rescissióne

sf. [sec. XVI; dal latino rescissío-ōnis]. Atto ed effetto del rescindere, ma quasi solo nell'uso giuridico: rescissione del contratto, può essere richiesta per anomalie genetiche, cioè coeve alla conclusione del contratto, quando questo sia stato concluso in stato di pericolo o per lesione, quando cioè esiste sproporzione superiore alla metà tra il valore della prestazione eseguita o promessa da una parte e il valore della controprestazione.

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