bancarótta
Indicesf. [sec. XV; da banca+rotto, perché nel Medioevo si usava rompere il banco dell'imprenditore insolvente].
1) Reato di natura fallimentare previsto in Italia dagli art. 216, 217, 222, 223, 224 della legge fallimentare. Esso consiste nella offesa volontaria o involontaria ai diritti dei creditori commessa dall'imprenditore fallito. La bancarotta si distingue in fraudolenta e semplice. La bancarotta fraudolenta, punita con la reclusione, si concretizza in una serie di azioni compiute dall'imprenditore fallito per distruggere o dissimulare beni, scritture, passività o pagamenti. La bancarotta semplice, invece, prevede la reclusione da sei mesi a due anni e punisce l'imprenditore dichiarato fallito, il quale abbia compiuto atti colposi quali, per esempio, operazioni imprudenti, aggravamento del proprio dissesto, eccessive spese per sé o per la propria famiglia.
2) Fig., insuccesso, fallimento: dichiarare la bancarotta della propria vita morale; bancarotta di un programma politico.