trùffa
Indicesf. [sec. XIII; etim. incerta].
1) Reato commesso da chi, con artifizi o raggiri, induce taluno in errore, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, con la multa; è aumentata con la reclusione fino a cinque anni e con la maggiorazione della multa se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità. Il Codice Penale prevede un'altra ipotesi di truffa aggravata che concerne i contributi, i finanziamenti, i mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concesse o erogate da parte dello Stato, di altri enti pubblici o da parte della Comunità Europea. La pena prevista è la reclusione da uno a sei anni e a differenza della truffa “ordinaria” si procede d'ufficio in ogni caso.
2) Nell'uso comune, imbroglio, inganno, frode.
3) Ant., bagattella, chiacchiera.