pégno
Indicesm. [sec. XIII; latino pignus].
1) Diritto reale che il debitore (o un terzo per lui) concede al creditore a garanzia dell'obbligazione: dare, ricevere in pegno; prestito su pegno; polizza di pegno, vedi polizza. Comune, l'oggetto che si dà in garanzia: ha voluto riscattare il pegno; monte dei pegni, monte di pietà. § Il pegno può gravare sui beni mobili, sulle universalità di mobili e sui crediti e gli altri diritti aventi a oggetto beni mobili. Non può essere costituito sugli immobili e sui mobili soggetti a registrazione. Il pegno in quanto diritto reale è opponibile nei confronti di chiunque, tranne l'acquirente di buona fede con titolo idoneo, e attribuisce al titolare il potere di soddisfarsi sul bene dato in pegno anche se passa in proprietà di altri. Perciò, il creditore pignoratizio in caso d'inadempimento dell'obbligazione può far vendere la cosa avuta in pegno e soddisfarsi sul ricavato a preferenza degli altri creditori. Il pegno si costituisce mediante contratto reale e perciò si perfeziona solo con l'effettiva consegna della cosa (o del documento che ne conferisce la disponibilità) al creditore o a un terzo. Ai fini della prelazione, se il credito garantito supera le 5000 lire, il pegno deve essere costituito per iscritto e con data certa. È nullo il patto commissorio col quale le parti si accordano che in mancanza del pagamento il bene dato in pegno passi in proprietà del creditore; è altresì vietato il suppegno (pegno dato in pegno dal creditore). Pegno irregolare, pegno nel quale la proprietà del bene (in genere danaro o titoli di credito) si trasmette al creditore che ha l'obbligo, una volta estinto il debito, di restituire non lo stesso bene ma solo l'equivalente dello stesso genere.
2) Per estensione, oggetto che nei giochi di società viene depositato dal perdente e può essere recuperato solo dopo una penitenza.
3) Fig., solenne garanzia morale; testimonianza, impegno: in pegno di amicizia, di affetto; la sua opera è un pegno di libertà civile.