comparizióne

sf. [sec. XIV; da comparire]. Atto ed effetto del comparire. § Nel diritto processuale civile, il momento in cui le parti si presentano innanzi al magistrato per esporre le rispettive richieste. La comparizione davanti al giudice è normalmente un compito dei difensori; peraltro è facoltà dell'istruttore di disporre, in qualunque stato e grado del processo, la comparizione personale delle parti per interrogarle liberamente sui fatti di causa o per tentare la conciliazione della controversia. La mancata comparizione dei procuratori a due udienze successive in una causa civile comporta la cancellazione della stessa dal ruolo e, in caso di mancata riassunzione del giudizio, la sua estinzione. Mandato di comparizione, l'atto con cui il magistrato convoca innanzi a sé l'indiziato o l'imputato di un reato per sottoporlo a interrogatorio.

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