Lessico

sm. [sec. XIII; dal latino deposítus].

1) Atto del depositare: provvedere al deposito delle merci in magazzino. In particolare, contratto reale consistente nella consegna di una cosa mobile da parte di una persona (depositante) a un'altra (depositario) con l'obbligo di conservarla per restituirla, a richiesta, dopo un certo tempo: il deposito di una somma di danaro in banca; dare, ricevere, tenere in deposito.

2) Il consegnare a un'autorità un documento e simili: il deposito dei registri contabili, ricevuta di avvenuto deposito dei documenti richiesti.

3) Il bene, l'oggetto, la somma di danaro affidata in custodia: ritirare il deposito. Per estensione, insieme di oggetti della stessa specie ammassati in un luogo: nel cortile c'è un deposito di scatole vuote.

4) Luogo, locale in cui vengono conservate e custodite le cose depositate da altri: il deposito bagagli della stazione. Per estensione, luogo in cui si conservano merci, attrezzi, materiali vari in attesa di venderli o utilizzarli; magazzino: un deposito di carbone. In particolare: A) Edificio destinato al ricovero delle locomotive (tram, autobus, ecc.), in cui si effettuano le operazioni di manutenzione, i rifornimenti, le pulizie e le riparazioni. B) Negli ospedali, locale dove si trattengono le persone appena ricoverate prima di destinarle ai vari reparti. C) Nei cimiteri, camera mortuaria dove si depongono le bare prima della sepoltura.

5) Sedimento di un liquido: un vino che fa molto deposito. Per estensione, in geologia, ogni forma di accumulo di particelle conseguente al cessare dell'azione di trasporto meccanico di frammenti di materiale roccioso o di resti organici, o di trasporto chimico in soluzione e pseudosoluzione di sali disciolti. Tra i depositi si possono comprendere anche i corpi geologici organogeni formati in situ da organismi costruttori e i giacimenti sedimentari, sia primari sia secondari, di minerali utili. Morfologia, composizione e strutture sedimentarie caratteristiche del deposito dipendono dall'ambiente in cui si è avuta la deposizione. Pertanto, a seconda della genesi, avremo diversi tipi di deposito: alluvionale, biogenico, glaciale, evaporitico, lacustre, marino (supratidale, intertidale, subtidale, litorale o abissale), vulcanico. Sulla base della granulometria, invece, potremo avere depositi pelitici, psefitici e psammitici (vedi sedimentazione).

6) Ente territoriale con compiti matricolari e di mobilitazione nei riguardi di una o più unità operative che a esso fanno capo, nonché di costituzione di nuove unità all'atto della mobilitazione.

7) Deposito della fede, complesso delle verità rivelate da Dio che il magistero della Chiesa cattolica custodisce e comunica attraverso i secoli. Il termine, ricorrente in San Paolo (I Timoteo 6,20; II Timoteo 1,14) e negli scritti patristici, entrò definitivamente nella letteratura teologica alla fine del sec. XVI e fu sancito dal Concilio Vaticano I (1870). La dottrina cattolica afferma che il deposito della fede contiene integralmente le verità rivelate ed è stato fedelmente trasmesso nel tempo.

Diritto romano

Nel diritto romano, il contratto era gratuito e il depositario aveva solo l'obbligo di custodire per restituire. Se la conservazione della cosa richiedeva delle spese o aveva causato danni alla controparte, il depositante era obbligato a corrispondere un indennizzo al depositario.

Diritto moderno

La causa del deposito sta nell'interesse del depositante di far custodire una cosa da altri, senza perderne la proprietà, né il possesso. Il deposito è un “contratto reale”, per il quale, oltre al consenso delle parti, è necessaria la “tradizione” manuale della cosa. La legge presume che il deposito sia gratuito, tranne che “dalla qualità professionale del depositario” si possa desumere l'onerosità del deposito: per esempio, quando si lascia una valigia al deposito bagagli della stazione. Il depositario deve usare nella custodia “la diligenza del buon padre di famiglia” e ha diritto al rimborso delle spese necessarie per la conservazione della cosa; qualora si appropri illecitamente della cosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, il depositario è responsabile penalmente per appropriazione indebita. Senza il consenso del depositante, il depositario non può servirsi della cosa né darla in deposito ad altri, tranne il caso di assoluta urgenza; egli è inoltre obbligato a restituire la cosa appena viene richiesta dal depositante. Questa è, in linea generale, la disciplina del deposito cosiddetto regolare. Il Codice Civile, però, contiene anche delle norme particolari che riguardano alcune forme di deposito. È il caso del deposito irregolare (art. 1782 Codice Civile), del deposito in albergo (art. 1783-1786) e del deposito nei magazzini generali (art. 1787-1797). Il deposito irregolare è così denominato sia per l'oggetto che si deposita, costituito da una quantità di danaro o altre cose fungibili, sia per la facoltà, per il depositario, di potersi servire delle cose depositate in quanto ne acquista la proprietà, con l'obbligo di restituire cose della stessa specie, quantità e qualità, alla scadenza convenuta. La forma più comune di deposito irregolare è il deposito bancario, che ha tuttavia nel Codice Civile un'ulteriore particolare disciplina (art. 1834-1839). Il deposito irregolare è regolato dalle stesse norme che disciplinano il “mutuo” (art. 1813-1822). Anche per quanto concerne il deposito in albergo è prevista una disciplina particolare: l'albergatore è responsabile illimitatamente per le cose appositamente consegnate in custodia; è responsabile invece fino a una cifra determinata per le cose possedute dai clienti e a lui non consegnate. Una disciplina particolare riserva il codice anche per il deposito di merci nei magazzini generali. Eseguito il deposito, il commerciante può richiedere una “ricevuta” costituita dalla fede di deposito e dalla nota di pegno. Su entrambe sono indicati nome, cognome, ditta e domicilio del depositante, il luogo del deposito, la natura e quantità delle cose depositate e altre considerazioni in ordine alla merce (diritti doganali, assicurazioni, ecc.). Esse permettono al commerciante di vendere la merce o costituirvi sopra dei pegni senza il trasferimento materiale della merce ma mediante il trasferimento (girata) della fede di deposito e della nota di pegno anche separatamente. Il pieno diritto a ritirare le cose depositate spetta a chi possiede entrambi i documenti (art. 1793, I, Codice Civile): chi possiede la sola fede di deposito ha la proprietà della cosa, ma non può ritirare quanto è depositato senza prima depositare, presso i magazzini generali, la somma che è dovuta al creditore pignoratizio. Chi possiede la sola nota di pegno ha un diritto di pegno sulle cose depositate.

Tecnica bancaria: deposito bancario

Operazione bancaria di provvista di fondi compresa tra le operazioni passive, poiché le banche si costituiscono debitrici nei confronti dei risparmiatori. Una prima distinzione possibile dei depositi bancari è quella fra deposito a risparmio e deposito in conto corrente, chiamati anche conti di deposito libero o conti correnti di deposito. Da questi si distinguono i conti correnti di corrispondenza, nei quali confluiscono vari tipi di operazioni (giroconti, scontoeffetti, cessioneassegni) e non soltanto versamenti e prelevamenti in danaro. I depositi a risparmio, che in passato davano luogo alla distinzione tra depositi liberi e depositi vincolati, confluiscono oggi nella sottoscrizione di certificati di deposito, titoli di credito emessi dagli istituti di credito con un'ampia scelta di scadenze dai 3 ai 48 mesi. Alcuni istituti di credito per i certificati a più breve termine pongono un elevato taglio minimo di sottoscrizione (intorno ai 100 milioni).

Tecnica bancaria: deposito a custodia

Operazione bancaria accessoria con cui la banca, dietro corrispettivo di un compenso proporzionale al valore dei beni depositati, riceve in consegna titoli e valori, assumendosi l'obbligo di custodirli e di restituirli in natura. Una particolare categoria di deposito a custodia è quella del deposito di titoli in amministrazione o à dossier, dove la banca si assume l'obbligo di custodire i titoli depositati, di amministrarli, di riscuoterne gli interessi o i dividendi, di controllare i sorteggi per l'attribuzione di premi eventuali o per il rimborso del capitale, ecc. Il deposito a garanzia è, infine, il versamento di una somma di danaro presso un agente di cambio a garanzia di operazioni su titoli.

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