appropriazióne

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sf. [sec. XVII; da appropriare]. Atto ed effetto dell'appropriare e dell'appropriarsi.

Delitto di chi per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria fraudolentemente del denaro o delle cose mobili altrui, di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso (Codice Penale, art. 646). Elemento fondamentale e obiettivo del reato è quindi la ricerca di un ingiusto profitto. È evidente perciò che quando il possesso delle cose altrui avvenga per una causa giusta non vi è reato. L'elemento soggettivo del reato si ha invece nella coscienza e nella volontà di appropriarsi, senza averne il diritto, del denaro o delle cose altrui, di cui si sia in possesso. Donde la necessità di un dolo specifico. Il reato di appropriazione indebita si consuma nel momento in cui l'appropriazione stessa si verifica, quando cioè s'inverte il titolo del possesso. Aggravante speciale per questo reato è il fatto commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, o per abuso di autorità, di relazioni domestiche, d'ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, di ospitalità; non è invece punibile se il danno riguarda il coniuge (a eccezione di quello separato legalmente), parenti o affini in linea retta, l'adottante o l'adottato, il fratello o la sorella conviventi. Il reato di appropriazione indebita necessita della querela da parte della persona offesa. Diviene però perseguibile d'ufficio per le cose possedute a titolo di deposito necessario e nell'ipotesi di abuso d'autorità, di relazioni domestiche, d'ufficio, di prestazioni d'opera, di coabitazione o di ospitalità.

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