diserzióne
(meno comune deserzióne), sf. [sec. XVII; da disertare]. Il disertare; abbandono senza autorizzazione, da parte del militare, del corpo in cui presta servizio; per estensione, abbandono, defezione: la tua diserzione dal partito. § La diserzione è il più grave dei reati di assenza dal servizio militare. Lo commette il militare che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per cinque giorni consecutivi; e il militare che, essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso. La prima ipotesi viene denominata “diserzione propria”; la seconda ipotesi viene denominata “diserzione impropria”. La pena è la reclusione militare da sei mesi a due anni; ma sono previsti aumenti di pena nel caso che il militare, per sottrarsi all'obbligo del servizio, si rechi all'estero, e nel caso in cui la diserzione sia commessa da tre o più militari, previo accordo. In quest'ultimo caso l'aumento di pena è maggiore per i capi, promotori od organizzatori dell'accordo. È considerato immediatamente disertore (cioè senza attendere i cinque giorni) il militare: che, destinato a un corpo di spedizione od operazione, ovvero appartenente all'equipaggio di una nave militare o di un aeromobile militare, si trova assente, senza autorizzazione, al momento della partenza del corpo, della nave o dell'aeromobile; che evade mentre sta scontando la pena detentiva militare; che evade mentre è in stato di detenzione preventiva in un carcere militare, o altrove, per un reato soggetto alla giurisdizione militare; che, senza autorizzazione, prende servizio a bordo di una nave estera o di un aeromobile estero, ovvero nelle forze armate di uno Stato estero; che abbandona il servizio alle armi, facendosi sostituire. In tali casi le pene sono più severe. Quando la durata dell'assenza supera i sei mesi, la pena è aumentata da un terzo alla metà; quando non supera i quindici giorni, la pena può essere diminuita da un terzo alla metà. La condanna per il reato di diserzione comporta sempre anche la perdita del grado.