sponsàle

Indice

agg. e sm. lett. [sec. XIII; dal latino sponsālis, da sponsus, pp. di spondēre, promettere solennemente].

1) Agg., coniugale, nuziale: letto sponsale.

2) Sm. pl., propr., promessa di matrimonio con la quale i futuri sposi si obbligano alla celebrazione del matrimonio; fidanzamento solenne. Per estensione, cerimonia matrimoniale: i solenni sponsali del principe. § Per secoli gli sponsali ebbero in Roma importanza quasi esclusivamente sociale; soltanto nel periodo postclassico e giustinianeo i fidanzati furono equiparati ai coniugi almeno per taluni aspetti. Dal sec. IV d. C. gli sponsali furono caratterizzati da determinate forme che producevano effetti giuridici personali e patrimoniali. In epoca ancora successiva, il fidanzamento sembrò identificarsi con l'istituto della stipulazione delle arrhae sponsaliciae (caparra che la sposa dava allo sposo come garanzia del futuro matrimonio). § Per il diritto canonico, requisiti per la validità degli sponsali sono: la capacità delle parti; il consenso vero da esse prestato; l'oggetto (matrimonio valido e lecito); la forma (atto scritto). La promessa di matrimonio si può risolvere per mutuo dissenso o per circostanze soggettive che diano diritto al recesso unilaterale, o per sopraggiunte circostanze oggettive, per cui sia impossibile la celebrazione delle nozze. Il recesso unilaterale non scusato da giusta causa obbliga la parte inadempiente al risarcimento dei danni e delle spese.

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