schiavitù
IndiceLessico
sf. [sec. XVII; da schiavo]. L'esser schiavo; condizione di schiavo: ridurre in schiavitù; abolire la schiavitù; vivere, allevare in schiavitù, di animali in cattività. Per estensione, mancanza di libertà, specialmente in campo politico: la schiavitù dell'Italia Meridionale sotto i Borbone. Per estensione, fig., l'essere sottomesso forzatamente a persone o cose: la schiavitù della famiglia; la schiavitù del lavoro; anche il non sapersi liberare da passioni, consuetudini, vizi: la schiavitù del bere; la schiavitù delle convenienze sociali.
Schiavitù. Sorveglianti bianchi controllano il lavoro degli schiavi addetti al lavaggio delle pietre preziose in Brasile (sec. XVIII).
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Le origini
La schiavitù ha origini molto antiche e si venne sviluppando con il disfacimento delle prime comunità umane, che vivevano in regime di economia collettiva, sotto i colpi di entità più vaste, che si erano organizzate per una prima suddivisione dei compiti di lavoro. Suddividere e organizzare significava imporre una disciplina, che, dove non era accettata liberamente, diventava costrizione e si traduceva in lavoro servile. Al formarsi però della schiavitù come status contribuirono da un lato le guerre, che fruttavano al vincitore masse di prigionieri, adibiti ai lavori più umili, non riconosciuti come soggetto di diritti e quindi schiavi; dall'altro il sorgere della proprietà privata, che si accompagnò presto al diritto di ridurre in schiavitù quanti risultavano insolventi verso di essa. Agli schiavi era riconosciuto solo il necessario per vivere, mentre il loro trattamento dipendeva dalla maggiore o minore umanità del padrone o dal suo interesse alla loro conservazione (J. Stuart Mill). La schiavitù fu il fondamento delle varie convivenze sociali in Europa e nel Medio Oriente: i Sumeri rappresentavano nei loro ideogrammi lo schiavo come uno straniero, rivelando così la presenza della schiavitù nel loro contesto sociale e la provenienza degli schiavi dai prigionieri di guerra (almeno in larga parte). A Babilonia il Codice di Hammurabi introdusse diverse novità in relazione alla schiavitù, distinguendo gli schiavi secondo la loro derivazione: prigionieri di guerra, debitori insolventi, comperati, nati in schiavitù; a tutti riconosceva il diritto di sposarsi con donne libere, di commerciare e possedere beni, di convivere con concubine che avevano dato loro dei figli. Tuttavia il Codice di Hammurabi non giungeva a riconoscere allo schiavo la qualifica di uomo, ciò che invece avveniva nel codice ittita. A Babilonia e in tutto il mondo semitico lo schiavo poteva riscattare la propria condizione con la manomissione, l'adozione e il riscatto. Nella società ebraica lo schiavo per debiti era liberato dopo sette anni, se ebreo; se i maltrattamenti lo avevano reso inabile al lavoro, veniva liberato (nel caso di uno schiavo ebreo o straniero) e il padrone che uccideva lo schiavo veniva punito. In Egitto gli schiavi di guerra furono poco numerosi fino alle guerre espansionistiche della XVIII dinastia e perciò si aveva cura della loro vita: chi uccideva uno schiavo era punito con la morte. Nella Grecia antica gli schiavi erano alla base del sistema economico agricolo-pastorale: provenivano in genere dai prigionieri di guerra ed erano trattati con umanità; nei sec. VIII-VI a. C. con il diffondersi dell'uso dei metalli e l'espansione dei commerci, la richiesta di schiavi fu fortissima e le zone di caccia furono le etnie straniere, trattate dal cittadino della pólis come barbaroi; fiorentissimo il commercio di schiavi, che venivano venduti o affittati come merce-lavoro. Nelle città greche il loro numero andava dal 25 al 50% del totale della popolazione. Dopo Solone (594 a. C.) scomparve la schiavitù per debiti, perché era inconcepibile che un greco potesse essere schiavo. Il lavoro dello schiavo era di solito a tempo pieno, ma gli era possibile anche lavorare in proprio versando al padrone una parte del suo guadagno; privilegi particolari (fra i quali agire in tribunale) erano riconosciuti agli schiavi che esercitavano il commercio o ricoprivano incarichi amministrativi. Le pene erano a discrezione del padrone, ma per la morte occorreva l'assenso del giudice. Ogni eccesso di pena era punito dalla pólis. Oggetto e non soggetto di diritti, lo schiavo doveva tuttavia ricevere un sostentamento sufficiente, godere del necessario riposo ed essere rispettato come persona. La giustificazione alla schiavitù era data dai filosofi (per esempio Platone e Aristotele) come conseguenza dell'incapacità di una parte degli uomini a comandare.
Il mondo romano
Nel mondo romano la schiavitù diventò un fenomeno generale con le guerre di conquista in Italia: i liberi impegnati nelle guerre erano sostituiti con gli schiavi e questi divennero sempre più numerosi con l'intensificarsi delle guerre anche fuori d'Italia. Dalla nemica Cartagine, che partecipava a un florido commercio di schiavi su tutte le coste del Mediterraneo, i Romani appresero a impiegare degli schiavi anche come soldati. Per la coltivazione dei latifondi, che diventavano sempre più estesi, Roma ricorse anche a metodi meno puliti, come le catture di uomini abili al lavoro nelle regioni occupate (in un sol giorno nel 167 a. C. in Epiro furono catturati 150.000 uomini) o il ricorso ai mercati pubblici (a Delo funzionava un mercato di schiavi, che vendeva fino a 10.000 schiavi al giorno); si aggiungevano a questo l'allevamento di bambini abbandonati e la concessione di privilegi agli schiavi che procreavano figli (futuri schiavi). Il trattamento riservato loro era piuttosto duro e ne sono testimonianza le frequenti insurrezioni, che interessavano intere regioni: Roma stessa fu minacciata da ribellioni di schiavi, capeggiati da Enno (136-132 a. C.) e da Spartaco (72-70 a. C.). Dal lato giuridico lo schiavo non poteva avanzare nessun diritto e il suo padrone aveva su di lui il diritto di vita e di morte; lo stesso suo sostentamento non costituiva un obbligo de iure, ma piuttosto un interesse o al massimo una tradizione. Si valutavano però attentamente le qualità degli schiavi e se si trattava di persona colta poteva essere adibita a lavori di segreteria o utilizzata come amanuense, bibliotecario o pedagogo. Gli si concedeva anche, per antichissima tradizione, di poter tenere un piccolo peculio privato, in deroga al principio che tutto ciò che era acquistato dallo schiavo apparteneva al suo padrone. Lo schiavo giungeva alla liberazione: per riscatto, con l'adozione, con la manomissione da parte del padrone che costituiva l'ex schiavo nella condizione di “liberto”. In età imperiale si concesse allo schiavo di poter essere venduto a un altro padrone se sistematicamente maltrattato; di essere venduto assieme alla moglie, se sposato; di possedere ed ereditare. L'economia fondata sul lavoro servile fu a Roma una delle cause della sua scarsa produttività e lo aveva ben compreso Columella, che considerava la schiavitù “distruggitrice della fecondità del terreno”, mentre Varrone faceva osservare che l'interesse del libero coltivatore era la vera causa della maggiore produttività della terra. Diocleziano rese il lavoro servile ancora più costrittivo. Nel campo delle idee gli stoici e Plinio il Vecchio dichiaravano uguali tutti gli uomini, e quindi contro il diritto naturale la schiavitù, ma nella pratica, pur di puntellare il sistema schiavistico, si ricorreva alla distinzione fra jus naturale e jus gentium: il primo condannava la schiavitù, il secondo la ammetteva come prassi generale e quindi come diritto. Lo stesso cristianesimo nulla poté contro la schiavitù, anzi la patristica ne legittimò l'esistenza come punizione dei peccati, trovando un sottile quanto capzioso argomento: il corpo dello schiavo apparteneva al padrone per diritto di proprietà, la sua anima a Dio, perché sua creatura. La schiavitù continuò anche fra i popoli germanici, che s'insediarono nelle terre dell'ex Impero romano: la condizione giuridica degli schiavi non mutò, perché dove mancavano tradizioni germaniche subentrava il diritto romano: in particolare era concesso allo schiavo di sposarsi, ma solo con una schiava; numerose norme regolavano la vita degli schiavi dello Stato e dei conventi, ma identica era la sostanza della loro posizione giuridica: una cosa nelle mani del padrone. La Chiesa intervenne per favorire le manomissioni, ma solo per quanti erano già battezzati o stavano per esserlo. Nel sec. X l'imperatore Ottone I vinse gli Slavi e li ridusse in schiavitù (“slavo” divenne allora sinonimo di “servo”). Tra il sec. X e il XIV furono introdotte nell'economia agricola medievale la servitù della gleba e il colonato e vi fu un numero minore di schiavi nei lavori agricoli, ma aumentarono di gran lunga quelli (armeni, circassi, siriaci, serbi, bulgari) che prestavano servizio nelle case dei nuovi ricchi.
La tratta degli schiavi
A iniziare la tratta degli schiavi furono i portoghesi nel sec. XV fin dai loro primi contatti con le popolazioni della Guinea; nel 1452 papa Niccolò V ordinò al re del Portogallo di ridurre in schiavitù tutti i musulmani dell'Africa e a Lisbona sorse e divenne fiorente un grande emporio di schiavi. Ne approfittarono largamente anche i reali di Spagna. I musulmani, a loro volta, penetravano nelle regioni interne dell'Africa trascinando via schiavi per i servizi nelle case e per farne eunuchi da mettere a custodia dei loro harem. Con la scoperta dell'America la schiavitù fu trapiantata dai portoghesi in Brasile, e si continuò ad attingere al grande serbatoio dell'Africa nera; i portoghesi tolsero il monopolio del commercio degli schiavi ai mercanti musulmani e lo gestirono in proprio. I loro guadagni aumentarono in maniera esorbitante nel momento in cui anche la Spagna dovette importare nelle sue colonie del Nuovo Mondo manodopera da sostituire a quella indigena, poco resistente agli stenti del lavoro in miniera. Ben presto ai mercanti portoghesi si aggiunsero quelli spagnoli, francesi, inglesi e olandesi; tutti erano in lotta fra loro, ma d'accordo con i loro sovrani, che da questo commercio percepivano laute royalties. Nelle piantagioni di zucchero in Brasile e nelle Antille e di cotone nell'America Centrale e Settentrionale il lavoro degli schiavi entrava come componente essenziale dell'economia coloniale: città europee come Bordeaux, Nantes e Liverpool dovevano la loro prima ricchezza alla “tratta dei negri”. Gli inglesi, nel momento in cui estesero il proprio dominio sul mare, riuscirono a essere pars magna nel commercio degli schiavi al punto che in forza del Trattato di Utrecht(1713) diventarono fornitori di schiavi anche per le colonie spagnole. La presenza di schiavi africani nelle colonie inglesi dell'America Settentrionale aumentò progressivamente: 60.000 nel 1715; 460.000 nel 1776; 752.000 nel 1790; nelle Antille essi assommavano a ca. mezzo milione. I metodi brutali di cattura e i gravi disagi durante il viaggio su navi negriere causavano perdite gravissime, che potevano toccare addirittura il 70% del carico. Giunti a destinazione, molti schiavi non sapevano adattarsi alle nuove condizioni di vita e cadevano facile preda di malattie o si suicidavano. Fondamentale fu la differenza fra le colonie spagnole e francesi, dove il colonizzatore abitava senza la famiglia, e quelle inglesi, dove invece i colonizzatori giungevano con tutta la famiglia. Nelle prime fu facile la commistione con l'elemento indigeno, specialmente quello femminile, e si ebbe il fenomeno del meticciato, che divenne una componente sociale importante nella nuova società coloniale; nelle colonie inglesi, invece, la netta separazione dei coloni dall'elemento indigeno, vigilata con severità puritana dai pastori calvinisti, alimentò da subito pregiudizi razziali e li radicò al punto da costituire ancora oggi un serio problema per la società statunitense. Con il secolo dei lumi la schiavitù divenne, negli scritti come nell'opinione pubblica, un fatto aberrante da combattere energicamente: il Code noir di J. B. Colbert, pur non giungendo all'abolizione della schiavitù, riconosceva allo schiavo i diritti personali e favoriva il meticciato; C. di Montesquieu attaccava la schiavitù, perché contraria a giusti rapporti fra uomo e uomo; in Inghilterra nel 1780 fu avanzata la prima proposta per l'abolizione della “tratta dei negri”: respinta per ben sette volte dal Parlamento, fu approvata nel 1807; nel 1783 il tribunale di Boston (USA) dichiarava illegale la schiavitù; in Francia la Convenzione proclamava l'emancipazione degli schiavi nel 1793 (fu però reintrodotta da Napoleone nel 1802); l'anno prima la tratta era stata abolita in Danimarca; nei primi decenni del sec. XIX si pervenne all'abolizione della tratta anche negli Stati Uniti (1808), in Olanda (1814), in Svezia e in Francia (1815), in Inghilterra (1833). Tuttavia, la schiavitù perdurava nelle colonie. Nel 1846 fu la volta della Svezia; Francia e Danimarca l'abolirono definitivamente nel 1848, la Spagna nel 1870 e il Brasile nel 1888. Negli Stati Uniti la schiavitù fu se non la principale la più "visibile" delle cause scatenanti la sanguinosa guerra di Secessione (1861-1865); il presidente A. Lincoln promulgò il Proclama d'emancipazione (Emancipation Proclamation) il 1o gennaio 1863, in cui venivano dichiarati liberi coloro che erano tenuti schiavi nei territori ribelli della Confederazione (solo successivamente l'abolizione della schiavitù divenne parte del tredicesimo emendamento della Costituzione). In campo internazionale i problemi antischiavistici furono trattati nella Conferenza di Berlino (1885) e in quella di Bruxelles (1890). Nel 1919 a Saint-Germain si giungeva finalmente alla stesura di una Convenzione e nel 1926 la Società delle Nazioni deliberava la fine della schiavitù e della tratta. In realtà essa esistette ancora per parecchio tempo in alcuni stati arabi (in Abissinia fino al 1936, nel Tibet fino al 1959). Casi di schiavitù sono ancora presenti in Africa e in Asia.
Diritto
Secondo il codice penale italiano (art. 600), chiunque riduca in schiavitù (o in condizione analoga) un'altra persona è passibile di una pena da 5 a 15 anni di reclusione, per la tratta e il commercio di schiavi la pena si inasprisce fino a 20 anni di reclusione (art. 601), mentre per la compravendita di schiavi (art. 602) la pena varia da 3 a 12 anni di carcere.
Bibliografia
W. L. Westermann, The Slave System of Greek and Man Antiquity, Filadelfia, 1955; J. P. Berthe, El cautivo del pastel en Nueva Espana, Città di Messico, 1960; E. D. Genovese, L'economia politica della schiavitù, Torino, 1972; B. Armellini (a cura di), La condizione dello schiavo, Torino, 1975; C. Meillassoux, Antropologia della schiavitù, Milano, 1992.