Lessico

Sm. [sec. XVI; da assegnare].

1) Assegnazione, attribuzione, a favore di qualcuno, di una somma di danaro a titolo di compenso per determinati meriti o prestazioni; la somma stessa assegnata, retribuzione, rendita: mi pagò con un assegno; “Viveva con un piccolo assegno passatole dai parenti” (Papini); godere di un assegno vitalizio per meriti civili; ottenere una licenza senza assegno, che non viene retribuita. In particolare, assegno alimentare, quello corrisposto dal traente a persona che, per legge, ha diritto a ricevere dallo stesso gli alimenti.

2) Titolo di credito finanziario.

3) Versamento che il destinatario deve corrispondere all'atto del ritiro di una merce trasportata: spedizione contro assegno.

Tecnica bancaria: storia

I primi assegni furono probabilmente emessi a Pisa e a Prato attorno al 1374. A metà del sec. XVII l'uso invalse anche in Inghilterra, in Danimarca, in Olanda, in Germania e a Venezia; nel sec. XIX lo troviamo anche negli Stati Uniti e nel Canada e poi in tutto il resto dell'Europa continentale. A rendere l'assegno un mezzo universale di pagamento concorsero la sicurezza che offriva per il trasferimento di danaro e l'utilizzazione della moneta bancaria, che dava agli istituti di credito la possibilità di diventare emittenti di moneta e di aprire crediti. In Italia, era in uso (nei sec. XVI-XVIII e per i banchi di Napoli e della Sicilia) l'apodissario, emissione di fede di credito da parte di istituti bancari, che precorse l'uso dell'assegno. Negli anni fra la fine del secolo scorso e i primi decenni dell'attuale si cercò di unificare la disciplina dell'assegno bancario e l'intento fu ottenuto nella Conferenza Internazionale di Ginevra nel 1931.

Tecnica bancaria: assegno bancario

Titolo di credito all'ordine a vista emesso su una banca a favore di terzi o all'ordine proprio da chi ha fondi disponibili presso la stessa. È definito traente il cliente che ha emesso e firmato l'assegno, obbligato principale la banca trattaria, beneficiario la persona che incasserà i fondi. Costituisce un mezzo di prelevamento per chi ha un deposito in conto corrente o un'apertura di credito. Se mancano i fondi è emesso a vuoto o allo scoperto, se sprovvisto dell'importo o della data o del luogo d'emissione dicesi in bianco. Per scadenza a vista s'intende che il pagamento dell'assegno deve essere eseguito entro otto giorni, se su piazza, entro 15 giorni, se fuori piazza, dalla data di emissione. Pur essendo irregolare, la legge ammette la postdatazione (data posteriore a quella in cui l'assegno è stato posto in circolazione) per un periodo non superiore a quattro giorni. L'assegno bancario è un titolo esecutivo e, in caso di mancato pagamento constatato con protesto, il portatore può agire in via di regresso contro il traente, i giranti e gli altri obbligati. Emesso generalmente all'ordine o al portatore (quando manca il nome del beneficiario) può contenere clausole atte a garantirne la circolazione quali: non trasferibile, quando non si ammette un'ulteriore girata salvo che a favore di una banca per l'incasso; da accreditare, quando la banca estingue l'assegno mediante accreditamento in conto corrente; non all'ordine, se è ammesso il trasferimento del titolo solo tramite cessione ordinaria (la girata vale come quietanza); sbarratura, se deve essere riscosso tramite una banca (sbarratura generale) o, qualora tra le due sbarre vi sia il nome di una banca, tramite la banca o banchiere in esso indicati (sbarratura speciale); clausola d'avviso quando, in caso di mancato avviso del cliente, la banca può rifiutare il pagamento. Nel caso di smarrimento o sottrazione si procede all'ammortamento previsto per titoli di credito o alla semplice emissione di un duplicato se l'assegno è non trasferibile.

Tecnica bancaria: assegno circolare

Titolo di credito all'ordine a vista emesso da un istituto di credito autorizzato e contenente la promessa di pagare un determinato importo a favore di terzi. La facoltà di emissione è concessa dalla Banca d'Italia con una apposita autorizzazione. L'assegno circolare ha una copertura garantita, è emesso solo all'ordine e deve essere incassato entro 30 giorni dall'emissione. Non è ammessa la postdatazione e, dal punto di vista fiscale, il titolo è soggetto a un bollo del 6 per cento all'anno a carico della banca emittente e liquidabile trimestralmente.

Tecnica bancaria: assegni speciali

Assegni speciali:assegno a copertura garantita o vademecum, tipo di assegno bancario a taglio limitato facente parte di un carnet o libretto di assegni il cui ammontare totale è coperto da un deposito vincolato di eguale importo; assegno turistico o traveller's cheque, assegno a doppia firma del prenditore, usato generalmente all'estero. L'assegno, coperto con apposito versamento, è firmato sia al momento del rilascio sia al momento dell'utilizzo per permettere un controllo ed evitare eventuali contraffazioni; assegno Italcasse, assegno bancario emesso dalle Casse di Risparmio sull'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio (ICCRI o Italcasse) e pagabile a vista a terzi beneficiari. Assume la forma di un assegno circolare pur essendo un assegno bancario in quanto usufruisce dei fondi di ogni Cassa di Risparmio giacenti presso l'istituto di categoria; assegno postale, titolo di credito presso un ufficio postale. Il correntista ne dispone con la stessa prassi dell'assegno bancario; in particolare: assegno all'ordine, pagabile in qualsiasi ufficio postale; assegno localizzato, pagabile solo al nominativo del destinatario e in un determinato ufficio postale; assegno di postagiro, per il trasferimento di una somma dal conto corrente dell'emittente a quello del beneficiario; assegno ferroviario, titolo di credito emesso da un utente dei trasporti per ferrovia a favore dell'amministrazione ferroviaria quale pagamento delle spese di trasporto; vaglia cambiario, titolo di credito all'ordine emesso dalla Banca d'Italia e pagabile a vista presso una filiale dell'istituto di emissione. Ha la funzione di un assegno circolare e può essere non trasferibile anche se, con tale clausola, è sempre girabile; assegno bancario libero, titolo di credito emesso da corrispondenti per conto della Banca d'Italia, pagabile a vista presso qualunque filiale o presso una determinata filiale se piazzato. Vi sono infine titoli di credito speciali emessi dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, denominati vaglia cambiari e sottoposti alle medesime regole del vaglia cambiario della Banca d'Italia. I suddetti due istituti di credito emettono un titolo speciale di antichissima tradizione, denominato fede di credito o polizzino, assimilabile all'assegno circolare ma sottoposto a particolari condizioni scritte a tergo, sotto la girata, dell'assegno stesso. § Fino alla fine del sec. XX nel diritto italiano commetteva un reato chi emetteva un assegno senza aver avuto l'autorizzazione della banca; chi emetteva un assegno a vuoto, cioè senza che presso la banca esistesse la somma sufficiente a pagarlo; chi emetteva un assegno con data falsa o privo delle indicazioni prescritte dalla legge. La depenalizzazione operata con il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, ha fatto scomparire il reato, sostituito da sanzioni di carattere amministrativo consistenti in sanzioni pecuniarie elevate e con una serie di misure accessorie che vanno dal divieto (assoluto o temporaneo) di emettere assegni bancari o postali, all'interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale, all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. In particolare l'emissione di assegni senza provvista è ora punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni. Se l'importo dell'assegno è superiore a venti milioni di lire o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni. L'istituto bancario che emetta assegni circolari senza autorizzazione o dopo la revoca della stessa è punito con una multa. Gli assegni sono soggetti alla tassa di bollo e, in caso di emissione con una data successiva di oltre 4 giorni rispetto a quella effettiva, alla tassa delle cambiali, oltre alle ulteriori sanzioni previste. Alla Banca d'Italia è stato affidato il compito di istituire un archivio (la cosiddetta “Centrale d'Allarme Interbancaria”) contenente informazioni sui soggetti che hanno emesso assegni senza autorizzazione o scoperti, nonché l'indicazione di assegni o carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.

Assegni familiari

Emolumenti riconosciuti dallo Stato al lavoratore subordinato con familiari a carico onde aiutarlo negli oneri economici che gli derivano da tale situazione. Essi rappresentano un compromesso fra salario di rendimento e salario familiare, rispondendo da una parte a un'esigenza di giustizia e dall'altra permettendo una maggiore libertà di scelta al datore di lavoro fra lavoratore celibe e lavoratore con carichi familiari; in alcuni Stati (come in Italia dal 1935 al 1943) l'istituzione è stata usata per scopi di propaganda demografica, ma con scarso esito. Prevale ormai la motivazione economico-sociale che non può consentire la riduzione in miseria solo per il motivo di una famiglia numerosa. La materia degli assegni familiari è ordinata in modo diverso nei vari Stati: Gran Bretagna, Svezia, Norvegia, Danimarca, Lussemburgo concedono gli assegni familiari a tutti i capifamiglia, ma con limiti diversi. Austria e Belgio riconoscono gli assegni familiari tanto ai lavoratori dipendenti che indipendenti; la Francia e l'Italia solo ai lavoratori dipendenti. In prevalenza gli assegni familiari sono corrisposti solo per i figli; l'Italia è fra i pochi Stati in cui vengono corrisposti anche per moglie e genitori a carico. Le prime forme di assegni familiari si ebbero in Francia nel 1852 con il riconoscimento di un assegno giornaliero ai marinai con figli, dopo cinque anni di servizio effettivo; nel 1860 l'iniziativa si estese anche ad alcune aziende private sotto forma di supplemento al salario; l'istituzione si estese a numerose aziende industriali e commerciali, dopo il 1918, con la fondazione di Casse di Compensazione fra imprenditori e divenne presto obbligatoria per tutta la Francia. In Italia gli assegni familiari furono introdotti nel 1934 per tutti i lavoratori dipendenti dell'industria ed estesi a tutti i lavoratori subordinati con R.D. 17 giugno 1937, n. 1048. La materia è stata nuovamente regolata dal T.U. 30 maggio 1955, n. 797 e dalla legge n. 1038 del 1961 per renderla più consona al dettato della Costituzione, che all'art. 36 stabilisce che la retribuzione deve assicurare al lavoratore e alla sua famiglia “un'esistenza libera e dignitosa”. In Italia hanno diritto a percepire gli assegni familiari tutti i lavoratori subordinati, uomini o donne, aventi a carico genitori, figli, fratelli, esposti regolarmente affidati, figli naturali della madre o della sorella o della figlia; la legge 9 dicembre 1977, n. 903 ha disposto che, in alternativa, gli assegni familiari possono essere corrisposti alla donna lavoratrice o pensionata. Per i figli il limite di età è fino ai 18 anni, superati i quali percepiscono gli assegni solo se proseguono gli studi e fino al regolare compimento degli stessi. La legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha esteso anche ai collaboratori coordinati e continuativi il diritto a ricevere gli assegni qualora ricorrano i requisiti di reddito e di composizione del nucleo familiare stabiliti dalla legge. Gli assegni sono corrisposti dall' INPS su richiesta dei soggetti interessati. Accanto agli assegni per il nucleo familiare sono state introdotte altre forme di sostentamento pubblico per le famiglie. La legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha previsto l'introduzione di un assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e di un assegno di maternità. Il primo è corrisposto in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre e più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE). Il secondo è corrisposto alle madri cittadine italiane residenti, che non beneficiano del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità, e spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE). Le norme sul citato assegno di maternità sono ora contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

P. Saraceno, Le operazioni bancarie, Milano, 1957; G. L. Pellizzi, L'assegno bancario, Padova, 1964; A. Asquini, Titoli di credito, Padova, 1966; P. D'Angelo, M. Mazzantini, Trattato di tecnica bancaria, Milano, 1966.

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