servitù
IndiceLessico
(anticamente servitute, servitude), sf. [sec. XIII; latino servítus-ūtis, da servus, servo, schiavo].
1) L'essere servo, schiavitù; qualunque limitazione della libertà: ridurre qualcuno in servitù; la servitù morale; la servitù della moda. In particolare: servitù della gleba, condizione giuridico-sociale in cui si trovavano, dal sec. IV, i contadini nell'Impero romano e poi in epoca feudale.
2) Stato di cattività: certi animali non prolificano in servitù.
3) Insieme dei servitori che prestano servizio presso una famiglia: tutta la servitù si lamenta della sua arroganza.
4) In diritto, servitù prediali, diritti reali che comportano un'utilizzazione parziale di un fondo (servente) a vantaggio di altro fondo (dominante), appartenente a diverso proprietario.
5) Servitù militari, limitazioni del diritto di proprietà che impongono restrizioni o divieti di costruzione, piantagione o coltivazione nei terreni contigui a opere, impianti o infrastrutture militari. Le servitù sono imposte per motivi di sicurezza dei depositi e delle polveriere, per garantire il campo di osservazione e di tiro delle opere difensive, per esigenze di aeronavigazione in prossimità degli aeroporti.
Diritto: generalità
Secondo le esigenze cui le servitù rispondevano, nel diritto romano si distinguevano in servitù rustiche e urbane. La configurazione delle servitù come iura in re aliena non è originaria, ma è dovuta all'elaborazione giurisprudenziale del sec. II a. C. Le più antiche servitù rustiche (via, iter, actus, aquaeductus), classificate come res mancipi (cosa), erano considerate originariamente come manifestazione del diritto di proprietà (sulla striscia di terra destinata al passaggio o alla conduzione di acqua) del titolare del fondo dominante; in talune ipotesi sembra si fosse configurata, sulla detta porzione di territorio, una comproprietà solidale dei titolari dei due fondi. Caratteristica di tutte le figure di servitù è che il proprietario del fondo servente è sempre tenuto a un comportamento negativo (non nel fare ma nel permettere di fare) e che la servitù corrisponda a un'utilità durevole del fondo dominante; da ciò consegue che i due fondi devono essere confinanti o almeno contigui e che il venir meno di tale utilità può causare l'estinzione della servitù. Il modo di costituzione delle servitù appare strettamente legato alla loro configurazione o meno come res mancipi (cose soggette alla potestà del paterfamilias): per le prime soltanto è applicabile la mancipatio (trasferimento di proprietà), per tutte la in iure cessio (trasferimento di un diritto) e il legato per vindicationem (traslativo di proprietà o costitutivo di diritto reale). In età giustinianea viene ammesso l'acquisto per usucapione (riconosciuto solo temporaneamente in età repubblicana) e per quasi traditio, mediante tolleranza del titolare del fondo servente. Sui fondi provinciali si fa ricorso all'istituto delle pactiones et stipulationes. La servitù è tutelata mediante un'actio in rem (vindicatio servitutis). La servitù si estingue per distruzione di uno dei due fondi o loro trasformazione, per rinunzia del titolare, per non uso, per confusione (identificazione dei titolari dei due fondi).
Diritto: la servitù nel Codice Civile italiano
Nel diritto italiano moderno le servitù prediali promanano in gran parte dall'antico diritto romano e gli sono affini per definizione, costituzione, entità del diritto e casi di estinzione. Le novità si riferiscono a una maggiore precisazione del diritto e ad alcune specificazioni: fonti delle servitù prediali sono nel diritto moderno la legge e la volontà delle parti. Le servitù prediali stabilite per legge (dette anche coattive o legali) si costituiscono con contratto o, in mancanza, con sentenza dell'autorità giudiziaria ordinaria o ancora, in casi espressamente previsti dalla legge, con atto dell'autorità amministrativa. La sentenza stabilisce anche le modalità della servitù e l'indennità che è dovuta al proprietario del fondo servente (sul quale cioè grava la servitù). Il Codice Civile prevede e regola alcune servitù coattive quali: acquedotto e scarico coattivo; appoggio e infissione di chiusa; somministrazione coattiva di acqua a un edificio o a un fondo; passaggio coattivo; elettrodotto coattivo e passaggio coattivo di linee teleferiche. Le servitù volontarie si costituiscono per contratto o per testamento. Altri due modi di acquisto di alcune servitù sono l'usucapione e la destinazione del padre di famiglia; sottostanno a questi modi solo le servitù apparenti ossia quelle servitù per il cui godimento necessitano opere visibili e permanenti. L'acquisto per usucapione comporta il possesso continuato per venti anni; l'acquisto per destinazione del padre di famiglia si verifica quando si può provare che due fondi, attualmente appartenenti a due diversi proprietari, sono appartenuti precedentemente a uno stesso proprietario e che egli stesso aveva posto o lasciato le cose nello stato da cui risulta ora la servitù e inoltre che al momento in cui i due fondi sono stati divisi nulla si era disposto relativamente alla servitù. L'atto di costituzione della servitù contiene in genere anche le norme che ne regolano l'esercizio. In mancanza si applicano le disposizioni del Codice Civile (le norme sulla servitù sono comprese nel Libro Terzo: Della proprietà, artt. 1027-1099). Innanzitutto, il Codice Civile stabilisce che il diritto di servitù comprende tutto quanto è necessario per poterlo esercitare; in particolare il diritto di servitù deve essere esercitato in modo tale da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente. A questo scopo il proprietario del fondo dominante non può fare delle innovazioni che rendano maggiormente gravosa la condizione del fondo servente. Allo stesso modo però il proprietario del fondo servente non può compiere atti che tendano a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più scomodo. All'estinzione del diritto di servitù intervengono le seguenti cause: il fatto che una sola persona diventi proprietaria del fondo dominante e del fondo servente; il non uso della servitù per 20 anni. A tutela della servitù sono previste azioni giudiziarie o per farne riconoscere l'esistenza o per far cessare eventuali impedimenti o turbative. Il titolare del diritto può anche chiedere al giudice la rimessione in pristino oltre al risarcimento del danno.