stupro
IndiceDefinizione
sm. [sec. XIV; dal latino stuprum, propriamente., disonore]. Violenza carnale. Nel diritto romano, lo stuprum comprendeva qualsiasi unione sessuale al di fuori del matrimonio, con esclusione dell'unione sessuale con un soggetto non consenziente ma passivo. Il delitto era lasciato al tribunale domestico, che nei confronti della donna poteva emanare anche la condanna a morte quando la colpevole apparteneva alle classi abbienti; per la condanna del complice, se non apparteneva allo stesso gruppo domestico della donna, interveniva invece l'assemblea comiziale. Con la Lex Julia di Augusto lo stupro fu perseguito per legge.
Diritto penale
Il reato di violenza sessuale, introdotto dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, accorpa i preesistenti reati di libidine e stupro, unificati sotto la medesima dizione di violenza sessuale. Dopo diciannove anni di discussioni parlamentari sono state totalmente innovate le norme contro la violenza sessuale. Ora questo grave reato è considerato un delitto contro la persona e non più contro la moralità pubblica e il buon costume. Nel 1999 e negli anni seguenti la legge ha subito, per iniziativa del governo, alcune modifiche volte a colmare lacune normative (previste aggravanti per chi stupra una persona in condizione di debolezza fisica o psichica, per esempio una donna incinta).
Diritto canonico
Per il diritto canonico il laico, il quale per il delitto di stupro sia stato condannato dal tribunale secolare, incorre ipso facto nell'infamia e può, inoltre, essere condannato dal suo vescovo diocesano all'esclusione dagli atti legittimi ecclesiastici finché non abbia dato segni di resipiscenza. Il chierico ordinato in minoribus deve essere punito secondo la gravità del delitto e, se del caso, anche con l'esclusione dallo stato clericale. Il chierico ordinato in sacris è sospeso, dichiarato infame, privato di ogni ufficio, beneficio, dignità o funzione, e nei casi più gravi viene deposto.