magistratura

Indice

Lessico

sf. [sec. XVIII; da magistrato].

1) L'ufficio, la carica propri del magistrato.

2) Ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, che esercita, secondo quanto previsto dalla Costituzione italiana, la funzione giurisdizionale ordinaria.

Diritto

I giudici ordinari amministrano la giustizia “in nome del popolo italiano” e sono soggetti soltanto alla legge (art. 101 Costituzione). I principi di autonomia, indipendenza, legalità sono i cardini sui quali è strutturato l'ordinamento della magistratura, quale risulta dalla norma costituzionale in materia. A tale scopo è stato istituito un apposito organo costituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura (artt. 104-105 Costituzione), presieduto dal presidente della Repubblica, al quale spettano le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati. Attraverso quest'organo si è voluto garantire l'indipendenza dei giudici dal potere esecutivo in attuazione del principio della separazione dei poteri e del principio di legalità. La magistratura dunque non è un ordine costituito secondo un principio di gerarchia, qual è alla base dell'ordinamento amministrativo, in quanto, per norma costituzionale (art. 107, III Costituzione), “i magistrati si distinguono fra di loro soltanto per diversità di funzioni”. La competenza del ministro della Giustizia costituisce eccezione al sistema. Il ministro della Giustizia ha la facoltà di promuovere l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati (art. 107, II Costituzione), i quali saranno poi giudicati dal Consiglio Superiore della Magistratura; a lui inoltre spettano “l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia” (art. 110 Costituzione). I giudici dunque sono, a parte le considerazioni precedentemente fatte, distinti per funzioni; le funzioni comprendono la competenza, che può essere: per valore, per grado, per territorio, sia in materia civile sia in materia penale. La competenza per valore si riparte fra il giudice di pace e il Tribunale. La competenza per grado si riparte fra: il Tribunale, giudice di II grado per le sentenze del giudice di pace; la Corte d'Appelloice di II grado per le sentenze del Tribunale; la Corte Suprema di Cassazione, giudice di “diritto” al quale è possibile accedere in ultima istanza per le sentenze del giudice di pace e in genere per tutte le sentenze non più appellabili. La Cassazione è competente solo in materia di “diritto”, ossia in ordine all'applicazione della legge al fatto già accertato nella sentenza di merito. Compete alla Corte di Cassazione la funzione di nomofilachia, cioè il compito di indicare ai giudici di merito l'interpretazione uniforme della legge. La competenza per territorio riguarda le circoscrizioni territoriali entro le quali si esercitano le funzioni dei giudici. Il giudice di pace ha sede in ogni capoluogo di mandamento; il Tribunale in ogni capoluogo così come determinato da un'apposita tabella; la Corte d'Appello nei capoluoghi dei distretti definiti dalla stessa tabella; la Corte di Cassazione è unica per l'intero territorio nazionale e ha sede a Roma. Il giudice di pace e il tribunale in composizione monocratica sono giudici unici; il tribunale in composizione collegiale e la corte d'appello giudicano col numero di 3 votanti; la Corte di Cassazione, di 5; nelle deliberazioni a sezioni unite, di 9. Vi sono inoltre: il Tribunale per i minorenni, con sede presso ogni Corte d'Appello, competente a giudicare i reati commessi da soggetti minori di anni 18; la Corte d'Assise (e la Corte d'Assise d'Appello in II grado), costituita da 2 giudici togati e da 6 giudici popolari, competente in materia penale relativamente al giudizio di alcuni reati di particolare rilievo sociale; il magistrato di sorveglianza (e il Tribunale di sorveglianza in II grado), con sede presso gli stabilimenti di pena, competente in merito alle modalità di esecuzione delle misure detentive e delle misure alternative alla custodia in carcere.

Bibliografia

S. Bartole, Autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario, Padova, 1964; F. Bonifacio, La magistratura e gli altri poteri dello Stato, in “Rassegna di diritto pubblico”, 1968; G. P. Meucci, Potere giudiziario, in “Novissimo Digesto Italiano”, 1968; C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1969; M. Cappelletti, Giudici irresponsabili? Studio comparativo sulle responsabilità dei giudici, Milano, 1988.

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