ergàstolo
Indicesm. [sec. XIII; dal greco ergasterion, casa di lavoro, tramite il latino ergastŭlum].
1) Pena di detenzione; per estensione, il luogo dove viene scontata tale pena. È disciplinato dagli art. 22 e 176 del Codice Penale: il primo stabilisce che la pena sia perpetua e debba essere scontata in appositi stabilimenti con l'obbligo del lavoro e dell'isolamento notturno; il secondo, per favorire il reinserimento sociale, prevede che, scontati almeno 26 anni di pena, il condannato all'ergastolo possa essere ammesso alla libertà condizionata; scontati 20 anni possa essere ammesso al regime di semilibertà; scontati 10 anni possano essergli concessi permessi per non più di 45 giorni l'anno. Nel 1994 una sentenza della Corte Costituzionale (28 aprile 1994, n. 168) ha cancellato due norme del Codice Penale stabilendo che i minori di 18 anni non possono essere condannati all'ergastolo, qualsiasi reato commettano.
2) Nell'antica Roma, l'edificio dove erano rinchiusi gli schiavi condannati ai lavori agricoli.