ripùdio
sm. [sec. XVI; dal latino repudíum]. Atto, effetto del ripudiare: il ripudio della tradizione familiare; il ripudio di ogni limitazione alla libertà. § Nell'Antico Testamento costituiva una forma unilaterale di scioglimento del matrimonio da parte del marito (ai tempi di Gesù però anche la moglie poteva avanzare richiesta di divorzio). Il ripudio esisteva anche nel diritto romano ed è pure ammesso dal Corano. § Nel diritto moderno il ripudio del debito pubblico è il misconoscimento esplicito, da parte di un governo, di un debito contratto da un'altra compagine ministeriale ad esso precedente; può essere: totale, quando il governo rifiuta di pagare la somma in toto; parziale, quando il governo paga capitale e interessi, ma in misura ridotta; larvato, quando il governo ricorre alla svalutazione della moneta o applica imposte sui titoli del debito pubblico, togliendo una parte delle cifre dovute ai sottoscrittori del prestito.