Lessico

agg. e sm. (f. -a) [dal latino medievale Langobardi, dal germanico lang, lungo+bard, barba, o lancia]. Proprio del popolo dei Longobardi: arte longobarda; diritto longobardo: appartenente ai Longobardi; la lingua parlata dai Longobardi.

Arte

Le principali testimonianze dell'arte longobarda sono affidate a una ricca serie di oggetti in metallo, spesso prezioso, che i Longobardi portarono con sé dalla Pannonia e che continuarono a produrre durante la permanenza in Italia. Questi oggetti (soprattutto else di spada, fibule, croci), provenienti in gran parte dalle necropolilongobarda, sono generalmente lavorati con un'elementare tecnica di oreficeria e decorati con intrecci lineari o con motivi zoomorfi (fibule e croci nel Museo Archeologico Nazionale di Cividale). Non mancano tuttavia figurazioni stilizzate, come nella croce del duca Gisulfo (sec. VI-VII, Museo Archeologico Nazionale di Cividale) o nella lamina sbalzata dell'elmo di Agilulfo (sec. VII, Firenze, Museo Nazionale del Bargello). Spesso questi oggetti di oreficeria sono arricchiti con pietre preziose o semplicemente colorate (croce di Agilulfo, sec. VII, Monza, Tesoro del Duomo). Accanto alle opere di oreficeria sono inoltre da ricordare alcune sculture in pietra appartenenti all'ultimo periodo della dominazione longobarda, tra le quali il sarcofago di Teodota a Pavia (ca. 720) e i bassorilievi dell'altare del duca Ratchis (metà sec. VIII, Cividale, Museo Cristiano), raffiguranti alcune scene del Nuovo Testamento, che in origine dovevano essere ricoperti da uno strato bianco di stucco e decorati con paste colorate, in modo da assomigliare a un lavoro di oreficeria. Dell'architettura longobarda sono note le piante di alcune chiese che rivelano riferimenti classici e orientali, pur distinguendosi per la loro originalità (S. Sofia a Benevento, a pianta stellare, con doppio ambulacro, ca. 762).

Diritto

I Longobardi, anche dopo la loro venuta in Italia, continuarono per vari anni ad attenersi alle loro antiche leggi o consuetudini, affidate alla memoria e all'uso. La codificazione e il riordino delle leggi longobarde si ebbe solo con Rotari, al cui Editto i re successivi apportarono aggiunte e modificazioni. Caduto il regno, i duchi di Benevento, considerandosi quasi successori dei re, aggiunsero pure alcune leggi all'Editto. Il diritto longobardo continuò, poi, a vivere anche sotto la dominazione franca come diritto personale, come risulta dal Liber Papiensis e dalla Lex Lombarda, e ancora fino al sec. XIV. Fra i diritti barbarici, è certo quello che ha meglio sentito gli influssi delle idee cristiane, del diritto romano, di quello volgare e degli usi della vita del popolo vinto. Tuttavia, la sua ispirazione è decisamente germanica, specie nel diritto penale, fondato sul concetto secondo cui il reato è solo violazione dell'interesse particolare della parte offesa: l'azione punitiva è, quindi, d'iniziativa privata quando l'offesa colpisce il singolo; è d'iniziativa pubblica, e cade sotto il bannus del re, quando vi è violazione dell'interesse collettivo. In entrambi i casi, però, l'inimicizia si può estinguere pagando un'indennità (guidrigildo) alla parte offesa. Questi concetti hanno subito, poi, un'ulteriore evoluzione sotto l'azione del diritto romano e della Chiesa, affermandosi sempre più la concezione del reato come violazione del diritto sociale. Il guidrigildo va perdendo il suo carattere di prezzo di riscatto per assumere quello di ammenda, mulcta; e pene pubbliche s'introducono nei casi di offesa di pubblici interessi. Anche il procedimento giudiziario è, nella sua essenza, germanico. La partecipazione, infatti, di più persone, iudices – il carattere, cioè, popolare della sentenza – rappresenta il concetto fondamentale del processo longobardo. La procedura è orale, e quindi formalistica. Alla prova è tenuto il convenuto ed essa consiste nel giuramento (sacramentum), convalidato da quello di altri sacramentales, e nella pugna o duello giudiziario. A poco a poco, però, il duello e il giuramento vengono sostituiti dalla prova documentaria e testimoniale e s'introduce il principio romano secondo cui la prova spetta all'attore. Del tutto germanico è anche il concetto della capacità giuridica, per la cui pienezza e validità si richiede la condizione di libero, e in pari tempo la capacità fisica e morale dell'uso delle armi. La tutela (mundio) rappresenta la protezione e difesa che il padre di famiglia esercita verso i suoi familiari parzialmente incapaci per ragioni di età, sesso o incapacità fisica. Il diritto di proprietà, presso i Longobardi, è strettamente legato alla famiglia, centro dell'ordinamento sociale e politico longobardo: essa è unione di tutti coloro che derivano dallo stesso stipite (fara o gens). A tali concetti si collegano gli atti, solenni e pubblici, costitutivi della famiglia legittima: gli sponsali, celebrati davanti alle due parentele; le nozze, con la traditio della sposa e la costituzione del morgengabe, cioè la donazione dello sposo alla sposa, il mattino successivoalle nozze. La capacità a succedere è piena per i figli maschi legittimi, minore per le femmine e per i figli nati da concubinato, nulla per i figli adulterini e incestuosi. La società longobarda è divisa in servi e liberi. I primi sono privi di diritti civili e politici e solo personalmente responsabili dei loro reati; i secondi, sciolti da ogni dipendenza personale, hanno l'uso delle armi e fanno parte, con piena capacità civile e di partecipazione alla vita pubblica, della classe degli arimanni. ❏ Editto longobardo (o Edictum regum langobardorum). Complesso di leggi longobarde composte dall'Editto di Rotari, completato dagli editti posteriori di Grimoaldo, di Liutprando, di Ratchis e di Astolfo, che finirono col formare un tutto unico. Contiene 388 capitoli e considera i reati politici, quelli contro l'incolumità delle persone e contro l'incolumità delle cose; quindi i diritti ereditari e di famiglia, i diritti reali e di obbligazione, nonché il processo.

Linguistica

Lingua germanica del gruppo occidentale, estintasi verso il sec. X, di cui esiste solo una documentazione indiretta rappresentata da parole longobarde sparse in testi redatti in latino medievale durante la dominazione longobarda in Italia: si tratta di leggi longobarde (Editto di Rotari, leggi di Grimoaldo, leggi di Liutprando), di documenti notarili e di opere storiche fra le quali si distingue per importanza l'Historia Langobardorum di Paolo Diacono (sec. VIII). Da questi documenti si possono ricavare circa ottanta parole longobarde e numerosi nomi propri di persone e di luoghi: frequenti in questi testi sono le parole faida, che sopravvive anche in italiano, fara (stirpe, famiglia), che designava anche il territorio assegnato a una stirpe e in questo senso sopravvive in numerosi toponimi italiani come Fara d'Adda, Fara Novarese, Fara Olivana. La fonte più cospicua per la conoscenza del lessico longobardo è rappresentata dalle numerose parole, ca. 300, penetrate nella lingua e nei dialetti italiani: sono di origine longobarda vocaboli come stamberga (dal longobardo stainberga, propr. casa di pietra), balcone, palco, palla, strale.

Bibliografia

Per l'arte

C. Cechelli, I monumenti del Friuli, Milano, 1953; M. Brozzi, A. Tagliaferri, Arte longobarda, Cividale, 1961; O. Hessen, I ritrovamenti longobardi, Firenze, 1982.

Per il diritto

G. Astuti, Lezioni di storia del diritto italiano, Le fonti, Età romano-barbarica, Padova, 1953; F. Calasso, Medioevo del diritto, Le fonti, Milano, 1954; H. Zielinski (a cura di), Codice diplomatico longobardo, Roma, 1986.

Per la linguistica

W. Bruckner, Die Sprache der Langobarden, Strasburgo, 1895 (rist., Berlino, 1969); Fr. Sabatini, Riflessi linguistici della dominazione longobarda nell'Italia mediana e meridionale, Firenze, 1963; Fl. van der Rhee, Die germanischen Wörter in den langobardischen Gesetzen, Rotterdam, 1970; G. Restelli, Goti, Tedeschi, Longobardi. Rapporti di cultura e di lingua, Brescia, 1984.

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