Definizione

sf. latino (propr. legge). Presso i Romani, qualunque condizione obbligante, o norma di diritto pubblico, privato, religiosa, ovvero qualunque riferimento a persone o a beni materiali o astratti, anche senza connessione ad accordi o patti. L'indeterminatezza del significato rende necessarie specificazioni: leges regiae, curiatae, centuriatae, consulares, tribuniciae, censoriae, municipales, collegii, locationis et conductionis, venditionis, naturales, publicae, ecc. Quella vincolante per il popolo romano era la lex senza ulteriore precisazione

Cenni storici

Di solito in età repubblicana e agli inizi del principato essa era una lex rogata, cioè approvata con una speciale procedura nei comizi. Il magistrato proponente prima della legge Publilia del 339 a. C. chiedeva l'auctoritas (approvazione preventiva) del Senato, divenuta dopo di allora attività confermativa. La proposta di legge veniva quindi discussa senza che subisse emendamenti. Quindi il magistrato, presi gli auspici, la sottoponeva al voto orale o scritto dei comizi e, se approvata, la legge entrava immediatamente in vigore. Probabilmente solo dopo la legge Ortensia (286 a. C.) i plebisciti, proposti dai tribuni della plebe, quando venivano approvati (anch'essi con l'osservanza di determinate formalità) furono equiparati alle leggi comiziali. La loro rilevanza fu notevole specialmente nel diritto privato. Tanto le leges rogatae che i plebisciti scomparvero all'inizio del sec. II d. C. Più tardi il termine leges fu usato per indicare le costituzioni imperiali e per questo motivo il Codice di Giustiniano è qualificato come una raccolta di leges. Manca nelle fonti una definizione di lex data. La costruzione della categoria è recente (Th. Mommsen). I Romani parlano di leges datae per indicare statuti locali approvati da organi del governo centrale di Roma, oppure imposizioni o elargizioni di quest'ultimo (per esempio, concessione della cittadinanza) a opera di magistrati, del Senato, dell'imperatore.

Leggi particolari

Leggi particolari: lex de imperio, atto con il quale il popolo romano, riunito nei comizi, s'impegnava a sottostare all'imperium del magistrato, giurandogli fedeltà; lex Dei, vedi Collatio mosaicarum et romanarum legum; lex commissoria, clausola accessoria al contratto di compravendita, per cui la cosa oggetto del negozio giuridico doveva ritornare al venditore in caso di mancato pagamento da parte del compratore. Essa rappresenta anche la più antica forma di realizzazione dell'interesse del creditore pignoratizio: in caso di mancato adempimento, la cosa data in garanzia diventava proprietà del creditore. Concorrente col regime dello ius distrahendi per tutta l'epoca classica, la lex commissoria venne abolita da Costantino.

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