Lessico

sm. [sec. XIII; latino iudex-ícis, da ius iuris, diritto, e la radice di dicĕre, dire].

1) In generale, chi giudica, chi ha il diritto, la competenza, l'autorità di emettere giudizi: atteggiarsi, erigersi a giudice; il giudice supremo, Dio; essere buono, cattivo giudice, sapere o no valutare qualche cosa In particolare, nello sport, ufficiale di gara, talvolta con funzioni di arbitro o di membro della giuria, preposto al controllo della regolarità di una competizione (giudice arbitro) o di una fase di essa (giudice di partenza, giudice di arrivo, giudice di linea, giudice di porta, ecc.). Col nome di giudice sportivo si indica, nel calcio, il dirigente della Federazione incaricato di decidere le sanzioni disciplinari e amministrative da comminare a giocatori e società.

2) Persona singola o collegio di persone chiamate, secondo il titolo IV della Costituzione, a definire un processo con decisione avente forza giuridica.

3) Presso gli antichi Ebrei, nome del capo politico-religioso nel periodo detto dei Giudici.

4) Governatore di uno dei quattro giudicati in cui era divisa la Sardegna nel Medioevo.

Diritto italiano

I giudici amministrano la giustizia “in nome del popolo italiano” e sono soggetti soltanto alla legge. La magistratura, cioè (art. 104 Costituzione), costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere: le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso; essi sono inamovibili e non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata con i motivi e le garanzie di legge. Sempre a norma della Costituzione e a tutela delle garanzie civili, non esistono in Italia giudici straordinari o speciali ma soltanto sezioni specializzate per determinate materie (agrarie, del lavoro, ecc.). La legge sull'ordinamento giudiziario stabilisce che la giustizia nelle materie civile e penale è amministrata dal giudice di pace (che sostituisce dal 1993 il giudice conciliatore); dal g. unico (che sostituisce dal 1998 il pretore); dal tribunale; dalla Corte d'Appello; dalla Corte Suprema di Cassazione. Nell'ambito di queste categorie i giudici si distinguono per determinate specifiche funzioni (giudice tutelare, giudice istruttore, giudice dell'esecuzione, ecc.). § Giudici popolari sono quei cittadini che, estranei all'ordinamento giudiziario, vengono temporaneamente chiamati a far parte delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello.

Diritto: giudici di pace

È il giudice, istituito dalla legge 21 novembre 1991, n. 374, che esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile nell'ambito della competenza attribuitagli a partire dalla data del 2 gennaio 1993. L'ufficio del giudice di pace è ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario. La nomina in carica dura 4 anni ma è ammesso l'esercizio delle funzioni per un secondo periodo della stessa durata una volta che siano decorsi 4 anni dal precedente incarico. L'esercizio delle funzioni è esercitato da persone in possesso della laurea in giurisprudenza che abbiano un'età non inferiore a 30 e non superiore a 70 anni e non ricadano nelle cause di incompatibilità stabilite dalla legge. Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede una certa cifra. L'appello contro le sue sentenze deve essere proposto presso il tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza. Le sentenze pronunciate secondo equità sono inappellabili.

Diritto: giudice delle indagini preliminari

Giudice delle indagini preliminari (gip.). Nel nuovo rito penale il Pubblico Ministero non ha più la posizione di preminenza che aveva nel Codice di Procedura Penale previgente; il Pubblico Ministero è divenuto parte in presenza di un gip, il quale interviene nelle indagini preprocessuali in qualità di garante della legittimità di taluni atti compiuti dal Pubblico Ministero (arresto, fermo, sequestro probatorio, intercettazione di comunicazioni). Per altri atti, quali quelli che dispongono misure cautelari reali o personali o l'incidente probatorio, il Pubblico Ministero fa richiesta al gip che, valutando i presupposti di legge necessari, ne ammette l'attuazione.

Diritto: giudice unico

Il decreto legislativo del 19 febbraio 1998, n. 51, in attuazione della delega di cui alla legge 16 luglio 1997, n. 254, relativo all'istituzione del giudice di I grado, ha sancito la soppressione dell'ufficio del pretore e deciso il trasferimento delle sue competenze al tribunale. Il giudice unico svolge le funzioni che un tempo erano di pertinenza del pretore.

Diritto romano

Nel diritto romano si avevano il giudice del fatto e il giudice del diritto, che davano luogo a due organi separati emananti sentenze distinte ma tra loro coordinate. Le questioni di diritto venivano risolte dal questore, quelle di fatto da persona scelta dai contendenti come giudice o arbitro.

Diritto canonico

Giudici sono la persona fisica o l'organo chiamati a esercitare in nome della Chiesa il potere di giudicare a essa nativo in forza della sua potestà di giurisdizione. Tutto il potere giudiziario risiede nel pontefice, che però lo demanda a due organi collegiali: la Sacra Romana Rota e la Segnatura Apostolica. La Sacra Romana Rota è costituita da magistrati detti “uditori”, laureati in utroque iure, sacerdoti e nominati dal papa. Essa giudica per turni di tre uditori tutte le cause ecclesiastiche di competenza della Curia Romana e quelle per lo Stato della Città del Vaticano; la Segnatura Apostolica è composta da un cardinale prefetto, che la presiede, e da un collegio di altri cardinali: suo compito il giudizio sulle violazioni di segreto e sui danni causati dagli uditori di Rota e sulle eccezioni di sospetto contro di essi. Nelle diocesi, giudice ordinario è il vescovo, il quale tuttavia è tenuto a nominare, con potestà ordinaria di presiedere in sua vece al tribunale, un officialis. Anche gli altri giudici di detto tribunale sono scelti dall'ordinario fra i sacerdoti della sua diocesi.

Diritto militare

Con giudice militare si indicano vari organi giudiziari appartenenti a una particolare branca della giurisdizione che viene chiamata “giustizia militare” e che è competente a giudicare dei reati militari. Tali organi sono: in primo grado, i tribunali militari e in secondo grado, la Corte militare d'appello.

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