sìndaco

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Lessico

sm. (pl. -ci; f. scherzoso -chéssa) [sec. XIII; dal greco sýndikos, patrocinatore, difensore, da sýn, con, e díkē, giustizia].

1) Nell'antica Grecia, il rappresentante in processo delle comunità, più o meno corrispondente al defensor civitatis dei Romani.

2) Nell'ordinamento giuridico italiano, organo che riveste le funzioni sia di capo dell'amministrazione comunale sia di ufficiale del governo.

3) Nelle società per azioni e nelle cooperative, organo di vigilanza e di controllo per il rispetto delle leggi e dello statuto nell'attività delle società. In particolare, i sindaci accertano la tenuta regolare della contabilità e controllano ogni tre mesi la consistenza di essa. Se la mancanza del dovuto controllo produce un danno amministrativo, i sindaci sono corresponsabili assieme agli amministratori della società. Nominati dall'assemblea ordinaria dei soci, i sindaci rimangono in carica tre anni e sono in numero di tre nelle società minori, di cinque in quelle di notevole entità. I sindaci sono riuniti in un collegio sindacale.

Diritto

Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e uno dei tre organi del Comune insieme alla Giunta e al Consiglio comunale. Con l'entrata in vigore della legge di riforma 25 marzo 1993, n. 81, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 ab., il sindaco viene eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio comunale. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non può essere immediatamente rieleggibile. I candidati possono essere sostenuti da uno o più partiti. La procedura elettorale prevede un primo turno con il quale uno dei candidati può essere direttamente eletto se ottiene la maggioranza assoluta dei voti, altrimenti si procede all'esecuzione di un secondo turno di ballottaggio al quale partecipano i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nei Comuni con meno di 15.000 ab., l'elezione del sindaco si effettua con il sistema maggioritario e viene proclamato eletto il candidato alla carica che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Prima di assumere le sue funzioni, per una carica di 4 anni, il sindaco presta giuramento dinanzi al prefetto. Una mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno 2/5 del Consiglio comunale, votata per appello nominale e approvata a maggioranza assoluta, provoca la revoca del mandato del sindaco e le elezioni anticipate del Consiglio comunale. Il sindaco può inoltre essere rimosso con decreto del capo dello stato per motivi gravi d'ordine pubblico su proposta del ministro dell'interno. Il sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, convoca e presiede la Giunta, rappresenta il Comune (anche in giudizio), sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Il sindaco esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto comunale e dai regolamenti, sovraintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. Il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Il sindaco è competente a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze degli utenti. Come ufficiale di governo, il sindaco è organo dello stato ed esercita le funzioni governative nell'ambito della circoscrizione comunale. Fanno parte di queste funzioni: la vigilanza sull'ordine pubblico all'interno del Comune in collaborazione col prefetto (in particolare, nei Comuni sprovvisti di ufficio di Pubblica sicurezza il sindaco è l'autorità locale di Pubblica sicurezza); la vigilanza sull'igiene pubblica; la tenuta dei registri dello stato civile e quello della popolazione del Comune; la compilazione delle liste elettorali e le funzioni proprie in ordine alla leva militare. Rientra nelle funzioni del sindaco, come espressione dell'autorità centrale, il potere di emanare i provvedimenti “contingibili e urgenti di sicurezza pubblica nelle materie di edilità, polizia locale e igiene e di fare eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati...”.

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