rivendicazióne
sf. [sec. XIV; da rivendicare]. Atto ed effetto del rivendicare; ciò che viene rivendicato: rivendicazione territoriale. In particolare, azione del proprietario di una cosa che è posseduta o detenuta da altri per rientrare in possesso della cosa. § L'azione deve stabilire che chi agisce è effettivamente proprietario e, di conseguenza, ha diritto al possesso della cosa stessa. Il proprietario può proseguire l'esercizio dell'azione anche se il possessore o il detentore, dopo la domanda, ha cessato per fatto proprio di possedere o detenere la cosa; in tal caso egli è obbligato a recuperarla per l'attore, a proprie spese, ovvero a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno. Effetto dell'azione (che è imprescrittibile, salvo il caso di usucapione) è la restituzione della cosa con ogni suo accessorio; ma il possessore di buona fede è tenuto soltanto a restituire i frutti percepiti dopo la domanda giudiziale. Nel mandato senza rappresentanza il mandante può rivendicare i beni mobili (non registrati) acquistati per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquisiti dai terzi per effetto del possesso di buona fede. In caso, poi, di vendita di cose mobili, qualora il loro prezzo non venga pagato, il venditore ha diritto alla restituzione delle cose vendute finché queste si trovano presso il compratore, purché la domanda sia proposta entro quindici giorni dalla consegna e le cose si trovino nello stato in cui erano al tempo della consegna stessa; l'azione concessa al venditore è detta appunto rivendicazione del venditore.