Cónti, Córte dei-
suprema magistratura amministrativa in materia di contabilità pubblica e massimo organo collegiale con funzioni di controllo sull'amministrazione dello Stato. Già esistente negli antichi Stati italiani, la Corte dei Conti aveva, in origine, solo l'incarico di controllare quegli atti di governo dai quali derivavano oneri finanziari. Successivamente le sue competenze si sono ampliate. L'ordinamento della Corte dei Conti è regolato dal T.U. 12 luglio 1934, n. 1214, più volte modificato da leggi successive, tra cui le leggi 21 marzo 1953, n. 161, 21 dicembre 1961, n. 1345, e 13 ottobre 1969, n. 691. La Costituzione italiana prevede espressamente la Corte dei Conti agli art. 100 e 103. Il primo statuisce che essa esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti di governo e quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato, nonché il controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. L'art. 103 riconosce alla Corte dei Conti giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica; per l'esercizio di tali compiti, si compone di 13 sezioni, di cui 3 di controllo e 10 giurisdizionali. Le sezioni di controllo riguardano: gli atti di governo e dell'amministrazione dello Stato; gli atti degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; gli atti di amministrazione della Regione Siciliana. Gli atti controllati dalla Corte dei Conti sono vistati e registrati. In casi particolari, il governo può chiedere che determinati atti siano registrati con riserva; l'organismo ogni 15 giorni comunica alle Camere l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva, con le relative deliberazioni. Le sezioni giurisdizionali hanno competenza in materia di contabilità pubblica, di ricorsi contro i provvedimenti di liquidazione di pensioni civili, pensioni militari, pensioni di guerra e in materie promiscue. In taluni casi previsti dalla legge, o quando lo reputi opportuno il presidente, la Corte dei Conti delibera a sezioni unite.