tribunàle
IndiceLessico
sm. [sec. XIV; dal latino tribūnal-ālis, tribuna (nel senso 1)].
1) Organo giudiziario che ha la funzione di amministrare la giustizia esercitando la giurisdizione in materia civile e penale secondo i criteri stabiliti dalla legge: tribunale civile, penale; tribunale amministrativo, militare, ecclesiastico; il presidente del tribunale. Anche riferito a organi giudicanti costituiti in via straordinaria: tribunale del popolo; tribunale rivoluzionario. Comunemente, giudice o collegio di giudici nelle loro funzioni: rivolgersi al tribunale; comparire davanti al tribunale. Per estensione, il luogo, l'edificio dove si esercita la giustizia, dove hanno sede gli organi giudiziari; palazzo di giustizia: andare in tribunale; il tribunale sorge vicino al centro.
2) Fig., persona, ente, autorità a cui si deve rendere conto del proprio operato, che prima o poi ci giudicherà sul piano morale: il tribunale della propria coscienza; il pubblico è un tribunale molto severo; tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Dio; il tribunale della storia, il giudizio dato dalla storia su uomini e fatti.
Diritto: generalità
Già nell'antica Grecia funzionavano i tribunali popolari che si andarono sempre più estendendo con lo sviluppo degli ordinamenti democratici in Atene. Accanto ai titoli popolari, esisteva una magistratura, detta “I Quaranta”, formata da 4 membri sorteggiati fra le dieci tribù. Nei tribunali romani si distinguevano invece due procedure private: quella in iure, che si svolgeva davanti all'autorità fornita di iurisdictio che fissava i termini della controversia e stabiliva il giudice; quella apud iudicem, che si svolgeva davanti al giudice privato per valutare le prove ed emettere la sentenza. Col trapasso dalla monarchia alla repubblica il tribunale vide il passaggio della funzione giurisdizionale del dittatore ai tribuni militum con potestà consolare, ai consoli. A partire dal sec. IV il praetor minor o urbanus affiancò i due pretori-consoli, finendo poi per accentrare su di sé tutta la giurisdizione. Negli stati barbarici medievali, seguendo il principio del giudizio del popolo, la giurisdizione dei tribunali veniva affidata al re, ai duchi, ai gastaldi, sentiti gli adstantes prima della pronuncia della sentenza. Anche presso i Franchi i giudizi esigevano la partecipazione del popolo, con la scelta di sette vendicatori. Nelle terre soggette all'Impero, tribunale supremo giudicante in ultimo grado era quello dell'imperatore. Vi era anche il tribunale del papa (Sacra rota) che seguiva lo stampo del tribunale imperiale, anche se in ultima istanza l'organo decidente era il tribunale della segnatura. Nel regno di Sicilia molto noto fu il tribunale del Gran giustiziere, che sotto Federico II prese il nome di Magna curia.
Diritto: tipologia
Nel linguaggio odierno tribunale in senso ampio comprende tanto la Pretura quanto la Cassazione; in senso stretto si indica un determinato tribunale (per esempio tribunale civile, penale, dei minorenni). Il tribunale civile è composto da un collegio di tre giudici di cui uno istruttore. Le cause una volta istruite dal giudice istruttore vengono decise dal collegio salvo nei casi in cui il giudice istruttore le decide in funzione di giudice unico secondo quanto previsto dalle legge di riforma del Codice di Procedura civile del 26 novembre 1990, n. 353. Il tribunale civile è competente per tutte le cause che non sono di competenza del pretore e del giudice di pace e in genere per tutte le cause di valore indeterminabile. Anche il tribunale penale è costituito da un collegio di tre giudici la cui competenza è relativa ai reati che non sono di competenza del pretore e della Corte d'Assise. Il tribunale può essere costituito in più sezioni designate annualmente, alle quali sono devoluti gli affari civili, gli affari penali nonché, separatamente, le controversie di lavoro. A ogni sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie. Nei tribunali costituiti in sezioni il presidente del tribunale presiede di norma la sezione prima, ma può presiedere anche le altre. In ogni sede di Corte d'Appello o di sezione distaccata di Corte d'Appello è costituito un tribunale per i minorenni, che ha giurisdizione su tutto il territorio o della Corte d'Appello o della sezione di Corte d'Appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge. Esso è composto da un magistrato di Corte d'Appello che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due esperti, un uomo e una donna (giudici onorari) aventi i requisiti richiesti dalla legge. Possono anche essere nominati due o più supplenti. Gli esperti del tribunale per i minorenni sono nominati con decreto del capo dello stato, su proposta del ministro di Grazia e Giustizia, per un triennio e possono essere confermati. Le funzioni di giudice di sorveglianza nel tribunale dei minorenni sono esercitate dal giudice addetto ai tribunali per i minorenni.
Diritto: Tribunale dei ministri
Giudice competente per i reati commessi dai ministri durante il loro incarico (cosiddetti reati ministeriali). Il tribunale è stato istituito con la legge n. 219 del 1989 ed è costituito, presso la Corte d'Appello di Roma, da un collegio di giudici estratti a sorte. Il tribunale ha gli stessi poteri del Pubblico Ministero e del giudice delle indagini preliminari dei procedimenti penali ordinari. Una volta concluse le indagini il tribunale domanda l'autorizzazione a procedere al Parlamento se l'indagato, ministro o ex ministro, gode dell'immunità parlamentare in quanto membro di una delle Camere.
Diritto: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
Organo di giustizia amministrativa di primo grado, istituito in ogni regione in base all'art. 125 della Costituzione. La sua giurisdizione si estende ai ricorsi prima attribuiti alla provincia; ai ricorsi per incompetenza, eccesso di potere, violazioni di leggi con atti e provvedimenti emessi; ai ricorsi contro atti e provvedimenti riguardanti la concessione di beni e di servizi pubblici; ai ricorsi per controversie sulle elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali.
Diritto internazionale
Esistono tribunali arbitrali, organi collegiali che giudicano sulle controversie tra stato e stato. Le loro decisioni hanno forza vincolante: sono tali, per esempio, la Corte internazionale di Giustizia dell'ONU.
Diritto: tribunale della Città del Vaticano
I tribunali della Città del Vaticano sono quattro: giudice unico, abilitato per le cause minori nel civile e in materia di contravvenzioni nel penale; tribunale di prima istanza, organo collegiale formato da un presidente, da due giudici effettivi e da un giudice supplente: giudica le cause maggiori tanto nel civile che nel penale, le cause di natura patrimoniale ed economica per il civile; Corte d'Appello, costituita dalla stessa Sacra romana rota; Corte di cassazione, costituita dal Supremo tribunale della Segnatura Apostolica.
Diritto: tribunali ecclesiastici
Gli organi ai quali è affidato l'esercizio della potestà giurisdizionale spettante alla chiesa si distinguono in: tribunale della Santa Sede (Penitenzieria Apostolica, tribunale della Sacra romana rota, Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica) e tribunale metropolitani e vescovili, che costituiscono gli organi decentrati della giustizia ecclesiastica. La determinazione della competenza tra i vari tribunali ecclesiastici è in funzione di diversi criteri: per materia, in rapporto, cioè, alla natura dell'oggetto di cui deve trattarsi in giudizio, che è assoluta e perciò inderogabile; per territorio, per cui vi è il foro generale del domicilio o quasi domicilio del convenuto e vi sono altri fori speciali, esclusivi o concorrenti; per connessione e continenza di causa: il giudice, cioè, della causa principale deve giudicare anche della causa accessoria; per gradi: ogni causa deve essere, cioè, esaminata e decisa in fasi successive, da giudici differenti. Giudice di I istanza è generalmente il tribunale diocesano, giudice d'appello il tribunale metropolitano (o, se questo fu giudice di I istanza, il tribunale del vescovo suffraganeo scelto ad hoc). In Italia le cause matrimoniali sono giudicate dal tribunale regionale in I istanza e in II istanza dal tribunale regionale d'appello. La Sacra romana rota giudica in III istanza le cause già decise in II istanza dal tribunale d'appello; in II istanza le cause già decise in I istanza e poi a essa devolute saltando il giudice d'appello; in I istanza le cause riservate al foro privilegiato della Santa Sede ex qualitate personarum. Supremo organo giurisdizionale circa le controversie giudiziarie e amministrative sorgenti nell'ordinamento ecclesiastico è il tribunale della Segnatura apostolica. Il normale procedimento di cognizione o di dichiarazione avanti ai tribunali ecclesiastici si svolge in quattro fasi: preparazione, dal libello introduttivo alla citazione dell'altra parte fatta dal giudice, quindi alla litis contestatio; istruzione, che si occupa della raccolta delle prove, dell'eventuale trattazione delle cause incidentali, della pubblicazione del processo; discussione, cioè presentazione e scambio delle allegazioni difensive; decisione, ossia pronuncia della sentenza, e sua pubblicazione da parte del giudice.
Diritto: tribunali militari
Gli organi collegiali della giustizia militare sono costituiti per giudicare gli autori di reati militari. L'ordinamento di pace prevede i tribunali militari, organi di primo grado, e la corte militare d'appello, costituiti da magistrati militari. I tribunali sono sei e hanno sede a Torino, Verona, Padova, Napoli, Bari e Palermo e giudicano con l'intervento del presidente del tribunale e di due giudici, uno magistrato e l'altro ufficiale delle tre forze armate o della Guardia di Finanza di grado non inferiore a quello dell'imputato, designato a sorte, che resta in carica per un bimestre. La corte militare d'appello ha sede in Roma con due sezioni distaccate a Verona e Napoli e giudica con l'intervento del presidente della corte e di quattro giudici, due magistrati e due ufficiali di grado non inferiore a quello dell'imputato, e comunque non inferiore a tenente colonnello, designati a sorte, che restano in carica per un bimestre. Contro i provvedimenti dei giudici militari è ammesso ricorso per cassazione. L'ordinamento di guerra prevede tribunali di guerra ordinari, tribunali di guerra di bordo, tribunali di guerra straordinari e tribunale supremo militare. I tribunali di guerra ordinari sono costituiti presso i comandi di armata, di corpo d'armata, di piazzaforte, di territorio in stato di guerra; sono composti di un presidente (di grado non inferiore a colonnello) e di almeno sei giudici (di cui uno magistrato militare). I tribunali di guerra di bordo si costituiscono sulle navi militari; si compongono di un presidente (capitano di vascello o di fregata) e di quattro giudici (di cui due ufficiali superiori e due tenenti di vascello). I tribunali di guerra straordinari possono essere convocati dai comandanti di divisione o di altra maggiore unità o di piazzaforte quando l'imputato sia stato arrestato in flagranza e quando il comandante competente ritenga necessario un giudizio immediato a scopo di esemplarità; sono composti del presidente e di quattro giudici. Il tribunale supremo militare è giudice, limitatamente a questioni di legittimità, rispetto ai tribunali di primo grado; viene costituito in seguito a determinazione del comandante supremo e giudica con l'intervento di un presidente e di sei giudici, dei quali quattro magistrati e due ufficiali delle forze armate.