Finanza: descrizione del bilancio di Stato

Documento in cui vengono esposte le entrate e le spese relative a un determinato anno finanziario in fase preventiva (bilancio propriamente detto) e in fase consuntiva (rendiconto generale). Si dice patrimoniale, se confronta gli elementi attivi e passivi del patrimonio statale; economico, se esamina le spese fatte e le entrate reali in un esercizio. Le origini della contabilità di Stato risalgono allo Statuto Albertino in cui si sanciva il principio dell'universalità dell'imposta e si attribuiva alle Camere il diritto di approvare i bilanci e conti dello Stato. La prima legge di contabilità generale fu promulgata nel 1853. In seguito estesa all'intero regno, portò nel 1862 alla redazione del primo bilancio unificato dello Stato Italiano. Nuove disposizioni vennero emanate nel “testo unico di legge sull'amministrazione e sulla contabilità dello Stato” nel 1884 e nel 1885, disposizioni che rimasero immutate fino al 18 novembre 1923. In tale data il vecchio testo unico fu adeguato alle nuove esigenze finanziarie derivanti dal primo conflitto mondiale permettendo l'attuazione di una politica di risanamento monetario e finanziario del Paese. Ulteriori disposizioni non hanno recato mutamenti sostanziali. Solo la legge del 1º marzo 1964 ha introdotto importanti innovazioni tra cui lo spostamento della decorrenza dell'anno finanziario dal 1º luglio al 1º gennaio in modo da farlo coincidere con l'anno solare. Il bilancio dello Stato italiano costituisce un “preventivo finanziario di competenza pura” in quanto ha per oggetto tutte le entrate e uscite che si prevede di accertare e impegnare entro l'anno finanziario con esclusione dei residui (avanzi e disavanzi dei precedenti esercizi e anticipazioni in conto esercizi futuri). L'insieme delle operazioni che saranno effettuate durante l'anno finanziario costituiscono l'esercizio finanziario. Il bilancio si compone di uno stato di previsione di entrata, di tanti stati di previsione di spesa quanti sono i ministeri, dei bilanci delle amministrazioni autonome e di un quadro generale riassuntivo. La suddetta legge del 1964 ha stabilito che ogni stato di previsione, unitamente al quadro generale, venga approvato con un unico disegno di legge e che la classificazione delle voci di bilancio sia attuata in base a criteri che, al contrario della tradizionale normativa, non tengano conto degli effetti prodotti dal verificarsi dei fatti previsti sul patrimonio dello Stato. Al riepilogo delle entrate e spese “in ordinario”, se originate da cause dipendenti dal normale andamento dell'amministrazione, e “straordinarie”, se non rientranti nelle precedenti, la legge del 1964 ha sostituito la seguente classificazione: entrate tributarie, entrate extratributarie ed entrate provenienti dall'alienazione dell'ammortamento di beni patrimoniali o dal rimborso di crediti; spese di pertinenza della parte corrente (o di funzionamento e mantenimento) e spese in conto capitali (o d'investimento). Le entrate sono ripartite in titoli, categorie, rubriche e capitoli. Le spese in titoli, sezioni, rubriche, categorie e capitoli. Una trattazione distinta dalle entrate e spese è riservata, nel quadro generale, alle operazioni di accensione e rimborso di prestiti e al risultato differenziale tra il totale delle entrate (tributarie ed extratributarie) e delle spese correnti (o di funzionamento e manutenzione) e il totale di tutte le entrate e tutte le spese (incluse quelle derivanti da operazioni di accensione e rimborso di prestiti). Nello stato di previsione della spesa relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Ministero del Tesoro) risultano tra le spese ordinarie, in speciali capitoli, un fondo riserva per spese obbligatorie e d'ordine e un fondo riserva per spese impreviste. I prelevamenti dai suddetti fondi devono essere effettuati solo tramite decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze registrato alla Corte dei Conti (fondo riserva per spese obbligatorie e d'ordine) o decreto del capo dello Stato, su proposta del ministro dell'Economia e delle Finanze con approvazione del Parlamento (fondo riserva per spese impreviste). I requisiti principali del bilancio dello Stato sono: annualità, deve riferirsi cioè a un solo anno finanziario; universalità e integrità, vi devono essere tutte le entrate e le uscite iscritte al lordo; unità e specializzazione, le entrate e le uscite devono appartenere a un unico bilancio ed essere raggruppate al fine di permettere un rapido controllo; veridicità, i valori iscritti devono corrispondere alla realtà; e infine pubblicità .

Finanza: gli organismi competenti per il bilancio dello Stato

La formazione del bilancio spetta al governo, mentre al Parlamento è attribuito il compito di approvarlo. L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre, ma è prolungato dal 1º al 31 gennaio (esercizio suppletivo) per eliminare o ridurre i residui. Nell'ipotesi di mancata approvazione del bilancio entro il 31 dicembre, inizia, per legge, un esercizio provvisorio non superiore a 4 mesi. Durante tale intervallo il Parlamento approva l'utilizzazione mensile, per un'aliquota computata in dodicesimi, degli stanziamenti o somme che si prevede di poter riscuotere o dover pagare nell'esercizio futuro proposti ma non ancora accettati (in pratica si ricorre al rendiconto dell'esercizio passato). La predisposizione di schemi relativi agli stati di previsione delle entrate e delle spese componenti il bilancio è affidata dalla Ragioneria generale dello Stato alle ragionerie centrali dei singoli ministeri. Ogni ministero redige lo schema di bilancio di sua competenza sulla base dei dati relativi allo stato di previsione del precedente esercizio, introducendo le variazioni che intende apportare. I vari progetti trasmessi alla Ragioneria generale vengono da quest'ultima vagliati e raccolti al fine di predisporre il progetto definitivo del bilancio. Il Consiglio dei ministri provvede all'approvazione e, tramite la Ragioneria generale, alla sua stampa. La presentazione al Parlamento, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'anno finanziario futuro (unitamente al rendiconto generale dell'esercizio passato) avviene nel mese di luglio. Apposite commissioni, presso la Camera dei Deputati e il Senato, provvedono, tramite un relatore da loro nominato, alla discussione del bilancio, che viene approvato per singoli capitoli in assemblea plenaria. Alla promulgazione del bilancio preventivo segue la pubblicazione. Al bilancio vengono allegati i bilanci delle aziende autonome e delle aziende speciali. Nell'ipotesi in cui il bilancio delle suddette aziende autonome presenti un avanzo o eccedenza di entrate, viene effettuato un versamento dello stesso nel bilancio dello Stato mentre si provvede, nell'ipotesi contraria di un'eccedenza di spese, alla sua copertura con un'uscita straordinaria a carico del bilancio del ministero dal quale l'azienda autonoma dipende. Il rendiconto dello Stato è il conto consuntivo costituito da un rendiconto finanziario (o conto del bilancio) e da un rendiconto patrimoniale (o conto generale del patrimonio). Il conto del bilancio espone le entrate e le spese per capitoli al fine di dimostrare i risultati della gestione. Presenta un unico conto per le entrate e diversi conti di spesa per ognuno dei ministeri. La sua redazione è attuata in stretto collegamento col bilancio preventivo. Il conto di entrata e i conti di spese sono divisi in quattro sezioni: conto della competenza, conto dei residui degli anni precedenti, versamenti e pagamenti, residui al 31 dicembre. Il rendiconto patrimoniale, da cui si deducono la consistenza del patrimonio dello Stato all'inizio e alla fine dell'esercizio e le variazioni determinate nel corso dello stesso, si compone di cinque sezioni: conti generali del patrimonio, dimostrazione dei punti di concordanza fra il conto del bilancio e quello del patrimonio, conto generale delle rendite e delle spese e di altri aumenti e diminuzioni patrimoniali, attività e passività classificate secondo i vari ministeri, conti speciali. La preparazione del rendiconto avviene a cura della Ragioneria generale dello Stato mediante distribuzione di bozze ai singoli ministeri. Entro il mese di maggio le ragionerie centrali inviano i loro rendiconti particolari costituiti dal conto del bilancio, in triplice copia, e dal rendiconto patrimoniale, in un unico esemplare. Tali rendiconti, controllati e riassunti, costituiscono il rendiconto generale che la Corte dei Conti deve ricevere, entro il mese di giugno, per la cosiddetta “delibera di parificazione del bilancio”(dichiarazione relativa alla verifica dei dati del rendiconto con i dati desunti dalla registrazione degli atti). La relazione della Corte dei Conti e il rendiconto sono inviati (entro il 25 luglio) al ministro dell'Economia e delle Finanze che provvede a trasmetterli (entro il mese di luglio) al Parlamento unitamente al bilancio di previsione. La deliberazione di approvazione del rendiconto e del bilancio avviene con apposita legge. L'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 ha previsto che il governo deve presentare al Parlamento, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, un disegno di legge finanziaria con la quale possono operarsi modifiche e integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato. La legge 23 luglio 1988, n. 362 ha poi introdotto il “documento di programmazione economico-finanziario”, con lo scopo di fissare gli obiettivi dell'economia pubblica cui dovranno attenersi il bilancio di previsione, il bilancio pluriennale e la legge finanziaria.

Finanza: il bilancio delle province e dei comuni

Documento costituito da un bilancio di previsione e da un rendiconto. L'esercizio finanziario e l'esercizio suppletivo di tali enti sono analoghi a quelli dello Stato. Il bilancio di previsione è un conto preventivo finanziario di competenza misto in quanto include, oltre alle entrate e uscite finanziarie in natura, l'avanzo o disavanzo presunto alla fine dell'esercizio passato. I comuni e le province deliberano entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario. Il bilancio viene deliberato dai rispettivi Consigli comunali e provinciali e poi trasmesso al Comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province che delibera entro il termine di 40 giorni, decorsi i quali la delibera consiliare del bilancio diviene esecutiva. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quella regionale di appartenenza. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto. L'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo compiuto dal Comitato regionale di controllo, comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni. I Consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell'Interno, quando il bilancio non sia approvato nei termini. In tal caso l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta. Le entrate (parte I) e uscite (parte II) del bilancio si distinguono in tre titoli a seconda degli effetti che producono sul patrimonio. Nelle due parti viene inserito, facoltativamente, l'avanzo (entrata) o, obbligatoriamente, il disavanzo (uscita) di amministrazione per cui ogni esercizio risulta influenzato dai risultati relativi a esercizi precedenti. Al titolo 1º corrispondono entrate e uscite effettuate, al titolo 2º entrate e uscite per movimento di capitali, al titolo 3º entrate e uscite per contabilità speciali. Le entrate e le spese devono apparire per il loro importo integrale. Nel bilancio, inoltre, sono ammessi gli stanziamenti. A tale riguardo tra le uscite effettive ordinarie appare un fondo di riserva per eventuali deficienze di stanziamenti, fondo speciale, da cui si possono effettuare prelevamenti solo per spese di carattere obbligatorio. Al bilancio viene allegata una tabella per la determinazione dell'avanzo o disavanzo di amministrazione. Divisa in due quadri, la tabella presenta nel quadro A i residui attivi e passivi, come da chiusura dell'esercizio precedente,e nel quadro B le variazioni già accertate o che si presumono in confronto agli stanziamenti del bilancio relativo, sui fondi di competenza dell'anno in corso. Il rendiconto delle province e dei comuni è formato dal conto del bilancio (o rendiconto finanziario) e dal conto generale del patrimonio (o rendiconto patrimoniale). Il conto del bilancio è formato dal conto delle entrate e uscite di competenza e dal conto dei residui attivi e passivi, con allegato, per le entrate e le uscite, un riassunto generale. Il conto generale del patrimonio risulta costituito dalle attività (beni immobili, beni mobili e crediti diversi), dalle passività (mutui e prestiti, annualità passive e debiti diversi) e da un riepilogo in cui compare il netto patrimoniale. Il conto generale è presentato (entro il mese di aprile) dal tesoriere ai consigli provinciale e comunale che devono provvedere alla deliberazione entro due mesi dall'esame dei revisori.

Economia aziendale: bilancio d'esercizio di un'azienda

Documento amministrativo costituito da prospetti contabili in cui sono esposte, secondo il principio qualitativo e quantitativo, le entità economiche derivanti da atti amministrativi compiuti da un'azienda. Negli studi aziendali il bilancio di esercizio è il documento che contiene la sintesi periodica dei dati relativi all'insieme delle operazioni in cui si è articolata la gestione trascorsa durante un determinato periodo amministrativo, generalmente coincidente con l'anno solare. I fatti di gestione vengono rilevati contabilmente, ai fini del controllo economico, secondo la cosiddetta competenza finanziaria, ossia in base al verificarsi delle loro manifestazioni finanziarie; alla fine del periodo di riferimento si dispone, in tal modo, di una situazione contabile in cui sono riassunte tutte le operazioni di gestione, che hanno avuto manifestazione finanziaria, e che è alla base del calcolo del reddito attribuibile al periodo in esame e della determinazione del capitale netto di funzionamento a esso correlabile; operando alcuni assestamenti volti a ordinare i dati disponibili, secondo la competenza economica, si perviene alla formazione del bilancio di esercizio nelle sue due componenti: lo stato patrimoniale, che evidenzia la composizione quali-quantitativa assunta dal patrimonio aziendale per effetto della gestione trascorsa, e il conto economico che evidenzia tutti i componenti positivi e negativi di reddito del periodo e il reddito a esso attribuibile. La stesura del bilancio di esercizio si basa sulla finzione della divisibilità della vita aziendale in periodi intermedi e sulla conseguente ipotesi di misurabilità dei tanti redditi parziali astrattamente attribuibili ai singoli esercizi; ciò comporta la formazione di complesse stime di costi e ricavi afferenti a operazioni non ancora concluse alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento, nonché l'elaborazione di congetture mediante le quali ripartire costi e ricavi inerenti a operazioni che si svolgono in più esercizi; ne deriva che i valori esposti in bilancio hanno natura oggettiva (quantità oggettive o assolute) e soggettiva (quantità stimate e congetturate o astratte). La determinazione dei valori soggettivi impedisce che dal bilancio di esercizio possano emergere dei risultati “veri” in senso assoluto, conferendo a essi un certo grado di attendibilità che dipende dalla congruità delle ipotesi poste alla base delle stime e delle congetture e dalla coerenza dei processi logico-deduttivi mediante i quali queste ultime sono state formulate. La natura soggettiva di alcuni valori di bilancio, consentendo di pervenire, pur sulla base della stessa situazione contabile di partenza, a configurazioni di reddito e di capitale sensibilmente diverse ed egualmente corrette, conduce a un conflitto fra i portatori di interessi convergenti sull'azienda e, quindi, anche e principalmente sul bilancio di esercizio. Tale conflitto può essere risolto in sede di redazione del bilancio tutelando i diversi interessi al momento della formulazione di stime e congetture, ovvero in sede di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato economico da esso emergente; la scelta del momento di svolgimento del conflitto di interessi dà luogo alle alternative politiche di bilancio; in tal modo il bilancio viene a essere, nel primo caso, uno strumento di comportamento dei soggetti che di fatto governano l'impresa, volto al raggiungimento di predeterminati obiettivi, nel secondo caso, uno strumento di informazione per tutti i soggetti portatori di interessi intorno a quell'azienda. Al fine di limitare l'elevato grado di soggettività insito nei risultati di bilancio sono stati elaborati alcuni principi o postulati di bilancio; fra questi è anzitutto il principio della omogeneità dei dati, inteso sia in senso formale (espressione dei valori in un'unica moneta di conto) che, soprattutto, in quello sostanziale (capacità di fornire una rappresentazione numerica del grado di utilità che i diversi fattori produttivi hanno già manifestato, ovvero manifesteranno in futuro, nel loro concorso al processo produttivo, grado di utilità peraltro ponderato alla luce del vincolo di complementarità esistente tra i diversi fattori della produzione); il principio della chiarezza, inteso come esposizione analitica dei valori in bilancio ordinati per categorie omogenee; il principio della significatività e della rilevanza dei fatti economici da rappresentare in bilancio; il principio della costanza di applicazione dei criteri adottati in sede di rilevazione dei dati, della loro eventuale valorizzazione e presentazione a bilancio, da cui deriva il principio della comparabilità dei bilanci nel tempo e nello spazio; il principio della periodicità, della misurazione del risultato economico e del patrimonio; il principio della neutralità del bilancio, che presuppone che esso non venga finalizzato al perseguimento di interessi particolari; il principio della verità, inteso come capacità di rappresentare in modo corretto i fatti e gli accadimenti gestionali; il principio della attendibilità, ossia della capacità di approssimazione al valore “vero” per le quantità stimate e di rappresentazione del valore “vero” per quelle congetturate; il principio della precisione dei dati, ossia della esatta corrispondenza tra valori esposti in bilancio e accadimenti sottostanti; infine, il principio della prudenza, che comporta una anticipazione delle conseguenze economiche di presunti eventi sfavorevoli futuri. L'importanza crescente assunta dal bilancio come strumento di informazione esterna ha indotto anche il legislatore comunitario a occuparsi della materia con l'emanazione della IV Direttiva CEE del 25 luglio 1978 in materia di società di capitali, richiedendo che dal bilancio di esercizio, denominato conto annuale, emerga un'immagine fedele della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società e disponendo, circa la struttura dei prospetti di bilancio, dei criteri di valutazione, dell'allegato e della relazione sulla gestione. Il legislatore civilistico italiano, recependo la Direttiva comunitaria, ha disposto che a partire dal 1 gennaio 1993, il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, venga redatto secondo i principi generali della chiarezza, della verità e della correttezza (art. 2423), nonché secondo principi particolari espressamente stabiliti (art. 2423 bis), seguendo le strutture previste (art. 2423 ter) sia per lo stato patrimoniale (art. 2424) che per il conto economico (art. 2425), nonché nel rispetto dei criteri di valutazione fissati (art. 2426), presentando, inoltre, la nota integrativa almeno nel suo contenuto minimale (art. 2427) ed accompagnato dalla relazione sulla gestione (art. 2428). Alle disposizioni civilistiche si affiancano le disposizioni speciali di natura fiscale che, stabilendo l'imposizione sul reddito originato dal risultato di bilancio, fissano rigidi criteri di inerenza dei costi all'attività dell'impresa al fine della loro deducibilità, di valutazione dei valori soggetti a stime e congetture, di rispetto di predeterminati procedimenti formali di rilevazione dei dati. Il verificarsi di fatti straordinari della vita aziendale richiede che vengano determinate alcune grandezze, relative a configurazioni particolari del patrimonio, mediante la redazione di bilanci straordinari, relativi alla trasformazione societaria, alla liquidazione aziendale, alla fusione di società, alle successioni ereditarie comprendenti una o più imprese, alle diverse procedure concorsuali che possono interessare l'impresa. Inoltre la redazione di bilancio a consuntivo può essere preceduta dalla predisposizione di bilancio di previsione che sono il risultato di una complessa attività di programmazione e di pianificazione aziendale, riferita a periodi ultrannuali, annuali e infrannuali.

Economia aziendale: bilancio sociale dell'azienda

Crescente attenzione viene riservata al cosiddetto bilancio sociale dell'azienda, in cui vengono ricondotti anche valori di natura extraeconomica e che è finalizzato alla determinazione dell'impatto globale dell'attività d'impresa sull'ambiente in termini di benefici indotti (per esempio occupazione aggiuntiva) e di costi non palesi (per esempio inquinamento delle acque). Il bilancio d'esercizio di un'impresa o azienda di produzione, come già accennato, è formato da due prospetti: lo stato patrimoniale e il conto economico (o conto profitti e perdite o spese e rendite). Scopo dello stato patrimoniale è quello di presentare l'attivo, il passivo, il capitale netto o deficit patrimoniale come dall'inventario redatto in fase di chiusura dell'azienda; la forma di norma assunta dal prospetto è a sezioni contrapposte: le poste attive si trovano a sinistra (sezione dare) e le poste passive, con il netto patrimoniale distinto in capitale netto o capitale sociale, nell'ipotesi di società, e sue parti ideali (utile d'esercizio e riserva) si trovano a destra (sezione avere). Il totale dell'attivo “bilancia” in tal modo col totale del passivo di cui il “netto”, risultando dall'eccedenza delle attività sulle passività, costituisce il saldo a “pareggio”. Nell'ipotesi in cui un'azienda dimostri un'eccedenza delle passività rispetto alle attività, il saldo a pareggio comparirà in dare come “deficit patrimoniale”. Una posizione analoga sarà data alla perdita d'esercizio che costituirà però una posta (o voce) rettificativa del capitale netto. Le varie voci di bilancio possono essere elencate o mediante raggruppamento nei due settori, finanziario ed economico, o mediante il grado di liquidità, se voci attive, o di esigibilità, se voci passive, o possono infine seguire le norme giuridiche come nelle società tassate in base a bilancio. In ogni caso, qualunque sia il tipo di classificazione usata, dopo la determinazione del totale relativo all'attivo e al passivo devono essere citati i conti d'ordine e i beni dei terzi. Il conto economico, o conto profitti e perdite o spese e rendite, ha lo scopo di dimostrare l'utile o la perdita d'esercizio. Parte integrante dello stato patrimoniale che ne espone il risultato, può assumere, secondo i procedimenti seguiti nella tenuta delle rilevazioni sistematiche, le forme o configurazioni seguenti: “a costi, ricavi e rimanenze”, “a risultati lordi”, “a costi e ricavi”. La prima delle suddette strutture, tipica della contabilità tenuta secondo il sistema del reddito e richiesta nei moduli della dichiarazione dei redditi (per le imprese non tassate in base a bilancio) contempla le rimanenze iniziali e finali . La seconda forma, tipica delle imprese di servizi, si differenzia dalla precedente in quanto le rimanenze iniziali e finali, di entità non rilevante, sono conglobate nei costi e ricavi d'esercizio. La terza configurazione, diffusa nei bilanci pubblici, si ha quando si tengono appositi sottoconti quali il conto prodotti, sottoprodotti, scorte, ecc., se si segue il sistema patrimoniale, o un unico conto esercizio industriale o mercantile, se si segue il sistema del reddito. In tali conti s'inseriscono i costi e ricavi al fine di porre in evidenza, col relativo saldo, l'utile lordo che, girato al conto economico , concorre a determinare l'utile netto d'esercizio.

Economia aziendale: bilancio d'esercizio di una società di capitale

Ilbilancio d'esercizio delle società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni è sottoposto a particolari norme legislative e tributarie. Gli amministratori, redatto il bilancio e ottenuta l'approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti (convocata entro 4 mesi o 6, se stabilito dallo statuto, dalla chiusura dell'esercizio) devono provvedere al deposito di una copia presso l'ufficio del Registro delle imprese (cancelleria del tribunale) entro 30 giorni dall'approvazione. Il bilancio, corredato dalle relazioni degli amministratori e dei sindaci e dal verbale di approvazione dell'assemblea, viene quindi pubblicato sul foglio Annunzi Legali (entro 30 giorni dal deposito) e, previo invio di una copia al Ministero dell'Attività Produttive (già Ministero dell'Industria e Commercio), sul Bollettino Ufficiale delle società per azioni. Un'ulteriore copia viene inviata all'ufficio tasse in surrogazione e all'ufficio distrettuale delle imposte dirette. Gli amministratori devono obbligatoriamente accantonare, in fase di ripartizione dell'utile, una quota, fissata in misura del 5%, da assegnare al fondo riserva legale fino al raggiungimento di 1/5 del capitale sociale.

Economia aziendale: bilancio di un'impresa bancaria

A scopo illustrativo presentiamo un bilancio pubblico di un'impresa industriale con forma giuridica di società per azioni. Assumendo tale azienda la forma di società per azioni, è sottoposta, per la pubblicazione del bilancio, alle medesime regole previste per le società di capitale. La gestione di una banca è soggetta al controllo e alle direttive della Banca d'Italia, la quale può intervenire nei limiti stabiliti dalle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. A tale riguardo la legge bancaria sancisce l'obbligo di inviare alla Banca d'Italia una copia dei bilanci annuali e delle situazioni trimestrali redatti secondo una forma tecnica ben definita. La richiesta di “situazioni periodiche” oltre al bilancio trova giustificazione nel principio fondamentale della gestione bancaria di garantire in ogni momento all'azienda un determinato grado di liquidità. La suddetta condizione di efficienza è attuata mediante disposizioni emanate dal Comitato interministeriale che stabiliscono un limite (nella misura di 10 a 1) entro il quale può oscillare il rapporto tra le passività (depositi e altri debiti derivanti dalla provvista di fondi) e il capitale proprio. Nell'ipotesi in cui tale rapporto venga superato, l'eventuale eccedenza dà luogo a impieghi obbligatori costituenti le riserve obbligatorie di liquidità. Il controllo di liquidità è effettuato tramite la situazione trimestrale dei conti che, redatta in 4 copie su apposito modulo (a eccezione delle casse rurali e artigiane e dei monti di credito su pegno per i quali vigono schemi differenti), deve essere inviata da ogni azienda di credito alla filiale della Banca d'Italia competente per zona entro 25 giorni dalla data di riferimento. Pur essendo più analitica del bilancio, la situazione trimestrale non può rilevare che in modo approssimativo l'andamento della gestione. A questo fine può provvedere solo il bilancio. Analogo a quello delle aziende di produzione, il bilancio di un'impresa bancaria presenta una disposizione delle voci componenti l'attivo e il passivo rispettivamente secondo il grado di liquidità (cassa e fondi disponibili, portafoglio Italia, incassi, titoli ed estero, anticipazioni su titoli, ecc.) e di esigibilità (depositi a risparmio e in conto corrente, corrispondenti conti correnti, assegni in circolazione, ecc.). Spesso tra le attività compare la voce mobili e impianti al valore convenzionale di lire 1. Si tratta di una palese manipolazione del bilancio che dovrebbe occultare una riserva di cui non si può dedurre l'importo. Il conto economico, redatto su apposito modulo per essere inviato al “servizio vigilanza” in aggiunta allo stato patrimoniale, espone analiticamente in dare i costi (interessi passivi, provvigioni, commissioni, perdite su titoli e cambi, spese per il personale, fitti passivi, imposte e tasse, ammortamenti, ecc.) e in avere i ricavi (interessi attivi, dividendi, provvigioni e altri ricavi, utili su titoli e cambi, fitti attivi e rendite, ecc.). Il saldo del conto determina generalmente un utile netto di esercizio. Un'eventuale perdita infatti, se per un'azienda di produzione può anche trovare giustificazione se coperta da ricavi futuri, in una banca potrebbe costituire un elemento valido per perdere la fiducia dei depositanti in quanto una capacità di credito non può che derivare da una capacità di reddito. L'utile conseguito deve essere per legge accantonato in misura non inferiore al 5% fino al raggiungimento di 2/5 del capitale sociale.

Economia aziendale: bilancio delle imprese di assicurazione

Ilbilancio delle imprese di assicurazione costituite in forma di società per azioni, è formato, come nelle altre aziende, dallo stato patrimoniale e dal conto economico. Quest'ultimo però assume una fisionomia completamente diversa e viene denominato bilancio tecnico. I ricavi, contrariamente alla norma, vengono iscritti nella sezione sinistra con la denominazione di entrate, mentre i costi nell'opposta sezione destra con la denominazione di uscite. I componenti di reddito d'esercizio sono rappresentati, oltre che da costi speciali e generali e da ricavi di esercizio, da valori stimati e dalle rimanenze iniziali e finali tipiche di una società assicurativa denominate riserve tecniche (riserve premi, ramo danni e riserva matematica, ramo vita) di cospicua entità. Tali riserve devono obbligatoriamente essere investite in beni di assoluta sicurezza. Per legge, se l'impresa tratta nel ramo vita e ramo danni, il conto economico deve essere distinto per ognuno dei due rami di gestione, mentre lo stato patrimoniale è unico anche se distinto in due colonne (ramo vita, ramo danni). Le voci vengono raggruppate in speciali categorie e, unitamente al bilancio, l'impresa deve allegare tabelle e conti particolari.

Economia aziendale: bilancio consolidato

È un particolare tipo di bilancio caratteristico di un gruppo aziendale, tipicamente societario, in cui un'impresa (capogruppo) controlla altre imprese attraverso partecipazioni aziendarie senza che queste ultime perdano la loro autonomia giuridica. Redatto al fine di mostrare il risultato economico del gruppo e di controllarne l'attività, costituisce un complemento dei bilanci relativi alla società capogruppo e alle affiliate. Condizione essenziale di un bilancio per il suo consolidamento è che ogni impresa appartenente al gruppo adotti schemi uniformi di conti in modo da permettere un raffronto. Il consolidamento avviene mediante rettifiche di operazioni non reciproche ed eliminazione di operazioni reciproche effettuate all'interno del gruppo. Il capitale netto delle affiliate sostituirà la voce “partecipazioni” nel bilancio della capogruppo, se la partecipazione è assoluta, mentre, se la partecipazione è parziale, si dovrà tenere conto delle azioni non detenute che verranno rilevate, in quanto appartenenti a terzi estranei al gruppo, nel netto dell'affiliata. Al passivo del consolidato apparirà la quota parte del capitale, riserve e utili di minoranza dell'affiliata. L'eventuale differenza positiva o negativa tra l'investimento della società madre e il netto dell'affiliata, costituente un maggior prezzo di acquisto nella prima ipotesi e viceversa nella seconda ipotesi, dovrà risultare nel bilancio consolidato in un'apposita voce. L'utile delle affiliate, in caso di partecipazione assoluta, sarà conglobato nell'utile della capogruppo. Soluzioni diverse si potranno invece avere nell'ipotesi di partecipazione parziale. Le disposizioni legislative relative a schemi obbligatori in materia di bilancio come nelle imprese bancarie, assicurative e imprese ed enti a partecipazione statale costituiscono una valida premessa per l'introduzione in Italia dei bilanci consolidati. Nel settore privato, mancando un'adeguata regolamentazione, difficilmente un gruppo, lasciato alla libera iniziativa, è propenso a pubblicare un bilancio consolidato. Date le sue notevoli capacità segnaletiche, le aziende private adottano generalmente tale forma di bilancio nei bilanci interni e la comune forma non unificata nei bilanci esterni. In Gran Bretagna, negli Stati Uniti e nella Germania il consolidamento è effettuato da tempo ed è regolato da apposite norme che ne fissano i criteri di unificazione.

Economia aziendale: bilancio di verificazione

È quello redatto nelle aziende prima delle scritture di rettifica (primo bilancio di verificazione) e dopo tali scritture (secondo bilancio di verificazione) allo scopo di riscontrare la correttezza formale delle scritture a partita doppia. Il bilancio di verificazione si può redigere anche durante l'esercizio per verificare le rilevazioni compiute fino a quel momento. A tale fine il totale del libro giornale deve coincidere col totale dare (addebitamenti) e avere (accreditamenti) dei conti del bilancio che è generalmente tenuto a totali o a totali e a saldi o eccedenze (in tal caso anche il totale dei saldi dare o eccedenze avere dovrà essere uguale al totale dei saldi avere o eccedenze dare). Questo bilancio non palesa tutti gli errori in quanto nelle rilevazioni vi possono essere compensazioni tra errori di eguale valore e di segno opposto, di modo che il bilancio pone in evidenza solo gli errori di differenza. Dalle risultanze del bilancio di verificazione si deducono i dati relativi al bilancio di esercizio.

Economia aziendale: controllo a bilancio

Il controllo a bilanciodetto anche budgetary control, verifica consuntiva del processo lavorativo attuata da un'azienda mediante il confronto tra un piano di previsione su dati normali (standard) e un piano consuntivo su dati effettivi (programmazione).

Economia aziendale: bilancio di apertura, di chiusura

Denominazione data alla scrittura iniziale e alla scrittura riepilogativa di fine esercizio con cui si provvede alla registrazione nel libro giornale e a mastro dello stato patrimoniale esistente il primo giorno e l'ultimo giorno dell'esercizio. Sia in fase di apertura sia in fase di chiusura il totale degli addebitamenti risulta eguale al totale degli accreditamenti.

Statistica

Bilancio economico nazionale, prospetto in cui vengono registrati in forma contabile i dati relativi alla formazione e all'impiego delle risorse disponibili in un dato sistema economico nazionale. Esso pone cioè in evidenza da un lato le fonti delle risorse disponibili (produzione interna e importazioni) e dall'altro come tali risorse vengono impiegate (consumi, investimenti, esportazioni). § Analisi dei bilanci di famiglia (o familiari), analisi statistico-economica del comportamento delle famiglie dal punto di vista dell'impiego del reddito e in particolare dell'impiego di esso nell'acquisto di beni di consumo (durevoli e non durevoli). Basata appunto sulla raccolta dei conti delle spese di un campione di famiglie in un certo ambito territoriale, l'analisi ha per scopi fondamentali sia di misurare come varia la spesa al variare del reddito, sia di porre in evidenza i fattori che influenzano la quantità domandata dei diversi beni, sia di giungere alla conoscenza del generale livello di vita della popolazione presa in esame. I primi tentativi di analisi dei bilanci familiari sono stati compiuti già alla fine del sec. XVIII in Inghilterra e successivamente verso la metà del sec. XIX da Le Play in Francia: lo sviluppo pressoché definitivo della metodologia è però dovuto a Ernst Engel.

Bibliografia

G. Pivato, Le imprese di servizi pubblici, Milano, 1957; T. Zerbi, Bilanci d'esercizio a struttura obbligatoria, Milano, 1957; D. Amodeo, Le gestioni industriali produttrici di beni, Torino, 1960; N. Rossi, Il bilancio nel sistema operante dell'impresa, Milano, 1960; G. Zappa, L'economia delle aziende di consumo, Milano, 1962; A. Amaduzzi, Le gestioni comuni, Torino, 1963; D. Amodeo, Ragioneria generale delle imprese, Napoli, 1965; T. D'Ippolito, Aziende bancarie. Contabilità e bilancio, Roma, 1965; L. Lenti, I conti della nazione, Torino, 1965; A. Amaduzzi, L'azienda nel suo sistema e nell'ordine delle sue rilevazioni, Torino, 1966; A. De Gregorio, I bilanci delle anonime, Milano, 1967; A. Alberici, Analisi di bilancio per i fidi bancari, Milano, 1988.

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