enfitèusi
IndiceDefinizione
sf. [sec. XVIII; dal greco emphýteusis]. Diritto reale di godimento su fondo altrui, che comporta per il titolare l'obbligo di coltivare e migliorare il fondo e di pagare un canone annuo in danaro o in natura.
Cenni storici
L'istituto si affermò nel sec. V, in età postclassica, ma ebbe precedenti in certe forme di concessione a lunghissima scadenza o perpetua di terre in provincia da parte di città, comunità o amministratori del patrimonio personale dell'imperatore o della corona, con l'obbligo di coltivazione e il pagamento di un canone, suscettibile di modificazioni. In età giustinianea, il concedente ebbe il diritto di percepire il canone e di affrancare il fondo allorquando l'enfiteuta venisse meno ai suoi obblighi. Durante il Medioevo, con l'accentuarsi dell'obbligo di miglioria come carattere essenziale dell'istituto, l'enfiteusi contribuì largamente alla redenzione economica di molte regioni italiane.
Diritto
Nel vigente ordinamento italiano il miglioramento del fondo e il pagamento del canone costituiscono obbligazioni fondamentali dell'enfiteuta. Caratteristica dell'istituto è quella di facilitare il dissodamento dei fondi incolti e in genere la miglioria agraria. Ne discende la possibile devoluzione o redenzione del fondo non solo per mora di almeno due anni nel pagamento del canone, ma anche qualora l'enfiteuta deteriori il fondo stesso o non soddisfi l'obbligo di migliorarlo.