danneggiaménto
IndiceLessico
sm. [sec. XIV; da danneggiare]. Atto ed effetto del danneggiare.
Diritto romano
Danno arrecato ingiustamente alla cosa altrui (damnum iniuria datum). La Legge Aquilia del sec. III a. C., che per prima regolò la materia, prevedeva, tra l'altro, per l'uccisione di uno schiavo o di un animale altrui, compreso tra il bestiame domestico da armento o gregge (pecudes), una sanzione consistente in una pena pecuniaria pari al maggior valore raggiunto dallo schiavo o dall'animale nel corso dell'ultimo anno; la legge sanzionava inoltre qualsiasi danno provocato a cose animate o inanimate altrui, per il quale la pena pecuniaria era pari al maggior valore raggiunto dalla cosa nei trenta giorni antecedenti il fatto. La responsabilità, per la Legge Aquilia, si fondava sul puro nesso causale (culpa) tra l'atto del soggetto e il danno arrecato. Per la configurabilità dell'illecito, il danno doveva essere stato arrecato dall'attività fisica del soggetto e consistere in una lesione materiale (damnum corpore corpori datum). In seguito, l'elaborazione giurisprudenziale estese ulteriormente il campo di applicazione della Legge Aquilia, allargando la nozione di danneggiamento.
Diritto penale
Nel diritto italiano, danneggiamento di cose altrui, reato commesso da chi distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili d'altri. Il reato è perseguito su querela della persona offesa. L'art. 635 del Codice Penale prevede che si proceda, invece, d'ufficio se il fatto è commesso: con violenza o minaccia alla persona; su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di culto; su opere destinate all'irrigazione; su piante di vite, alberi o arbusti fruttiferi o in boschi, selve, foreste o vivai forestali destinati al rimboschimento. Danneggiamento seguito da incendio, reato previsto dall'art. 424 del Codice Penale consistente nell'appiccar fuoco a una cosa per danneggiare beni altrui. Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga, reato commesso da chi rompe, deteriora o rende inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere simili. L'art. 427 del Codice Penale stabilisce che il colpevole sia punito, se dal fatto deriva pericolo d'inondazione, frana o valanga, con la reclusione. Danneggiamento seguito da naufragio, reato consistente nel danneggiamento di una nave o di un aereo o di altri apparecchi diretti alla sicurezza della navigazione. Se dal fatto deriva pericolo di naufragio o disastro aereo il colpevole è punito con la reclusione. La pena è aumentata se dal fatto deriva naufragio o disastro aereo (art. 429 del Codice Penale).