estorsióne

sf. [sec. XIV; dal latino tardo extorsio-onis]. Reato commesso da chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a fare od omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno. Il Codice Penale commina la reclusione da cinque a dieci anni e una pena pecuniaria (art. 629). Se l'estorsione avviene mediante sequestro di persona, il colpevole è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni (art. 630 Codice Penale). Con il decreto legge 29 ottobre 1991, n. 346, non convertito in legge, era stata introdotta una nuova disposizione in materia di estorsione relativa ad “altre attività estorsive”. In base alla nuova norma, la stessa pena prevista dall'art. 629 Codice Penale si applicava anche nei confronti di chiunque realizzasse profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri avvalendosi dei mezzi propri dell'associazione di stampo mafioso (art. 629-bis Codice Penale). Tale disposizione era contenuta anche nel decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, ma veniva soppressa in sede di conversione in legge. Sempre con il D.L. n. 419 era stato istituito il fondo di sostegno per le vittime delle estorsioni, nel quale venivano previsti contributi a favore di coloro i quali avessero subito danni patrimoniali per essersi opposti a richieste di natura estorsiva. La scarsa efficacia delle misure previste dallo Stato per la tutela delle vittime degli estorsori spingeva il Parlamento ad approvare una nuova legge in materia: la legge 23 febbraio 1999, n. 44, abrogava le norme relative al fondo di sostegno e istituiva, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, regolamentandone il funzionamento, le modalità e le condizioni per l'accesso alle elargizioni.

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