flagranza
Indicesf. [sec. XV; dal latino flagrantía].
1) Lett., calore; fig., ardore passionale.
2) Stato di chi viene colto nell'atto di commettere un reato. Si considera pure in stato di flagranza chi, immediatamente dopo il reato, è inseguito dalla forza pubblica, dall'offeso del reato o da altre persone, ovvero è sorpreso con cose o tracce evidenti del reato testé commesso (art. 382 Codice Procedura Penale). Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono obbligatoriamente all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta; rimessa la querela, l'arrestato è posto in libertà (art. 380 Codice Procedura Penale). L'arresto è facoltativo in flagranza di un delitto non colposo se la pena del reato, consumato o tentato, è della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a cinque anni (art. 381 Codice Procedura Penale). Nei casi previsti per l'arresto obbligatorio in flagranza, ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza quando si tratti di delitti perseguibili di ufficio. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia (art. 383 Codice Procedura Penale). Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria danno immediata notizia dell'arresto in flagranza al Pubblico Ministero del luogo ove l'arresto è stato effettuato; inoltre, avvertono l'arrestato della sua facoltà di nominare un difensore di fiducia. Il procedimento segue poi lo stesso iter previsto per il fermo.