ratto (diritto)
IndiceLessico
sm. [sec. XIV; dal latino raptus -us, da rapĕre, rapire].
1) Rapimento, in particolare di donne: il ratto delle Sabine.
2) Ant., rapina, furto.
Diritto
Nel diritto romano il ratto era un reato già perseguibile in epoca repubblicana come una specie di violenza (vis); Costantino lo disciplinò come figura autonoma di reato e lo punì con sanzione capitale: era reo di ratto colui che allontanava dalla casa paterna una donna nubile a scopo di matrimonio tanto con la coazione quanto con il consenso della stessa. La morte era comminata anche alla donna consenziente e alle persone preposte alla sua custodia se l'avevano indotta a dare il suo consenso. Giustiniano vietò le nozze tra rapitore e rapita e sostituì la pena di morte con altra pena più mite per la donna consenziente. Al reato di ratto delle vergini era equiparato quello delle donne maritate, delle vedove e delle monache. § Nel diritto moderno il ratto a scopo di libidine o di matrimonio è un delitto contro la libertà sessuale. Tale reato presenta tre casi principali: il ratto a scopo di matrimonio, commesso con violenza, minacce o inganno contro una donna non coniugata di maggiore età; il ratto consumato contro una donna minore di anni diciotto; il ratto a scopo di libidine, consumato con violenza, minacce o inganno contro una donna di maggiore età non sposata; la pena è aumentata se a patire il ratto è una donna minore di diciotto anni o donna sposata; per il ratto contro persona minore di quattordici anni o inferma (tale da non poter opporre resistenza) a fine di libidine o di matrimonio, anche senza violenza, minacce o inganno, la pena è uguale a quella prevista per i due casi precedenti. Per tutti i casi sopradescritti costituisce attenuante la liberazione della donna rapita prima della condanna e senza che su di lei siano stati consumati atti libidinosi. Il ratto a fine di libidine commesso ai danni di un discendente o di un figlio adottivo costituisce per il coniuge dell'imputato causa sufficiente per la richiesta di divorzio.