ricettazióne
Indicesf. [sec. XVII; da ricettare1].
1) Anticamente, ospitalità, il dare ricetto.
2) Delitto contro il patrimonio, commesso da chi, a fine di lucro, acquista, trattiene presso di sé, occulta o commercia beni provenienti da una rapina o da altre azioni delittuose. § La ricettazione è reato autonomo, perché l'attività del colpevole è diversa da quella che caratterizza il delitto di coloro che hanno consegnato la refurtiva al ricettatore (altrimenti si tratterebbe di “concorso nel reato”); è reato accessorio, perché la ricettazione dipende da un fatto delittuoso anteriore. Le cose oggetto di ricettazione devono essere beni mobili, denaro o cose; devono provenire da qualsiasi delitto: se per esempio provenissero invece da una contravvenzione, la ricettazione non potrebbe sussistere. L'elemento soggettivo del delitto consiste nel dolo, nella volontà cioè di acquistare, ricevere, occultare denaro o cose che l'agente sa provenienti da un delitto e di farne oggetto di lucro per sé o per altri. La pena per il reato di ricettazione può essere la reclusione o la multa.