bulè
sf. inv. [greco boulḗ]. Nome del consiglio che in quasi tutti gli Stati greci affiancava l'assemblea popolare e prendeva le origini dal consiglio dei nobili che già nell'età omerica si radunava intorno al re. Dotata di più ampi poteri nelle oligarchie, in cui spesso era formata da membri scelti per diritto ereditario e a vita, nelle democrazie la bulè era composta da membri sorteggiati per un solo anno. Ad Atene una bulè di 400 membri è attestata dalle fonti già nella costituzione soloniana. Nel 508-507 Clistene istituì una bulè annuale di 500 membri (buleuti) eletti per sorteggio in numero di 50 per ognuna delle 10 tribù. La bulè comprendeva inoltre un segretario (grammateus) e un tesoriere (tamias). I buleuti, dopo un esame preliminare (dokimasia), entravano in carica nel mese di Sciroforione (giugno-luglio) ed esercitavano le loro funzioni divisi, in base alle tribù, in 10 sezioni di 50 membri (pritani) che si riunivano a turno in ciascuna delle 10 parti (pritanie) in cui era diviso l'anno ateniese. I pritani si radunavano nel buleuterio ed erano presieduti da un epistates eletto per sorteggio ogni giorno tra loro. Essi godevano dell'inviolabilità ed erano retribuiti con un gettone di presenza di 5 oboli. Il compito più importante della bulè era quello di preparare ogni deliberazione (probulema), riguardante sia la politica interna sia la politica estera (leggi e trattati), da sottoporsi all'approvazione dell'ecclesia. La bulè aveva inoltre competenze finanziarie (controllo delle pubbliche entrate), censorie (dokimasia) e giudiziarie (processi per eisangelia). Sussisteva ancora in età romana.