giuraménto
IndiceLessico
Sm. [sec. XIII; da giurare]. Solenne invocazione della divinità, o di ciò che più si venera, a testimonianza della verità di quanto si afferma o come garante di una promessa: proferire un giuramento; mancare a un giuramento; rispettare, osservare un giuramento; agire sotto giuramento, sotto il suo vincolo; prestar giuramento nelle mani di, formulare un impegno solenne e ufficiale davanti ad autorità civili, militari, ecc.; giuramento da marinaio, quello a cui si vien meno con facilità; liberare qualcuno da un giuramento, scioglierlo dagli obblighi contratti con il giuramento stesso. Per estensione, promessa solenne.
Religione
Nell'Antico Testamento il giuramento, in quanto atto religioso, è frequentemente attestato, e viene ammesso solo se connesso al nome di Yahwèh, unico vero Dio. Nel Nuovo Testamento trova espressione invece la polemica di Gesù contro il giuramento (Matteo, capitolo 5), comune altresì a gruppi giudaici eterodossi della stessa epoca, come gli Esseni. Nella storia del cristianesimo, il rifiuto del giuramento ha spesso caratterizzato i movimenti ereticali ed è presente tuttora in alcune sette sorte nell'ambito delle Chiese protestanti.
Diritto
Nell'antica Grecia la divinità chiamata a testimone era lo stesso Zeus, supremo tutore degli accordi e punitore di ogni spergiuro. Usato in molti atti giuridici, il giuramento trovava applicazione specialmente nei trattati internazionali. Nella vita pubblica dovevano prestare giuramento l'efebo al momento della sua entrata nel collegio, il militare sotto la tirannia e il governo oligarchico, gli arconti, gli strateghi e le alte cariche dello Stato, i membri della bulè e dell'assemblea degli eleasti. Nei processi più antichi, quando il diritto era ancora un'emanazione diretta della religione, giurava lo stesso giudice invocando la divinità quale garante del proprio giudizio (Leggi di Gortina); a causa della separazione fra diritto e religione il giuramento si ridusse a una formula introduttiva del processo e a elemento di prova. Di conseguenza il falso giuramento fu punito solo come falsa testimonianza e non più come ingiuria alla divinità. Nell'antica Roma la divinità invocata nel giuramento era solitamente Giove. Larga era l'applicazione del giuramento sia nei rapporti internazionali sia in quelli interni, tanto di diritto pubblico che privato, e nell'ambito del processo il foedus (alleanza con altri Stati) era sanzionato con un giuramento; nel diritto pubblico, il giuramento doveva essere prestato dai magistrati, sia urbani sia municipali, al momento dell'entrata in carica e conteneva il solenne impegno ad agire nel rispetto delle leggi (in leges iurare); alla fine dell'anno di carica essi dovevano giurare di non aver violato la legge; il liberto prestava giuramento al patrono, obbligandosi a compiere a suo favore un certo numero di servizi (operae); nel processo pubblico dovevano prestare giuramento sia i componenti il collegio giudicante, sia i testimoni chiamati a deporre; in quello privato, il giuramento trovava applicazione nella procedura, per legis actiones, come sfida fra i contendenti, e nel processo formulare come elemento decisorio, deferito dall'attore al convenuto e, forse, anche viceversa; il giuramento si mantenne sostanzialmente anche nella procedura della cognitio extra ordinem.§ Nel Medioevo la pratica del giuramento si allargò ulteriormente e acquisì anche il significato di rafforzamento degli impegni assunti; fu introdotto inoltre, per influenza del diritto germanico e del cristianesimo, il . Dal combinarsi invece delle istituzioni romane con le leggi canoniche della Chiesa si ebbe nell'ambito del processo il giuramento principale (o decisorio), quando, in mancanza di altre prove, una parte riferiva all'altra il giuramento e questa era obbligata a prestarlo, pena la perdita di suoi eventuali diritti.
Diritto pubblico
Nel diritto pubblico italiano il giuramento è previsto dalla Costituzione (art. 54) per tutti i cittadini, come impegno a essere fedeli alla Repubblica e a osservarne la Costituzione e le leggi; per i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche come impegno solenne di fedeltà; in particolare sono tenuti al giuramento: gli impiegati dello Stato all'atto dell'assunzione in ruolo; gli impiegati degli enti locali; il presidente della Repubblica dinanzi al Parlamento in seduta comune; il presidente del Consiglio dei Ministri e i ministri nelle mani del presidente della Repubblica e alla presenza dei presidenti delle due Camere del Parlamento; il sindaco prima di assumere le sue funzioni nelle mani del prefetto; quanti acquistano la cittadinanza italiana con decreto del presidente della Repubblica.
Diritto processuale
Nel processo civile il giuramento si configura come solenne affermazione di una delle parti sulla verità di un fatto. Esso ha valore di prova piena e toglie all'altra parte la possibilità di dimostrare il contrario, rappresentando un impegno per la coscienza di chi giura. Il giuramento può essere decisorio, se a esigerlo è la parte avversa; suppletorio, se deferito dal giudice, vista l'impossibilità di accertare in modo diverso il fatto.§ Nel processo penale prima che l'esame del testimone abbia inizio, il giudice avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni 14, il giudice avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”. Non si tratta di un vero e proprio giuramento in quanto il nuovo rito penale non ha più i caratteri inquisitori del Codice di Procedura Penale previgente.
Diritto militare
Solenne impegno di fedeltà allo Stato, assunto dal cittadino che entra a far parte delle forze armate. Con la nomina a ufficiale o a sottufficiale il giuramento deve essere rinnovato. Gli ufficiali e i sottufficiali prestano il giuramento individualmente; gli altri militari lo prestano collettivamente. La cessazione dall'attività del servizio non esime il militare dall'impegno assunto col giuramento in relazione ai doveri inerenti allo stato di militare in congedo.