pretóre
Indicesm. [sec. XIV; dal latino praetor -ōris, da praeīre, andare avanti].
1) Magistrato della più antica repubblica romana il cui nome indica anche le sue funzioni di comandante militare. I pretori in origine erano due e col tempo furono chiamati anche consoli, nome rimasto loro proprio dal 367 a. C., quando fu istituito un terzo magistrato con compiti giurisdizionali al quale restò per sempre il nome di pretore. Intorno al 243 a. C. gli si affiancò un secondo pretore, cui competeva di dirimere le controversie tra cittadini romani e stranieri, donde l'appellativo di pretore peregrino. Poiché al pretore rimase anche l'imperium, il comando militare, quando Roma istituì le prime province, mandò ad amministrarle dei pretori, che salirono di numero fino ad arrivare a otto al tempo di Silla. La carica era elettiva e durava un anno, oltre il quale il pretore diventava propretore, cioè esercitava i poteri propri del pretore. In età imperiale ai pretori spettava l'esercizio della giurisdizione minore.
2) Giudice ordinario di primo grado civile e penale. Fino a quando il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in attuazione della delega di cui alla legge 16 luglio 1997, n. 254, relativa all'istituzione del giudice unico di primo grado, ha sancito la soppressione dell'ufficio del pretore e deciso il trasferimento delle sue competenze al tribunale, in materia civile al pretore spettava la competenza per le cause (anche relative a beni immobili) di valore superiore a venti milioni di lire, in quanto non fossero di competenza del giudice di pace e qualunque ne fosse il valore: per le azioni possessorie, per le denunce di nuova opera e di danno temuto, per le cause relative all'apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, per le cause relative ai rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, per le cause relative alla misura e alla modalità d'uso dei servizi condominiali, alle controversie in materia di lavoro e di previdenza sociale, e per i provvedimenti di urgenza (art. 8 – come modificato dalle leggi 26 novembre 1990, n. 353 e 21 novembre 1991, n. 374 – e art. 409, 442 e 700 del Codice Procedura Civile). In materia penale il pretore era competente per i reati per i quali la legge stabiliva una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla pena detentiva. Il pretore era inoltre competente per i reati di resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, oltraggio a magistrato in udienza, violazione di sigilli aggravata, favoreggiamento reale, maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, rissa aggravata, omicidio colposoviolazione aggravata di domicilio, furto aggravato, truffa aggravata e ricettazione (art. 7 Codice Procedura Penale). Nel campo amministrativo il pretore poteva disporre: l'accesso negli uffici di stato civile per procedere ad accertamenti di legge; inchieste relative a infortuni sul lavoro; l'autorizzazione allo svincolo delle indennità di espropriazione. Territorialmente il pretore era competente nell'ambito di una zona detta mandamento.