usufrùtto

sm. [sec. XIV; dal latino usus, uso (sostantivo)+fructus, frutto, reddito]. Diritto di usare e di godere di un bene con la stessa intensità del proprietario, ma con il divieto di consumarlo o di trasformarlo. L'istituto è di origine antica o risale al diritto romano come ius alienis rebus utendi fruendi, salva rerum substantia. Usufruttuario è il titolare del diritto, mentre viene chiamato “nudo proprietario” il proprietario del bene su cui l'usufrutto grava. L'usufrutto è quindi un diritto reale. La durata dell'usufrutto viene stabilita con il contratto che lo costituisce ma, per legge, non può superare la vita dell'usufruttuario, mentre per le persone giuridiche (società, enti ecc.) non può eccedere trent'anni. Il diritto di usufrutto è cedibile a terzi, quando non sia vietato dal titolo costitutivo. La cessione deve, tuttavia, essere notificata al proprietario. Al momento della costituzione del diritto l'usufruttuario deve effettuare l'inventario dei beni e fornire al proprietario idonea garanzia. Sono a carico dell'usufruttuario le spese relative alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa, mentre le riparazioni straordinarie spettano al proprietario. Sulle somme spese per le riparazioni straordinarie l'usufruttuario deve, però, corrispondere al proprietario gli interessi per la durata del rapporto. L'usufrutto si estingue, oltre che per decorrenza del termine, per prescrizione (non uso ventennale da parte dell'usufruttuario), per riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona o, infine, per il totale perimento della cosa.

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