civitas
(latino città, cittadinanza), l'assieme dei cittadini di una località e nel contempo lo “status” giuridico, che fa di tutti i cittadini dei soggetti di diritti e di doveri. Si distingue da urbs, che della città indica solo le mura e gli edifici. Il termine civitas entrò in composizione con altri determinativi per formare il nome di diverse città: per esempio, Civitavecchia, Civitanova Marche, Civitas Nemetum (od. Spira), Civitas Vangionum (od. Worms). § Nel diritto romano civitates erano le città-Stato con cui Roma venne in relazione, a essa legate con un trattato (civitates foederatae), o lasciate libere con un ordinamento giuridico regolato da una legge data da Roma, che si riservava il diritto di revocarla (civitates sine foedere liberae), o incluse in una provincia e soggette a tributo (civitates stipendiariae) o meno (civitates immunes) o, infine, annesse con concessione della cittadinanza romana (civitates optimo iure) o senza di essa (civitates sine suffragio). Le civitates sine foedere liberae conservavano le loro magistrature, assemblee, il loro diritto patrio per atto unilaterale (lex data) di Roma, che poteva, tuttavia, abrogare la lex in qualsiasi momento; le civitates liberae et immunes non erano sottoposte a tributo, anche quando dovevano fornire milizie terrestri e navali e grano in caso di guerra; le civitates stipendiariae erano invece obbligate a pagare un tributo come comunità e, se si trovavano in provincia, venivano comprese in questa. Le civitates optimo iure, con l'annessione a Roma, avevano acquistato il diritto di reggersi con il loro antico ordinamento giuridico e i loro cittadini potevano inoltre partecipare alla vita politica romana recandosi nell'Urbe, dove erano convocati comizi e concili della plebe; le civitates imminuto iure – avvenuta l'incorporazione – sopportavano oneri senza poter partecipare alla vita politica di Roma, che le trattava in modo più benevolo se erano municipes Caerites e meno generosamente se erano municipes aerarii.