Lessico

sm. [sec. XIII; dal latino divortíum, separazione]. Scioglimento del matrimonio per la volontà di uno o di entrambe le parti di non vivere più come marito e moglie; per estensione, separazione di persone unite da stretti legami di amicizia, familiarità e simili; distacco da cose con cui si era in rapporto: il divorzio dal suo ambiente è avvenuto senza traumi.

Storia

Nell'Antico Testamento, in conformità alla concezione del matrimonio, secondo la quale la moglie diventava con questo proprietà del marito, il divorzio è inteso unicamente come ripudio unilaterale da parte del marito (Deuteronomio 24, 1-4). Nel giudaismo, le diverse scuole rabbiniche stabilirono un'ampia e differenziata casistica dei motivi del ripudio: alla luce del suo atteggiamento polemico verso il legalismo giudaico va quindi interpretata la parola di Gesù, riferita in più passi del Nuovo Testamento (Matteo 5, 31-32; 19, 3-9; Marco 10, 1-12; Luca 16, 18), che si pronuncia contro il divorzio, affermando l'indissolubilità del matrimonio per i credenti con riferimento al racconto della creazione (Genesi 1 e 2). I diversi modi in cui la parola di Gesù viene riportata e compresa nel Nuovo Testamento (I Lettera di S. Paolo ai Corinzi 7, 10-16) testimoniano della libertà con cui le comunità primitive dei cristiani applicavano a situazioni concrete tali parole, senza irrigidirne l'insegnamento in un nuovo legalismo. Nell'antica Grecia il divorzio era invece un diritto comune tanto all'uomo che alla donna: la legge di Gortina comportava da parte del marito la restituzione della dote alla moglie, accresciuta degli interessi maturati durante la convivenza matrimoniale, e la legislazione di Solone, ad Atene, faceva obbligo al marito di ripudiare la moglie adultera, pena la perdita dei diritti civili. Oltre a queste forme esisteva anche il divorzio per mutuo consenso; altro motivo di divorzio era la sterilità della donna: lo si trova applicato a Sparta, ma è probabile che esistesse anche altrove. Nel diritto romano il divorzio discendeva come logica conseguenza del venir meno dell'affectio maritalis, che costituiva il fondamento insostituibile del matrimonio. I Romani consideravano cosa turpe continuare la convivenza matrimoniale senza il mutuo affetto e di conseguenza si rendeva necessario il divorzio. Gli istituti che lo rendevano legittimo erano la diffareatio e la remancipatio, atti a sciogliere il matrimonio e a liberare la donna dalla manus del marito. Solitamente il divorzio veniva compiuto senza formalità; tuttavia la legge Iulia de adulteriis del 18 a. C. attribuì importanza, almeno per certi effetti giuridici, all'uso, preesistente, di documentare il divorzio mediante testimonianze (testationes), portanti i sigilli di 7 testimoni. Nel diritto giustinianeo era necessario il libellus repudii per la validità del divorzio; Giustiniano, nel 542, comminò sanzioni contro chi divorziasse per motivi non determinati; la norma fu abrogata da Giustino II.

Diritto civile

In Italia il divorzio è disciplinato dalle leggi 1º dicembre 1970, n. 898, 1º agosto 1978, n. 436 e 6 marzo 1987, n. 74. Il divorzio è previsto in due forme: come scioglimento del matrimonio celebrato con il solo rito civile; come cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il rito concordatario. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando: A) dopo la celebrazione del matrimonio l'altro coniuge è stato condannato con sentenza passata in giudicato (anche per fatti commessi in precedenza): a) all'ergastolo ovvero a una pena superiore a 15 anni esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale; b) a qualsiasi pena detentiva per i delitti di incesto, violenza carnale, atti di libidine violenti, ratto a fine di libidine, ratto di persona incapace a fine di libidine, induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione; c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio; d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per il delitto di lesioni personali gravi o per i delitti di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di maltrattamenti, di circonvenzione di incapace ai danni del coniuge o di un figlio. B) Nei casi in cui: a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b e c del punto A, quando il giudice accerta l'inidoneità del soggetto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare; b) sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, separazione fra i coniugi, giudiziale o consensuale, o sia intervenuta separazione di fatto (le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni e l'eventuale interruzione deve essere eccepita dal coniuge chiamato in giudizio); c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b e c del punto A si sia concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato sussistendone comunque gli elementi costitutivi; d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo; e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio; f) il matrimonio non è stato consumato; g) è passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164. Sotto il profilo procedurale, la domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale con ricorso contenente l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi. Il presidente del tribunale fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi a sé. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce il presidente dà, con ordinanza, i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e nomina il giudice istruttore della fase successiva. Terminata l'istruttoria, il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui si è detto sopra, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione della sentenza. Con tale sentenza, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, del reddito di entrambi e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge al quale deve essere corrisposto passa a nuove nozze. Il tribunale che pronuncia la sentenza di divorzio dichiara, inoltre, a quale genitore i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. In particolare il tribunale stabilisce la misura e il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. Il tribunale determina altresì l'ammontare dell'assegno di mantenimento relativo ai figli che viene adeguato automaticamente con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.

Religione

La dottrina cattolica sul matrimonio dichiara che “il matrimonio valido rato e consumato non può essere sciolto da nessun potere umano e da nessuna causa”. Essa appoggia l'indissolubilità del matrimonio sul comando di Cristo: “L'uomo non s'attenti a separare ciò che Dio ha congiunto” (Matteo 19,6). Nella mente della Chiesa l'indissolubilità del matrimonio è necessaria per raggiungere il suo fine stesso: procreazione ed educazione della prole e mutuo aiuto fra i coniugi. Di qui l'estremo diniego che la Chiesa ha sempre opposto al divorzio e il mantenimento di questa linea rigida anche con l'introduzione del divorzio in molte legislazioni civili.

Bibliografia

J. Bonsirven, Le divorce dans le Nouveau Testament, Tournay, 1949; H. Baltensweiler, Die Ehe im Neuen Testament. Exegetische Untersuchungen über Ehe, Ehelosigkeit und Ehescheidung, Zurigo-Stoccarda, 1967; De Martino, Prefetti, Taddeucci, Tondo, Scioglimento del matrimonio, Roma, 1971; M. Barbagli, Provando e riprovando. Matrimonio, famiglia e divorzio in Italia e in altri paesi occidentali, Bologna, 1990.

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