militare

Indice

Lessico

agg. e sm. [sec. XIII; dal latino militāris, da miles-ítis, soldato].

1) Agg., proprio della milizia, delle forze armate e dei soldati che ne fanno parte: vita, disciplina, carriera militare; divisa, equipaggiamento militare; servizio militare, quello prestato sotto le armi in genere in seguito alla chiamata di leva; comando, saluto militare; arte militare, l'arte della guerra, la strategia; addestramento militare; alla militare, secondo l'uso, la maniera dei soldati. In particolare, riservato all'esercito (opposto a civile): codice, tribunale militare; ospedale, aeroporto, marina militare; collegio militare. Fig., caratteristico dei soldati, del loro costume, della loro mentalità: rigidità, schematismo militare.

2) Nella moda, stile che si rifà ai capi di abbigliamento indossati dai soldati. Le giacche hanno un taglio severo e spesso sono decorate con spalline e colletti rigidi. In voga alla fine degli anni Trenta del sec. XX, lo stile militare è tornato in auge nei successivi anni Sessanta.

3) Sm., chi fa parte delle forze armate; soldato: fare il militare, prestare il servizio di leva; militare di leva raffermato, il soldato che prima del termine del servizio militare obbligatorio resta volontariamente sotto le armi per un ulteriore periodo di tempo.

Architettura

Se strutture architettoniche difensive sono presenti presso quasi tutte le più remote civiltà (vedi fortificazioni), lo sviluppo di un tipo di architettura volta espressamente alla realizzazione di edifici e opere militari è legato alla scoperta della polvere pirica (sec. XIII) e all'urgenza di rendere difendibili le città dai nuovi mezzi bellici. Le prime opere consistettero in modifiche alle architetture già esistenti: si abbassarono mura e torri, vennero soppresse le parti di minore resistenza, eliminate merlature e guardiole, il fossato divenne più profondo e largo. L'architettura militare come arte a sé, contrapposta all'architettura civile, nacque però soltanto nel tardo Medioevo, quando le opere difensive divennero, per la necessità di operare una sintesi armonica tra esigenze strategiche e soluzioni formali, un preciso campo di studio per architetti e specialisti di problemi tecnici, il che portò alla comparsa della figura dell'ingegnere militare. Tra i primi a interessarsi al problema fu il senese Mariano di Jacopo Vanni detto il Taccola (1381-1458) che organizzò per il papa Callisto III la difesa di Roma con il sistema detto “bastionato”. Le costruzioni erano per lo più legate al concetto di integrazione tra la città e le sue opere difensive, concetto che si andò sempre più sviluppando lungo tutto l'arco dei sec. XIV-XVI, periodo ricco di costruzioni e di trattati di architettura militare. Tra le realizzazioni si ricordano la Rocca di Ostia (Baccio Pontelli, 1483); i baluardi della città di Pisa (Giuliano da Sangallo, 1509-12); le fortificazioni di Verona (Michele Sanmicheli, 1530); le architetture di Francesco di Giorgio Martini a Sassocorvaro (1476) e San Leo. Francesco di Giorgio (1439-1502) è inoltre autore di un Trattato di architettura civile e militare che rappresenta il testo teorico e pratico più autorevole tra i trattati dei sec. XV-XVI. Con il progredire delle bocche da fuoco e dei sistemi bellici, le architetture militari si legarono sempre più a fatti e soluzioni tecniche; basti ricordare le trincee a zig-zag descritte nel Trattato sulla fortificazione di Pier Paolo Floriani (1584-1638) o i trattati e le città fortificate del Vauban agli inizi del Settecento. Nel sec. XVIII le architetture militari, sotto forma di trincee, si spostarono fuori delle città, legandosi sempre più a soluzioni di ingegneria e di tecnica militare.

Diritto

Il diritto militare riguarda il vastissimo complesso di norme giuridiche inerenti l'organizzazione delle forze armate e il funzionamento dell'ordinamento militare. Tale ordinamento fa perno sull'Amministrazione centrale (Ministero della Difesa, Stati Maggiori); si articola nelle svariate norme che attengono all'organizzazione dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri; prevede dettagliate disposizioni relative allo stato giuridico degli ufficiali, dei sottufficiali e della truppa; contiene disposizioni speciali sulle accademie, le scuole e gli istituti militari; regola minuziosamente ogni settore della vita militare, da quello dell'amministrazione e contabilità a quello della disciplina, da quello dei servizi sanitari a quello delle ricompense e delle onorificenze. I settori del diritto militare che sono più noti e che più sollecitano l'interesse dell'opinione pubblica (perché più direttamente incidono su una larga massa di cittadini) sono quelli della leva, della disciplina militare, dei reati militari. Le disposizioni sulla leva sono contenute nel D. P. R. 14 febbraio 1964, n. 237, integrato dalle leggi 2 aprile 1968, n. 485, e 31 maggio 1975, n. 191, così come modificato dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e, da ultimo, dalla legge 14 novembre 2000, n. 331 (trasformazione progressiva del servizio militare da obbligatorio a professionale), e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (sospensione del servizio obbligatorio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2007). Le norme di principio sulla disciplina militare sono fissate dalla legge 11 luglio 1978, n. 382. La materia dei reati militari è contenuta nel Codice Penale Militare di pace e nel Codice Penale Militare di guerra e costituisce il cosiddetto “diritto penale militare”. Per l'applicazione dei codici penali militari è previsto da apposite norme un ordinamento giudiziario militare (detto anche Giustizia militare), il cui principale testo legislativo è costituito dal R. D. 9 settembre 1941, n. 1022: le linee essenziali di tale ordinamento sono illustrate sotto le voci giudice e giurisdizione.

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