manus

sf. latino (propr. mano). Nel diritto romano, assoggettamento di una donna alla condizione di filia familias del marito o del pater di questi, per mezzo della confarreatio (rito religioso), della coemptio (finta vendita) e dell'usus (dopo un anno di matrimonio). La prima forma fu abolita quando il cristianesimo divenne religione ufficiale dell'Impero, le altre due in epoca precedente, anzi l'usus già prima del sec. II d. C.

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