ammènda
Indicesf. [sec. XIII; da ammendare].
1) Riparazione di colpa, errore o danno: fare ammenda, riconoscere la propria colpa e porvi riparo o farne penitenza.
2) Nel diritto penale, pena pecuniaria comminata per le contravvenzioni e irrogata dal giudice in misura contenuta tra un minimo e un massimo edittale, a eccezione del caso in cui il giudice reputi che le condizioni economiche del reo consentano un aumento, che può estendersi fino al triplo del massimo edittale. Nel caso di infrazioni punite con la sola pena dell'ammenda, ottiene l'estinzione del reato chi versi una somma pari a un terzo del massimo della pena. In caso di omesso pagamento o d'insolvibilità del condannato, la pena si converte nella libertà controllata per un periodo massimo di sei mesi, ai sensi dell'art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689.