Descrizione generale

sf. [sec. XIV; dal latino laesíonis, da laedĕre, ledere]. Atto ed effetto del ledere; danno, offesa: una lesione ai diritti, al buon nome. In particolare, in edilizia, manifestazione superficiale della crisi di una struttura. In medicina, ogni modificazione della struttura morfologica o della funzione organica, reversibile o irreversibile, di un viscere, di un tessuto o di una cellula. Può essere determinata da cause varie sia morbose sia traumatiche; queste ultime possono avere origine accidentale, dolosa o colposa.

Edilizia

Le cause che portano al lesionamento di una struttura possono essere molteplici, in genere però sempre imputabili a trascuratezza dei cosiddetti fenomeni secondari o a mancato approfondimento del funzionamento strutturale, in fase sia di progetto sia di esecuzione. Tra le cause più frequenti vi sono: assestamento del terreno sotto il peso della costruzione, con conseguenti spostamenti relativi delle strutture e quindi deformazioni e concentrazioni di sforzi; modalità e/o tempi di esecuzione errati, che inducono carichi non previsti su elementi secondari e comunque non predisposti a resistere; dilatazione termica, per la quale si può verificare (per esempio, in un ponte) che le deformazioni indotte da effetti termici differenziali che avvengono tra l'impalcato e le travi metalliche siano nettamente superiori a quelle dovute al carico massimo di collaudo; rigonfiamento, conseguente a eccessiva umidificazione di materiali non resistenti a trazione; difetti di composizione del materiale (fusione, miscelazione, ecc.), che inducono autotensioni nella struttura, aggravandone il previsto stato di tensione. Al verificarsi di una lesione si deve innanzitutto ricercare la causa che ha innescato tale meccanismo degenerativo, con contemporaneo controllo della progressione del fenomeno stesso, al fine di accertarne la portata e l'effettivo pericolo in relazione alla stabilità. Occorrerà quindi un approfondito esame degli aspetti meccanici, ed eventualmente chimici, e, in relazione al terreno, geologici, e un controllo che sarà diverso secondo la situazione (biffe o spie in vetro, strumenti di misurazione più approssimati, ecc.), per poter adeguatamente intervenire mediante sostituzione o rafforzamento dell'elemento compromesso, oppure consolidamento dell'intera struttura e, nel caso di cedimenti, del terreno. I provvedimenti locali dovranno ovviamente tenere ben presente l'insieme strutturale per evitare che un intervento, positivo per una parte, risulti negativo per un'altra.

Diritto civile

Nel diritto civile è definita lesione il pregiudizio recato a un diritto. Subisce una lesione chi, costretto dal bisogno, fa un contratto a condizioni eccessivamente gravose o addirittura abnormi (quando la sua prestazione oltrepassa il 50% del valore della controprestazione); in quest'ultimo caso la parte danneggiata ha diritto a chiedere la rescissione del contratto; in materia testamentaria la divisione dà luogo alla rescissione quando uno dei coeredi è stato danneggiato per oltre un quarto dei beni di sua spettanza; la lesione invece non agisce nelle transazioni e nella vendita forzata.

Diritto penale: lesione personale

In diritto penale la lesione personale è dolosa quando nel fatto interviene il dolo: se la lesione è lieve, è punibile solo a querela del danneggiato; se grave o gravissima, la pena è quella della detenzione. Si dice lesione colposa quella inferta per inosservanza della legge, ma senza dolo.

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