Córte Costituzionale
Indiceorgano che esercita la giurisdizione in materia costituzionale . Prevista dagli articoli 134 e seguenti della Costituzione italiana, la Corte Costituzionale è stata introdotta nel 1956: è composta da 15 membri, nominati per un terzo dal presidente della Repubblica, per un terzo dalle Camere riunite in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature dell'ordine giudiziario e amministrativo (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti). La nomina avviene tramite decreto del presidente della Repubblica controfirmato dal presidente del Consiglio dei Ministri. Possono essere nominati giudici costituzionali: magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori (Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti); professori universitari ordinari di materie giuridiche; avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte Costituzionale sono nominati per nove anni, che decorrono per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. La Corte Costituzionale elegge tra i suoi componenti il presidente. In carica per un triennio, è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. La carica di giudice costituzionale è incompatibile con quella di membro del Parlamento e del Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica e ufficio indicati dalla legge. La Corte Costituzionale è competente sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le Regioni e su quelli tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il presidente della Repubblica a norma della Costituzione; sull'ammissibilità del referendum abrogativo. Perché una questione di legittimità costituzionale sia portata all'esame della Corte Costituzionale deve essere rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e ritenuta dal giudice “non manifestamente infondata”. In tal caso il giudice rimette gli atti alla Corte Costituzionale. Quando quest'ultima dichiara l'illegittimità di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata in via diretta o dal governo nei confronti di una legge regionale (art. 127 della Costituzione), o da una Regione nei confronti di una legge dello Stato o di altra Regione (art. 32 e seguenti, legge 11 marzo 1953, n. 87). Le decisioni della Corte Costituzionale non sono impugnabili. La legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1 ha soppresso la competenza della Corte Costituzionale per le accuse formulate contro i ministri, demandandola al cosiddetto Tribunale dei Ministri.