Lessico

agg. e sf. [sec. XIV; dal latino poenalis, da poena, pena].

1) Agg., proprio della pena giudiziaria: certificato penale; codice, diritto penale; azione penale, vedi azione; bagno penale, il luogo dove si sconta la pena, penitenziario.

2) Sf., sanzione stabilita per inadempienze contrattuali. Comunemente, pena pecuniaria, ammenda: pagare la penale.

Diritto penale

È l'insieme delle regole, stabilite con legge dello Stato, la cui inosservanza costituisce un reato e provoca l'inflizione di una pena o l'adozione di una misura di sicurezza a carico del soggetto che ne è l'autore, da parte dell'autorità giudiziaria. Il diritto penale è infatti costituito da comandi diretti a vietare, con efficacia non retroattiva, determinati comportamenti umani (azioni od omissioni) considerati lesivi non solo degli interessi dei singoli consociati ma anche della società organizzata in quanto tale, come per esempio l'omicidio, la strage, le lesioni, l'ingiuria, il furto, il peculato, la truffa, la bancarotta, il sequestro di persona, l'estorsione, gli atti contrari alla pubblica decenza, ecc. La lesione dell'interesse pubblico differenzia l'illecito penale, o reato, rispetto all'illecito civile, che ha perciò sanzioni diverse e meno gravi della pena e della misura di sicurezza. Il reato è un fatto specificamente vietato dalla legge penale commesso con colpevolezza. Questa sussiste quando il soggetto ha espressamente voluto il fatto vietato (dolo) o quando lo ha compiuto per mancanza di prudenza, di diligenza o di osservanza di cautele doverose (colpa). Il reato è detto delitto, se di grave entità; contravvenzione, se di lieve entità. Agli autori di delitti o contravvenzioni, purché siano soggetti imputabili, cioè capaci d'intendere e di volere, sono irrogate sanzioni dette pene. Queste sono detentive (ergastolo, reclusione, arresto) o pecuniarie (multa, ammenda), salvo quelle accessorie che sono di natura eterogenea. I delitti sono puniti con l'ergastolo, la reclusione e/o la multa; le contravvenzioni con l'arresto e/o l'ammenda. Per l'autore del reato che sia considerato pericoloso socialmente (delinquente professionale, delinquente per tendenza, ecc.), anche se non imputabile, sono previste come sanzioni le cosiddette misure di sicurezza, personali (per esempio ricovero in casa di cura e di custodia, libertà vigilata) o patrimoniali (per esempio cauzione di buona condotta), che possono aggiungersi alle pene. Dal punto di vista sistematico il diritto penale si divide in fondamentale, contenuto nel Codice Penale che fissa le regole valevoli per ogni legge penale anche speciale, e complementare, previsto da varie leggi speciali (per esempio Testo Unico di Pubblica Sicurezza); si ha inoltre un diritto penale comune, che si applica a tutti i cittadini, e un diritto penale speciale, che si applica solo a determinate persone (per esempio Codice Penale Militare di guerra, Codice Penale Militare di pace e Codice della Navigazione).

Diritto penale italiano

Il diritto penale italiano vigente ha come premessa storica una lunga elaborazione, dovuta soprattutto a grandi scienziati quali Beccaria, Romagnosi e Carrara, ma nella sua stesura immediata rappresenta il tentativo di sintesi e di mediazione, compiuto dai giuristi Rocco e Manzini, tra le due grandi correnti della scienza penalistica italiana, la Scuola classica e la Scuola positiva, sostenitrici di tesi di fondo molto lontane tra loro. Il Codice Rocco, in vigore dal 1º luglio 1931, ha subito numerose trasformazioni dovute a sentenze della Corte Costituzionale e a interventi settoriali del legislatore. Tra questi sono da segnalare la legge 24 novembre 1981, n. 689 e il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che ha depenalizzato alcuni reati, ritenuti di “scarsa rilevanza sociale”, ora soggetti a sanzione amministrativa; sono state inoltre introdotte sanzioni sostitutive di pene detentive brevi (per esempio semidetenzione, libertà controllata), è stata estesa ad altri reati la perseguibilità a querela. Da tempo è tuttavia in fase di preparazione il nuovo Codice Penale. Con la legge 26 aprile 1990, n. 86, sono state introdotte rilevanti modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

B. Petrocelli, Principi di diritto penale, Napoli, 1955; G. Leone, Elementi di diritto e procedura penale, Napoli, 1965; G. D. Pisapia, Istituzioni di diritto penale, Padova, 1965; A. Pagliaro, Principi di diritto penale, Parte generale, Milano, 1972; F. Antolisei, Manuale di diritto penale, Milano, 1991.

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