viene definito al momento dell'emissione, nel secondo caso esso è indicizzato alla variazione di un tasso di riferimento, per tutta la durata del prestito. Il rimborso delle obbligazioni è prefissato in base a un piano d'ammortamento, che talvolta prevede una restituzione del debito in un'unica soluzione al termine del periodo, più frequentemente invece si procede all'estrazione periodica di quote di emissione da rimborsare. Il rimborso può essere anticipato rispetto ai termini previsti se l'emittente ha contemplato tale clausola nel regolamento di emissione del prestito. La predeterminazione della remunerazione e della data del rimborso, unitamente alla mancanza di diritti amministrativi sulla società, distiguono le obbligazioni dalle azioni. Tali differenze risultano attenuate nel caso delle obbligazioni che assegnano una partecipazione agli utili e, ancor di più, delle obbligazioni convertibili, che assegnano all'obbligazionista la facoltà di convertire le obbligazioni in azioni della stessa società o di altre società controllate o collegate. Altre particolari forme di obbligazione sono le obbligazioni indicizzate, il cui rendimento e/o rimborso è ancorato all'andamento di un prescelto indice dei prezzi che protegga dai rischi dell'inflazione; le obbligazioni con warrant, che attribuiscono all'obbligazionista un diritto d'opzione sull'acquisto di altri titoli della società emittente o di altre società; le obbligazioni drop-lock, il cui interesse variabile può essere convertito a un tasso fisso che garantisca una remunerazione minima; le obbligazioni zero-coupon, il cui rendimento è rappresentato non dagli interessi, ma dalla differenza fra prezzo di emissione e valore nominale rimborsato (è il caso attuale della maggior parte dei titoli di Stato a breve dei principali Paesi eurozona); le obbligazioni a premio, che concedono remunerazioni aggiuntive sorteggiate fra gli obbligazionisti, sottoforma di maggiori interessi o di rimborsi anticipati.
I Bond possono essere emessi per il mercato primario (riservato a investitori istituzionali) o secondario (accessibile anche al privato risparmiatore). Un'obbligazione dipende poi in maniera sostanziale dalla propria qualità, che viene giudicata da apposite agenzie di rating che ne controllano il tasso di rischio. Le principali agenzie di rating del mondo sono Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch. Con giudizi che variano dal positivo AAA alla D, misurano il grado di rischio cui l’investitore si sottopone. Come per le azioni, il rischio è direttamente proporzionale al rendimento, per cui un bond più rischioso (per esempio il titolo del debito di un Paese emergente) deve versare cedole più ricche se vuole attirare gli investitori.
Bibliografia
G. Astuti, I contratti obbligatori nella storia del diritto italiano, Milano, 1952; U. Natoli, L'attuazione del rapporto obbligatorio, Milano, 1961; E. Betti, Istituzioni di diritto romano, Padova, 1962; A. Banfi, Obbligazioni convertibili in azioni, Bologna, 1990; B. Troisi, Le Obbligazioni, Corso di Diritto civile, Torino, 2012; E.A. Emiliozzi, Le specie di obbligazioni: obbligazioni pecuniarie, obbligazioni alternative, obbligazioni in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili, Milano, 2017; M. Fratini, Le obbligazioni, in Il sistema di Diritto Civile, Roma, 2018.